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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44300/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i sei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore del suo condominio, per costringerlo a tollerare il mancato, regolare svolgimento dell'assemblea condominiale del 28.1.2018 - sono inammissibili perché reiterativi dei motivi d'appello, dei quali costituiscono una malcelata riproposizione.

1.1. Letta la memoria difensiva con cui il ricorrente chiede che il ricorso venga assegnato alla Quinta Sezione, competente, per la trattazione in pubblica udienza, evidenziando l'ammissibilità delle sue ragioni, che ripropone.

1.2. Vista, altresì, la nota con cui è stato trasmesso l'atto di transazione tra l'imputato e la persona offesa, con remissione delle reciproche querele penali e considerato, a tal proposito, che il reato accertato nei confronti dell'imputato e previsto dall'art. 610 cod. pen. è procedibile d'ufficio.

2. Rilevato che: - il primo motivo di ricorso evidenzia il vizio ex art. 522 c.p.p. senza tener conto dell'evidente e logico superamento di esso da parte del provvedimento impugnato, che ha rappresentato come l'imputazione abbia piena corrispondenza con il contenuto della condanna e come i particolari mancanti dell'imputazione, denunciati dal ricorrente sub specie del difetto di corrispondenza siano del tutto irrilevanti; - il secondo motivo è manifestamente infondato e aspecifico, poiché la Corte territoriale ha spiegato bene perché non fosse affatto necessario disporre alcuna perizia sul video portato come documento-prova dalla persona offesa, in cui si sono registrate le azioni violente e minacciose ripetutamente poste in essere dall'imputato nel corso dell'assemblea: la chiarezza delle immagini e la loro reiterata durata nel tempo consentono di ritenere assolutamente affidabili, per i giudici, il loro significato, a prescindere dal montaggio effettuato e da taluni pezzi che potrebbero mancare, ma rispetto ai quali le deduzioni del difensore sono del tutto generiche e congetturali; - il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, dedicati a riproporre questione di credibilità dei testimoni d'accusa e della documentazione difensiva è la mera riproposizione di argomenti ampiamente superati dalla sentenza impugnata: le testimonianze, colorate dalla "formidabile" prova del video impediscono a qualsiasi assenza di "movente" ventilata dall'imputato ovvero a qualsiasi circostanza di contesto di opporsi fondatamente alla configurabilità dell'evidente reato di violenza privata; - infine, anche il sesto argomento censorio, che si lamenta della condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile, è inammissibile poiché generico: non si tiene conto che dalla commissione del reato di violenza privata ai danni della vittima deriva, per quest'ultima, un conseguente danno da reato subito, come hanno evidenziato i giudici di merito coerentemente tra loro.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i sei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore del suo condominio, per costringerlo a tollerare il mancato, regolare svolgimento dell'assemblea condominiale del 28.1.2018 - sono inammissibili perché reiterativi dei motivi d'appello, dei quali costituiscono una malcelata riproposizione. 1.1. Letta la memoria difensiva con cui il ricorrente chiede che il ricorso venga assegnato alla Quinta Sezione, competente, per la trattazione in pubblica udienza, evidenziando l'ammissibilità delle sue ragioni, che ripropone. 1.2. Vista, altresì, la nota con cui è stato trasmesso l'atto di transazione tra l'imputato e la persona offesa, con remissione delle reciproche querele penali e considerato, a tal proposito, che il reato accertato nei confronti dell'imputato e previsto dall'art. 610 cod. pen. è procedibile d'ufficio. 2. Rilevato che: - il primo motivo di ricorso evidenzia il vizio ex art. 522 c.p.p. senza tener conto dell'evidente e logico superamento di esso da parte del provvedimento impugnato, che ha rappresentato come l'imputazione abbia piena corrispondenza con il contenuto della condanna e come i particolari mancanti dell'imputazione, denunciati dal ricorrente sub specie del difetto di corrispondenza siano del tutto irrilevanti; - il secondo motivo è manifestamente infondato e aspecifico, poiché la Corte territoriale ha spiegato bene perché non fosse affatto necessario disporre alcuna perizia sul video portato come documento-prova dalla persona offesa, in cui si sono registrate le azioni violente e minacciose ripetutamente poste in essere dall'imputato nel corso dell'assemblea: la chiarezza delle immagini e la loro reiterata durata nel tempo consentono di ritenere assolutamente affidabili, per i giudici, il loro significato, a prescindere dal montaggio effettuato e da taluni pezzi che potrebbero mancare, ma rispetto ai quali le deduzioni del difensore sono del tutto generiche e congetturali; - il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, dedicati a riproporre questione di credibilità dei testimoni d'accusa e della documentazione difensiva è la mera riproposizione di argomenti ampiamente superati dalla sentenza impugnata: le testimonianze, colorate dalla "formidabile" prova del video impediscono a qualsiasi assenza di "movente" ventilata dall'imputato ovvero a qualsiasi circostanza di contesto di opporsi fondatamente alla configurabilità dell'evidente reato di violenza privata; - infine, anche il sesto argomento censorio, che si lamenta della condanna al risarcimento del danno subito dalla parte civile, è inammissibile poiché generico: non si tiene conto che dalla commissione del reato di violenza privata ai danni della vittima deriva, per quest'ultima, un conseguente danno da reato subito, come hanno evidenziato i giudici di merito coerentemente tra loro. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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