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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23832/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, commesso in Arzergrande il 19/9/2019.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motiva- zione per travisamento dei fatti con riferimento alla direttiva europea 2008/115 e all'obbligo del giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria.

Inoltre, si è censurata la eccessività della sanzione in violazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.

La prima doglianza si presenta generica e non svolge alcuna specifica critica alla decisione impugnata, riguardando tematiche che esulano dall'accertamento di responsabilità al quale sembra riferirsi il richiamo al travisamento del fatto.

La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale vincolato del giudice di merito si è espresso nell'indicazione della gravità del fatto - a termini dell'art. 133 cod. pen. - che ha condotto all'indicata dosimetria della pena.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, commesso in Arzergrande il 19/9/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motiva- zione per travisamento dei fatti con riferimento alla direttiva europea 2008/115 e all'obbligo del giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria. Inoltre, si è censurata la eccessività della sanzione in violazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza si presenta generica e non svolge alcuna specifica critica alla decisione impugnata, riguardando tematiche che esulano dall'accertamento di responsabilità al quale sembra riferirsi il richiamo al travisamento del fatto. La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale vincolato del giudice di merito si è espresso nell'indicazione della gravità del fatto - a termini dell'art. 133 cod. pen. - che ha condotto all'indicata dosimetria della pena. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 23832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris