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CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17227/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato816 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 919/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 10290/2011;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Con sentenza n. 2128/2011 il Tribunale di Beneventoaveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli accoglieva l’appello proposto dal Carofano contro lasentenza di primo grado e, in riforma di quest’ultima, accertaval’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lui e IlPoliziotto Notturno soc. coop. a r.l. in liquidazione coattaamministrativa dal 16 dicembre 2001 al 15 giugno 2006;condannava la cooperativa appellata al pagamento in favore delCarofano della somma di € 15.640,14 di cui € 4.999,08, a titolodi TFR ed € 780,78, a titolo di indennità sostitutiva delpreavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singolescadenze al saldo; poneva a carico dell’appellata le spese dellaCTU espleta in secondo grado come da separato decreto;condannava, infine, l’appellata al pagamento delle spese deldoppio grado del giudizio, come liquidate per ciascun grado, ein distrazione.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) che l’istante aveva dedotto a fondamento della propriapretesa di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dellasocietà cooperativa convenuta in qualità di socio lavoratore dal16.12.2001 al 15.6.2006 con mansioni di guardia giurata; b)che egli aveva dedotto di aver svolto attività di guardia giurataoltre il normale orario, di aver percepito una retribuzioneinferiore a quella spettante e di aver fruito di ferie in misurainferiore a quella prevista dalla disciplina collettiva, di non averpercepito, in occasione della cessazione del rapporto,Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026l’indennità di fine rapporto e l’indennità sostitutivNaum erod dei rla ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026preavviso, il tutto per il complessivo importo di € 63.232,24,come da allegato conteggio; c) che, resistendo la cooperativaconvenuta, il Tribunale, all’esito della prove testimonialiammesse, aveva respinto il ricorso dell’attore, escludendo cheil rapporto di lavoro del ricorrente potesse essere inquadratonell’ambito del lavoro subordinato in quanto l’attività svoltacostituiva il mero adempimento del contratto sociale, in assenzadi prova della simulazione del rapporto sociale; d) che ilCarofano aveva promosso tempestivo ricorso in appello, cuiresisteva la società; e) che, riassunto il giudizio all’esito dellacomunicazione di messa in liquidazione coatta amministrativadella società, era stata disposta dalla Corte una consulenzatecnica contabile.4.

Ciò premesso, la Corte, rivalutate le risultanzeistruttorie, giudicava fondato l’unico articolato motivo di appellodel Carofano, con il quale si doleva che la decisione di primogrado avesse escluso la natura subordinata del rapporto dilavoro in forza di una errata valutazione delle risultanzeistruttorie, e censurava, inoltre, il capo della stessa sentenzacon il quale il Tribunale aveva escluso che il socio di unacooperativa potesse considerarsi dipendente di detta società; ela Corte, sulla base delle somme risultanti dalla consulenzacontabile acquisita, provvedeva nei termini sopra riportati.5.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso percassazione, affidato ad unico motivo e successiva memoria.6.

Resiste l’intimato con controricorso.Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/20267.

Dopo l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nugmieuros dtia ra ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026apposito decreto della Presidente del Collegio, quest’ultimonella medesima composizione personale di cui in epigrafe èstato riconvocato per la camera di consiglio del 19.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia ex art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c.

“Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 52,201, 207, 208, 209, 93 e 94, legge fallimentare (R.D. n.267/1948)”.

Richiama il principio di diritto secondo cui, in casodi sottoposizione dell’impresa alla liquidazione coattaamministrativa tutti i crediti verso l’imprenditore insolventevanno fatti valere e devono essere accertati secondo le normeche ne disciplinano il concorso, sicché il singolo creditore nonpuò agire giudizialmente prima della definizione della faseamministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agliorgani della procedura, ma deve azionare in quella sede il suocredito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizioneavverso lo stato passivo, sicché la domanda formulata in sededi cognizione ordinaria di condanna ad una pena pecuniaria(anche dinanzi al giudice del lavoro) diventa improcedibile e, seproposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi –rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di cassazione – dalle normeinderogabilmente dettate a tutela del principio della parcondicio creditorum.

Pertanto, secondo la ricorrente, la Corted’appello, statuendo nel merito della domanda dell’alloraappellante con condanna della liquidatela della cooperativa alpagamento di somme a titolo di differenze retributive, avevaNumero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026violato le norme inderogabili indicate nella rubricaN umdereo ldlia ra ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026censura.2.

Il riassunto motivo è infondato.3.

Di recente, questa Corte ha chiarito che: “Nei confrontidi un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche diun’impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni diaccertamento o costitutive sono proponibili al di fuori dellaprocedura concorsuale di verifica dello stato passivo soloquando sussiste uno specifico interesse, non altrimentitutelabile, alla definizione dell’assetto dei rapporti contrattualipendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso dellareintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato odell’attribuzione di una determinata qualifica all’internodell’ente o azienda, mentre l’accertamento di ogni altro dirittodi credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avveniremediante l’insinuazione al passivo” (così Cass., sez. lav., sent.28.10.2024, n. 27796; e in termini Cass. n. 18662/2025).4.

Orbene, come già si trae chiaramente dalla narrativasopra esposta, era controversa tra le parti anzitutto la naturasubordinata del rapporto intercorso fra le stesse.A sua volta, tanto rispecchiava il petitum sostanziale delricorso introduttivo del giudizio, nelle cui conclusioni (poirichiamate sia nel ricorso in appello del lavoratore che in quelloin riassunzione dopo l’interruzione del giudizio a motivo delladichiarata sottoposizione della società appellata a liquidazionecoatta amministrativa), come riferisce la stessa attualericorrente, l’attore chiedeva anzitutto di sentir “dichiaratal’esistenza del rapporto di lavoro subordinato” inter partes (cfr.pag. 1 del ricorso).

Per contro, nel costituirsi in prime cure,Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026come sempre riferisce l’attuale ricorrente (cfr. pag.

Nu4m erod dei rla ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026ricorso), essa quale convenuta aveva chiesto di “dichiararel’insussistenza del rapporto di lavoro tra le parti”.E, secondo quanto già riportato in narrativa, il primogiudice aveva rigettato il ricorso del lavoratore perché avevaescluso “che il rapporto di lavoro del ricorrente potesse essereinquadrato nell’ambito del lavoro subordinato in quantol’attività svolta costituiva il mero adempimento del contrattosociale”.La Corte territoriale ha dato conto che l’appello dellavoratore per l’appunto su questo aspetto s’incentrava e, poi,soprattutto sullo stesso tema ha svolto il proprio ragionamentodecisorio (cfr. pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza).La stessa Corte, infatti, come pure già riferito inprecedenza, in capo distinto della propria decisione, prima distatuire la condanna dell’appellata al pagamento in favoredell’appellante delle somme specificate in dispositivo, haaccertato “l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ilSig.

Carofano e il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. inliquidazione coatta amministrativa intercorso dal 16 dicembre2001 al 15 giugno 2006”.5.

A questo punto è chiaro che l’azione dell’istante non sirisolveva, omisso medio, in una domanda di condanna dicondanna al pagamento di determinate somme di danaro pertitoli afferenti ad un rapporto che, come tale, era dato perincontroverso tra le parti quanto alla sua natura.Diversamente, nel ricorso introduttivo del giudizio eracontenuta una domanda di accertamento anzitutto sulla naturaNumero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026del rapporto, sebbene all’evidenza prodromica e colleNguamtearo dia ra ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026quella di condanna; e il lavoratore istante aveva indubbiointeresse a tale accertamento ed a coltivare anzitutto la relativadomanda, perché, alla stregua di quanto sopra rilevato, ildibattito processuale s’era concentrato soprattutto su questoaspetto, anche dopo che il giudizio, interrottosi in secondogrado a motivo della sopravvenuta soggezione dellacooperativa appellata a liquidazione coatta amministrativa, erastato riassunto dal lavoratore.Tanto, peraltro, è superfluamente confermato dalla stessadetta riassunzione, aveva chiesto “il mero rigetto dell’appelloproposto senza, però, eccepire l’improcedibilità dell’appello”(così alla fine di pag. 8 del ricorso in esame, in cui è richiamatain proposito la propria comparsa di costituzione in appello,prodotta in questa sede di legittimità, e dalla quale di tanto sitrae in effetti conferma).6.

Inoltre, il giudizio introdotto dal lavoratore prima dellasoggezione della datrice di lavoro a liquidazione coattaamministrativa è nella specie rimasto procedibile anche inrelazione alla domanda di condanna da lui proposta.Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte,infatti, l’art. 96, secondo comma, n. 3), l. fall. si applicaestensivamente, nel fallimento, pur dinanzi a pronunce (nonpassate in giudicato di rigetto (o di accertamento negativo) dipretese creditorie incardinate prima della sentenza dichiarativadel fallimento (v.

Cass., 10.5.2018, n. 11362; Cass., 5.5.2021,n. 11741).

E si è ritenuto che ciò consente di estendere allafattispecie concernente le pronunce negative (come era nellaNumero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026specie la sentenza di primo grado) il principio per cui,N uomvereo dii rla ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026soccombente in giudizio di condanna sia dichiarato fallitodurante la fase di impugnazione (come nel caso di specie),l’azione non diviene improcedibile, in quanto, a norma dell’art.96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, puòinsinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suocanto, può proseguire il giudizio di impugnazione (così Cass.,30.5.2019, n. 14768).E i medesimi principi sono stati enunciati in caso diliquidazione coatta amministrativa (che ricorre nella specie),ritenendosi che il giudizio di condanna instaurato control’impresa prima dell’apertura della liquidazione coattaamministrativa non diventa improcedibile in esito alla dettaapertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, inquanto, a norma dell’art. 96 l. fall., il creditore, sulla base dellasentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo conriserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire ilgiudizio nella fase di impugnazione (così Cass., sez. 1, sent.22.4.2022, n. 12948); come appunto era avvenuto nel secondogrado di questo giudizio, in cui la difesa della societàcooperativa, all’esito della riassunzione, non aveva dedottoalcuna improcedibilità ed aveva deciso di proseguire l’interogiudizio.7.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 19419/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 17227/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente aDla ta pubblicazione 01/06/2026pagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e nella camera di consiglio del 19.5.2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato816 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 919/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 10290/2011;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Con sentenza n. 2128/2011 il Tribunale di Beneventoaveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli accoglieva l’appello proposto dal Carofano contro lasentenza di primo grado e, in riforma di quest’ultima, accertaval’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lui e IlPoliziotto Notturno soc. coop. a r.l. in liquidazione coattaamministrativa dal 16 dicembre 2001 al 15 giugno 2006;condannava la cooperativa appellata al pagamento in favore delCarofano della somma di € 15.640,14 di cui € 4.999,08, a titolodi TFR ed € 780,78, a titolo di indennità sostitutiva delpreavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singolescadenze al saldo; poneva a carico dell’appellata le spese dellaCTU espleta in secondo grado come da separato decreto;condannava, infine, l’appellata al pagamento delle spese deldoppio grado del giudizio, come liquidate per ciascun grado, ein distrazione.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) che l’istante aveva dedotto a fondamento della propriapretesa di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dellasocietà cooperativa convenuta in qualità di socio lavoratore dal16.12.2001 al 15.6.2006 con mansioni di guardia giurata; b)che egli aveva dedotto di aver svolto attività di guardia giurataoltre il normale orario, di aver percepito una retribuzioneinferiore a quella spettante e di aver fruito di ferie in misurainferiore a quella prevista dalla disciplina collettiva, di non averpercepito, in occasione della cessazione del rapporto,Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026l’indennità di fine rapporto e l’indennità sostitutivNaum erod dei rla ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026preavviso, il tutto per il complessivo importo di € 63.232,24,come da allegato conteggio; c) che, resistendo la cooperativaconvenuta, il Tribunale, all’esito della prove testimonialiammesse, aveva respinto il ricorso dell’attore, escludendo cheil rapporto di lavoro del ricorrente potesse essere inquadratonell’ambito del lavoro subordinato in quanto l’attività svoltacostituiva il mero adempimento del contratto sociale, in assenzadi prova della simulazione del rapporto sociale; d) che ilCarofano aveva promosso tempestivo ricorso in appello, cuiresisteva la società; e) che, riassunto il giudizio all’esito dellacomunicazione di messa in liquidazione coatta amministrativadella società, era stata disposta dalla Corte una consulenzatecnica contabile.4. Ciò premesso, la Corte, rivalutate le risultanzeistruttorie, giudicava fondato l’unico articolato motivo di appellodel Carofano, con il quale si doleva che la decisione di primogrado avesse escluso la natura subordinata del rapporto dilavoro in forza di una errata valutazione delle risultanzeistruttorie, e censurava, inoltre, il capo della stessa sentenzacon il quale il Tribunale aveva escluso che il socio di unacooperativa potesse considerarsi dipendente di detta società; ela Corte, sulla base delle somme risultanti dalla consulenzacontabile acquisita, provvedeva nei termini sopra riportati.5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso percassazione, affidato ad unico motivo e successiva memoria.6. Resiste l’intimato con controricorso.Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/20267. Dopo l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nugmieuros dtia ra ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026apposito decreto della Presidente del Collegio, quest’ultimonella medesima composizione personale di cui in epigrafe èstato riconvocato per la camera di consiglio del 19.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente denuncia ex art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c. “Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 52,201, 207, 208, 209, 93 e 94, legge fallimentare (R.D. n.267/1948)”. Richiama il principio di diritto secondo cui, in casodi sottoposizione dell’impresa alla liquidazione coattaamministrativa tutti i crediti verso l’imprenditore insolventevanno fatti valere e devono essere accertati secondo le normeche ne disciplinano il concorso, sicché il singolo creditore nonpuò agire giudizialmente prima della definizione della faseamministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agliorgani della procedura, ma deve azionare in quella sede il suocredito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizioneavverso lo stato passivo, sicché la domanda formulata in sededi cognizione ordinaria di condanna ad una pena pecuniaria(anche dinanzi al giudice del lavoro) diventa improcedibile e, seproposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi –rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di cassazione – dalle normeinderogabilmente dettate a tutela del principio della parcondicio creditorum. Pertanto, secondo la ricorrente, la Corted’appello, statuendo nel merito della domanda dell’alloraappellante con condanna della liquidatela della cooperativa alpagamento di somme a titolo di differenze retributive, avevaNumero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026violato le norme inderogabili indicate nella rubricaN umdereo ldlia ra ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026censura.2. Il riassunto motivo è infondato.3. Di recente, questa Corte ha chiarito che: “Nei confrontidi un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche diun’impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni diaccertamento o costitutive sono proponibili al di fuori dellaprocedura concorsuale di verifica dello stato passivo soloquando sussiste uno specifico interesse, non altrimentitutelabile, alla definizione dell’assetto dei rapporti contrattualipendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso dellareintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato odell’attribuzione di una determinata qualifica all’internodell’ente o azienda, mentre l’accertamento di ogni altro dirittodi credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avveniremediante l’insinuazione al passivo” (così Cass., sez. lav., sent.28.10.2024, n. 27796; e in termini Cass. n. 18662/2025).4. Orbene, come già si trae chiaramente dalla narrativasopra esposta, era controversa tra le parti anzitutto la naturasubordinata del rapporto intercorso fra le stesse.A sua volta, tanto rispecchiava il petitum sostanziale delricorso introduttivo del giudizio, nelle cui conclusioni (poirichiamate sia nel ricorso in appello del lavoratore che in quelloin riassunzione dopo l’interruzione del giudizio a motivo delladichiarata sottoposizione della società appellata a liquidazionecoatta amministrativa), come riferisce la stessa attualericorrente, l’attore chiedeva anzitutto di sentir “dichiaratal’esistenza del rapporto di lavoro subordinato” inter partes (cfr.pag. 1 del ricorso). Per contro, nel costituirsi in prime cure,Numero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026come sempre riferisce l’attuale ricorrente (cfr. pag. Nu4m erod dei rla ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026ricorso), essa quale convenuta aveva chiesto di “dichiararel’insussistenza del rapporto di lavoro tra le parti”.E, secondo quanto già riportato in narrativa, il primogiudice aveva rigettato il ricorso del lavoratore perché avevaescluso “che il rapporto di lavoro del ricorrente potesse essereinquadrato nell’ambito del lavoro subordinato in quantol’attività svolta costituiva il mero adempimento del contrattosociale”.La Corte territoriale ha dato conto che l’appello dellavoratore per l’appunto su questo aspetto s’incentrava e, poi,soprattutto sullo stesso tema ha svolto il proprio ragionamentodecisorio (cfr. pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza).La stessa Corte, infatti, come pure già riferito inprecedenza, in capo distinto della propria decisione, prima distatuire la condanna dell’appellata al pagamento in favoredell’appellante delle somme specificate in dispositivo, haaccertato “l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ilSig. Carofano e il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. inliquidazione coatta amministrativa intercorso dal 16 dicembre2001 al 15 giugno 2006”.5. A questo punto è chiaro che l’azione dell’istante non sirisolveva, omisso medio, in una domanda di condanna dicondanna al pagamento di determinate somme di danaro pertitoli afferenti ad un rapporto che, come tale, era dato perincontroverso tra le parti quanto alla sua natura.Diversamente, nel ricorso introduttivo del giudizio eracontenuta una domanda di accertamento anzitutto sulla naturaNumero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026del rapporto, sebbene all’evidenza prodromica e colleNguamtearo dia ra ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026quella di condanna; e il lavoratore istante aveva indubbiointeresse a tale accertamento ed a coltivare anzitutto la relativadomanda, perché, alla stregua di quanto sopra rilevato, ildibattito processuale s’era concentrato soprattutto su questoaspetto, anche dopo che il giudizio, interrottosi in secondogrado a motivo della sopravvenuta soggezione dellacooperativa appellata a liquidazione coatta amministrativa, erastato riassunto dal lavoratore.Tanto, peraltro, è superfluamente confermato dalla stessadetta riassunzione, aveva chiesto “il mero rigetto dell’appelloproposto senza, però, eccepire l’improcedibilità dell’appello”(così alla fine di pag. 8 del ricorso in esame, in cui è richiamatain proposito la propria comparsa di costituzione in appello,prodotta in questa sede di legittimità, e dalla quale di tanto sitrae in effetti conferma).6. Inoltre, il giudizio introdotto dal lavoratore prima dellasoggezione della datrice di lavoro a liquidazione coattaamministrativa è nella specie rimasto procedibile anche inrelazione alla domanda di condanna da lui proposta.Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte,infatti, l’art. 96, secondo comma, n. 3), l. fall. si applicaestensivamente, nel fallimento, pur dinanzi a pronunce (nonpassate in giudicato di rigetto (o di accertamento negativo) dipretese creditorie incardinate prima della sentenza dichiarativadel fallimento (v. Cass., 10.5.2018, n. 11362; Cass., 5.5.2021,n. 11741). E si è ritenuto che ciò consente di estendere allafattispecie concernente le pronunce negative (come era nellaNumero registro generale 19419/2022Numero sezionale 816/2026specie la sentenza di primo grado) il principio per cui,N uomvereo dii rla ccolta generale 17227/2026Data pubblicazione 01/06/2026soccombente in giudizio di condanna sia dichiarato fallitodurante la fase di impugnazione (come nel caso di specie),l’azione non diviene improcedibile, in quanto, a norma dell’art.96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, puòinsinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suocanto, può proseguire il giudizio di impugnazione (così Cass.,30.5.2019, n. 14768).E i medesimi principi sono stati enunciati in caso diliquidazione coatta amministrativa (che ricorre nella specie),ritenendosi che il giudizio di condanna instaurato control’impresa prima dell’apertura della liquidazione coattaamministrativa non diventa improcedibile in esito alla dettaapertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, inquanto, a norma dell’art. 96 l. fall., il creditore, sulla base dellasentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo conriserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire ilgiudizio nella fase di impugnazione (così Cass., sez. 1, sent.22.4.2022, n. 12948); come appunto era avvenuto nel secondogrado di questo giudizio, in cui la difesa della societàcooperativa, all’esito della riassunzione, non aveva dedottoalcuna improcedibilità ed aveva deciso di proseguire l’interogiudizio.7. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 19419/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 17227/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente aDla ta pubblicazione 01/06/2026pagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e nella camera di consiglio del 19.5.2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]