CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 37415/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ely ha concluso chiedendo cV, i Leq.,,L ip C, -_ \ udito il difensore L -\ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Cuneo, il 22 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di giorni quindici di reclusione, esclusa la recidiva, con la sostituzione della pena detentiva irrogata nella libertà controllata, per la durata di giorni trenta. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. posto in essere ai danni della persona offesa dal reato, non denunciante, per averlo costretto a spostare il proprio autoveicolo, rispetto al furgone di Provenzano che già si trovava sul posto, attraverso parole e gesti minacciosi, impedendo al primo di svolgere l'attività di commercio ambulante di arance. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Provenzano, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'applicazione dell'art. 610 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione. 2.1. La persona offesa non era autorizzata a svolgere attività di commercio come ambulante. Il reato di violenza privata non può essere integrato quando manchi, nel soggetto passivo, la libertà di determinarsi ad agire nella modalità che si assume coartata. L'attività che si assume compressa deve essere espressione di una lecita modalità di esplicazione della personalità (si richiama Cass. 23.5.2019, n. 22853 in tema di passo carrabile). La difesa assume, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, di non aver affermato, con l'appello, che Provenzano stava esercitando un diritto ma che la persona offesa non aveva la libertà di autodeterminarsi circa la condotta impedita (ciò in quanto non legittimato ad occupare il suolo pubblico presso la rotatoria). Non si fonda la critica sulla posizione soggettiva dell'imputato ma su quella della persona offesa, né rileverebbero i motivi che avevano spinto Provenzano alla condotta contestata. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, debitamente comunicate alla controparte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso indicando il motivo come reiterativo di quello di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.1.Si rileva, in primo luogo, che il motivo ripercorre quello di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 1.1.In secondo luogo, si osserva che, comunque, il ricorso è manifestamente infondato. Come hanno puntualizzato le Sezioni unite di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza, sicché «la coincidenza tra violenza ed evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 21/01/2009, Giulini, in mot.). Di qui, il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il delitto di cui all'art.610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: «l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 10132 del 5/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405, di cui si ripercorrono le articolate argomentazioni; Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 13/01/2015, Calignano, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza). Nel caso al vaglio, la Corte territoriale ha spiegato, in linea con tale indirizzo, la sussistenza dell'elemento materiale consistito nel comportamento intimidatorio, esercitato attraverso minacce gravi, da parte dell'imputato che aveva determinato l'allontanamento della persona offesa, dal luogo in cui avrebbe voluto esercitare il commercio in forma ambulante. Tanto, con coscienza e volontà di costringere quest'ultima, mediante la condotta esplicata ad allontanarsi, con l'elemento tipico del reato di cui all'art. 610 cod. pen., della consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584). Non ignora il Collegio, l'indirizzo richiamato dalla difesa, secondo il quale il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in quanto preordinato a tutelare la libertà morale del soggetto, sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione e di azione, presuppone, all'evidenza, che la condotta che si assume impedita, con violenza o minaccia, ad opera un terzo, esprima una lecita modalità di esplicazione della personalità (Sez. 5, n. 8310 del 21/01/2016, Pappalardo, Rv. 266419). Nella specie, invero, non emerge, dal provvedimento impugnato, che l'autore della condotta fosse titolare di un diritto ad occupare la piazza in via esclusiva, né che questi avesse agito al solo scopo di impedire, alla persona offesa, di occupare quel luogo perché non legittimata a svolgere l'attività di venditore ambulante. Risulta, invece, dalla descrizione della condotta materiale che l'intimidazione era diretta soltanto a pretendere dalla persona offesa il suo allontanamento e lo spostamento in altro luogo. Sicché la circostanza dello svolgimento di attività che si assume non autorizzata, dunque, rispetto al perfezionamento della condotta contestata, risulta non rilevante essendo il reato già perfezionato in ogni suo elemento. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17/06/2021 Il consigliere esten