CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) JULINDA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, il 22 maggio 2019, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate e, con la continuazione tra le due violazioni di legge, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, articolato in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alla stessa ricostruzione dell'episodio, risulta formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché, anche a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che risulta esente la profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., in particolare, pag. 6, ove la Corte ha ampiamente motivato sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrate dal referto medico), finisce con il sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni evidentemente estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); né, va pur detto, risultano individuati e specificamente dedotti profili di travisamento della prova suscettibili di essere dedotti in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 202