CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2070/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. lad- dove la Corte di Appello di Roma, dopo l'annullamento della precedente sentenza del 17/1/2019 della stessa Corte ad opera della sentenza 9714/20 della Terza sezione penale di questa Corte di Cassazione, nel rideterminare la pena ha modi- ficato il precedente accordo quanto al giudizio di prevalenza tra le circostanze at- tenuanti già concesse e l'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'ap- plicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E come le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito, nel cd. patteggia- mento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella deci- sione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (così Sez. Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715). L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver N. 2070/2022 R.G. gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. La sentenza 9714/20 di questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17/1/2019 in quanto il precedente concordato sulla pena era intervenuto prima della sentenza 40/2019 della Corte Costituzio- nale, quindi nella vigenza di una diversa forbice edittale quanto all'art. 73 D.P.R. 309/90. All'esito di quella pronuncia le parti erano libere, senza alcun vincolo rispetto alla precedente, di riformulare una nuova richiesta ex art. 599bis cod. proc. pen. -com'è avvenuto- o anche, se l'avessero ritenuto, di procedere al giudizio di ap- pello in forma ordinaria. Nella concreta fattispecie, le parti hanno concordato una nuova pena che è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente jnenzo P [OSCURATO:PERSONA] la