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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 02560/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE ,di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza adottata all'udienza del 9 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della celebrazione dell'udienza preliminare nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, preso atto dell'istanza di rimessione del processo depositata dai difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2021, sospendeva il processo e i termini di prescrizione e di custodia cautelare per tutti gli imputati per il tempo indicato dall'art. 47, commi 3 e 4 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] osservava che la sospensione appariva opportuna, considerata la tempistica contratta dell'udienza preliminare che si approssimava alla fase della discussione e delle conclusioni delle parti.

All'udienza del 17 giugno 2021, i difensori di diversi imputati - tra cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - chiedevano la separazione delle relative posizioni, non avendo aderito all'istanza di rimessione del processo. [OSCURATO:PERSONA] ribadiva il contenuto dell'ordinanza adottata alla precedente udienza.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 45, 46, 47 cod. proc. pen., 117 Cost. e 6 CEDU.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza adottata aveva contenuto abnorme in quanto, pur essendo astratta manifestazione di legittimo potere, si era esplicata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

In particolare, il Giudice per le indagini preliminari aveva sospeso il processo a seguito di istanza di rimessione benché la stessa non fosse stata notificata al difensore del ricorrente, nonostante la notifica di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen, costituisca condizione indefettibile di ammissibilità dell'istanza.

La mancata instaurazione del contraddittorio con le altre parti sull'istanza di rimessione impediva al Giudice di disporre una sospensione generalizzata estesa a tutti gli imputati.

L'abnormità era ulteriormente dimostrata dal rigetto dell'istanza di separazione della posizione del ricorrente pronunciato all'udienza del 17 giugno 2021, benché l'imputato non avesse aderito alla richiesta di rimessione.

La sospensione disposta prima che la richiesta di rimessione fosse stata notificata al ricorrente non era rispettosa dei principi stabiliti dall'art. 6 CEDU.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. L'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., prevede che, in seguito alla presentazione della richiesta di rimessione, il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato (Sez. 1, n. 6128 del 13/01/2009, Nonnis, Rv. 243227), essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che permettono il regolare svolgimento del processo in quella sede giudiziaria (Sez. 1, n. 46321 del 03/12/2003, Trolio, Rv. 227050); tuttavia, non è stata ritenuta abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice del merito che aveva disposto la separazione della posizione dell'imputato che aveva chiesto la rimessione del processo (Sez. 6, n. 1429 del 01/04/1996, Forlani, Rv. 205655).

Il quarto comma dello stesso articolo prevede, come conseguenza della sospensione del processo, la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen. e quella dei termini di custodia cautelare, ferma restando l'applicabilità dell'art. 304 cod. proc. pen.

L'ordinanza di sospensione del processo disposta dal giudice a seguito della richiesta di rimessione non è impugnabile, non essendo prevista tale possibilità, in base al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.).

2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di sospensione del processo adottata dal Giudice dell'udienza preliminare denunciandone l'abnormità.

Come è noto, è affetto dal vizio di abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).

In particolare, il ricorrente sottolinea che la decisione di sospendere il processo era stata adottata pur in mancanza - alla data dell'udienza del 9 giugno 2021 - delle notifiche alle altre parti processuali della richiesta di rimessione, impossibilitate a interloquire sulla decisione che il Giudice avrebbe dovuto adottare.

3. Risulta evidente che il provvedimento non è abnorme.

In primo luogo, la decisione corrisponde a quanto la norma processuale permette, con la conseguenza che ne deve essere escluso un contenuto strano o singolare.

In secondo luogo, il provvedimento non ha determinato alcuna stasi o regressione anomala del procedimento che, in conformità a quanto previsto dalla norma, è rimasto sospeso fino alla decisione della Corte di Cassazione.

In terzo luogo, la mancata notifica alle altre parti della richiesta di rimessione alla data dell'udienza non permetteva al Giudice di ritenere la palese inammissibilità della richiesta, atteso che, a quella data, il termine di sette giorni per la notifica (art. 46, comma 1, cod. proc. pen.) non era ancora decorso (successivamente, a quanto sembra emergere dal testo del ricorso, la notifica è stata tempestivamente effettuata), fermo restando che non spettava al giudice valutare l'ammissibilità della richiesta (Sez. 1, n. 18022 del 01/04/2004, Bosti, Rv. 227980).

Infine, la circostanza che le parti che non avevano presentato la richiesta di rimessione non avessero ancora ricevuto la notifica e non fossero, quindi, pienamente in grado di interloquire con riferimento alla decisione del giudice di sospendere o meno il procedimento, non rende il provvedimento abnorme.

Si deve precisare che, all'udienza del 9 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare aveva sciolto la riserva adottata alla precedente udienza, della quale non si conosce la data e non è stato prodotto il relativo verbale: non è dato sapere, quindi, se le parti diverse da quella che aveva presentato la richiesta di rimessione avessero interloquito in quell'udienza sulla decisione di sospensione del processo.

In ogni caso, non si tratta di vizio tra quelli sopra indicati che determinano l'abnormità dell'atto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE ,di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza adottata all'udienza del 9 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della celebrazione dell'udienza preliminare nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, preso atto dell'istanza di rimessione del processo depositata dai difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2021, sospendeva il processo e i termini di prescrizione e di custodia cautelare per tutti gli imputati per il tempo indicato dall'art. 47, commi 3 e 4 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] osservava che la sospensione appariva opportuna, considerata la tempistica contratta dell'udienza preliminare che si approssimava alla fase della discussione e delle conclusioni delle parti. All'udienza del 17 giugno 2021, i difensori di diversi imputati - tra cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - chiedevano la separazione delle relative posizioni, non avendo aderito all'istanza di rimessione del processo. [OSCURATO:PERSONA] ribadiva il contenuto dell'ordinanza adottata alla precedente udienza. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 45, 46, 47 cod. proc. pen., 117 Cost. e 6 CEDU. Secondo il ricorrente, l'ordinanza adottata aveva contenuto abnorme in quanto, pur essendo astratta manifestazione di legittimo potere, si era esplicata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari aveva sospeso il processo a seguito di istanza di rimessione benché la stessa non fosse stata notificata al difensore del ricorrente, nonostante la notifica di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen, costituisca condizione indefettibile di ammissibilità dell'istanza. La mancata instaurazione del contraddittorio con le altre parti sull'istanza di rimessione impediva al Giudice di disporre una sospensione generalizzata estesa a tutti gli imputati. L'abnormità era ulteriormente dimostrata dal rigetto dell'istanza di separazione della posizione del ricorrente pronunciato all'udienza del 17 giugno 2021, benché l'imputato non avesse aderito alla richiesta di rimessione. La sospensione disposta prima che la richiesta di rimessione fosse stata notificata al ricorrente non era rispettosa dei principi stabiliti dall'art. 6 CEDU. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. L'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., prevede che, in seguito alla presentazione della richiesta di rimessione, il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato (Sez. 1, n. 6128 del 13/01/2009, Nonnis, Rv. 243227), essendo posta in discussione l'esistenza delle inderogabili condizioni che permettono il regolare svolgimento del processo in quella sede giudiziaria (Sez. 1, n. 46321 del 03/12/2003, Trolio, Rv. 227050); tuttavia, non è stata ritenuta abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice del merito che aveva disposto la separazione della posizione dell'imputato che aveva chiesto la rimessione del processo (Sez. 6, n. 1429 del 01/04/1996, Forlani, Rv. 205655). Il quarto comma dello stesso articolo prevede, come conseguenza della sospensione del processo, la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen. e quella dei termini di custodia cautelare, ferma restando l'applicabilità dell'art. 304 cod. proc. pen. L'ordinanza di sospensione del processo disposta dal giudice a seguito della richiesta di rimessione non è impugnabile, non essendo prevista tale possibilità, in base al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.). 2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di sospensione del processo adottata dal Giudice dell'udienza preliminare denunciandone l'abnormità. Come è noto, è affetto dal vizio di abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). In particolare, il ricorrente sottolinea che la decisione di sospendere il processo era stata adottata pur in mancanza - alla data dell'udienza del 9 giugno 2021 - delle notifiche alle altre parti processuali della richiesta di rimessione, impossibilitate a interloquire sulla decisione che il Giudice avrebbe dovuto adottare. 3. Risulta evidente che il provvedimento non è abnorme. In primo luogo, la decisione corrisponde a quanto la norma processuale permette, con la conseguenza che ne deve essere escluso un contenuto strano o singolare. In secondo luogo, il provvedimento non ha determinato alcuna stasi o regressione anomala del procedimento che, in conformità a quanto previsto dalla norma, è rimasto sospeso fino alla decisione della Corte di Cassazione. In terzo luogo, la mancata notifica alle altre parti della richiesta di rimessione alla data dell'udienza non permetteva al Giudice di ritenere la palese inammissibilità della richiesta, atteso che, a quella data, il termine di sette giorni per la notifica (art. 46, comma 1, cod. proc. pen.) non era ancora decorso (successivamente, a quanto sembra emergere dal testo del ricorso, la notifica è stata tempestivamente effettuata), fermo restando che non spettava al giudice valutare l'ammissibilità della richiesta (Sez. 1, n. 18022 del 01/04/2004, Bosti, Rv. 227980). Infine, la circostanza che le parti che non avevano presentato la richiesta di rimessione non avessero ancora ricevuto la notifica e non fossero, quindi, pienamente in grado di interloquire con riferimento alla decisione del giudice di sospendere o meno il procedimento, non rende il provvedimento abnorme. Si deve precisare che, all'udienza del 9 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare aveva sciolto la riserva adottata alla precedente udienza, della quale non si conosce la data e non è stato prodotto il relativo verbale: non è dato sapere, quindi, se le parti diverse da quella che aveva presentato la richiesta di rimessione avessero interloquito in quell'udienza sulla decisione di sospensione del processo. In ogni caso, non si tratta di vizio tra quelli sopra indicati che determinano l'abnormità dell'atto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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