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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 1978

Cassazione n. 37516/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1978 avverso l'ordinanza emessa il 15/12/2020 dal Tribunale di Catanzaro letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dello scorso 16 dicembre, che ne ha confermato la sottoposizione a custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con ordinanza del 17 novembre precedente, in relazione al delitto di partecipazione alla cosca "[OSCURATO:PERSONA]" dell'associazione di tipo mafioso denominata "ndrangheta", operante nel territorio del comune di Cutro, in quella provincia.

2. Il ricorso si regge su due motivi.

2.1. Il primo denuncia l'assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte di entrambi i provvedimenti di merito.

In particolare, si lamenta la non concludenza dell'apporto informativo dei collaboratori di giustizia Liperoti e Giglio, su cui l'accusa si fonda, i quali avrebbero indicato il ricorrente come uno degli imprenditori operanti per conto della consorteria in alcune attività imprenditoriali (demolizioni e smaltimento di tralicci elettrici, produzione e trasporto del cippato alla locale centrale a biomasse, lavori di pulizia di condomìni), tuttavia rendendo dichiarazioni aspecifiche e relative ad isolate collaborazioni, giustificate dai rapporti di parentela tra costui e la famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Inconferenti, inoltre, sarebbero gli addotti "riscontri", costituiti da due dialoghi intercettati e, in realtà, di valenza neutra: l'uno, infatti, attesterebbe soltanto l'interesse della predetta famiglia al trasporto del cippato; l'altro conterrebbe un incerto riferimento a tal "Giuseppe", peraltro indicato come uno che «dice fesserie».

Non si rinviene, per contro, alcuna conferma documentale all'affermazione del Liperoti su un sistema di false fatturazioni, apprestato dal Ciampà e funzionale al conseguimento di maggiori profitti per la cosca dall'attività di smaltimento dei tralicci; né viene spiegata, infine, la ragione per cui sia stata ritenuta irrilevante la produzione documentale difensiva, attestante la cessazione della società amministrata dal ricorrente.

2.2. La seconda doglianza deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in tema di esigenze cautelari, censurando come apodittiche le affermazioni del Tribunale sulla perdurante attività del sodalizio, a fronte di addebiti che si fermano al 2014; sulla insufficienza della cancellazione della società gestita dal ricorrente, per dimostrarne comunque l'allontanamento dagli ipotizzati contesti illegali; nonché sulle sue condizioni di salute, ritenute compatibili col regime carcerario, senza tuttavia aver compiuto alcun accertamento.

Infine, si lamenta l'assenza di una valutazione individualizzata sulle esigenze cautelari, in ragione delle peculiarità della posizione del ricorrente, invece accomunato dal Tribunale in un giudizio identico, sul punto, per tutti gli indagati.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il primo motivo di ricorso, in tema di gravità indiziaria, con conseguente assorbimento del secondo, afferente alle esigenze cautelari.

2. Vanno ribaditi, anzitutto, alcuni princìpi essenziali - e comunemente noti - elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione mafiosa e, in particolare, nella materia dei rapporti tra associazioni di tal genere ed attività d'impresa.

2.1. La condotta di "partecipazione" ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicarne un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi: può trattarsi di qualsiasi tipo di comportamento, purché concludente, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (così, Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018 Rv. 274180; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, Rv. 266064).

Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512).

2.2. Finitima a quella del partecipe è la figura del c.d.

"concorrente esterno" o "eventuale" al sodalizio mafioso.

Anche nell'individuazione dei tratti caratterizzanti quest'ultima, la lettura della giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai uniforme: è tale, ossia, la persona che, pur priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181; ribadita da Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, nonché, tra le tante, da Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Rv. 266907; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Rv. 260178; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013 Rv. 258028).

Dev'essere ben chiaro, peraltro, che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche soltanto per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali.

Il concorrente esterno, invece, rimane estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione od al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Da ciò consegue che, specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475).

2.3. In applicazione di tali princìpi allo specifico tema - che qui rileva - dei rapporti tra imprenditoria e fenomeno criminale mafioso, è stato dunque precisato che l'impresa può definirsi "mafiosa", allorché vi sia totale sovrapposizione tra essa e la consorteria criminale, della quale condivide progetti e dinamiche operative, divenendone perciò strumento per la realizzazione del programma criminoso, con una conseguente commistione obiettiva delle rispettive attività, o comunque quando l'intera attività d'impresa sia inquinata dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261588); ovvero, in alternativa, qualora l'impresa sia pur sempre direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Rv. 272640).

In presenza di tali presupposti, dunque, non vi può esser dubbio sul fatto che l'imprenditore, quantunque non formalmente fidelizzato al sodalizio, prenda parte allo stesso ed alla sua attività illecita.Integra, invece, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del c.d.

"imprenditore colluso", tale essendo colui che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per lui, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità.

Tale situazione è stata da questa Corte riconosciuta, ad esempio, nel caso - simile a quello che s'ipotizza con riferimento a Ciampà - di colui che, occupandosi del trasporto dei rifiuti presso un termovalorizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione, mediante la quale veniva occultato il "pizzo", pagato dalla società che gestiva il termovalorizzatore e successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto (Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273390).

3. Così delimitato il modello normativo di comparazione, ritiene il Collegio che non sia possibile stabilire se la condotta del ricorrente, per come delineata nel provvedimento impugnato, rientri o meno nel paradigma normativo dell'art. 416-bis, cod. pen..

L'ordinanza, infatti, è costruita principalmente sulle dichiarazioni del collaborante Liperoti, che ha riferito di un appalto ottenuto da Ciampà, negli anni 2013-2014, per la sostituzione dei tralicci nel territorio di Cutro, con il riversamento di parte degli introiti alla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], ed ha aggiunto che «noi cutresi partecipavamo all'affare del cippato con le aziende di Ciampà».

Secondo il Tribunale, poi, costituirebbero elementi di conferma: a) le dichiarazioni di un altro collaborante, [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato quella del Ciampà come una delle imprese operative nel trasporto del cippato, designate dalla cosca in corrispettivo di parte degli utili; b) alcune conversazioni intercettate, attestanti l'interesse della famiglia [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto del cippato, la fiducia riposta dal boss [OSCURATO:PERSONA] nel ricorrente, suo nipote, per la gestione del denaro della propria figlia e, infine, il riferimento ad un furto di tralicci subìto da terze persone, operato dal Ciarnpà nel corso di una conversazione captata nella tavernetta del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, nel suo complesso, di un quadro probatorio che sicuramente conferma l'omogeneità del ricorrente a quella temperie criminale, ma che non esaurisce il tema di prova: il quale, invece, è quello, più specifico, della partecipazione di costui al sodalizio, nei termini dianzi detti, e non soltanto della sua contiguità al medesimo.L'ordinanza, in altri termini, restituisce la figura di un imprenditore che esercita la sua attività in quel contesto socio-economico, fortemente permeato di subcultura mafiosa e, quindi, di tratti illegali.

Quel che dal provvedimento impugnato non si coglie con sufficiente nitidezza, invece, è se tale coincidenza d'interessi economici affondasse nel comune sentire mafioso: se, cioè, costui abbia consapevolmente messo le proprie imprese a disposizione del sodalizio, condividendone metodi, obiettivi e/o proventi, al fine di rafforzare il potere economico di quest'ultimo sul territorio di riferimento (nel qual caso, la sua condotta configurerebbe certamente una partecipazione ai sensi dell'art. 416-bis, cod. pen.); oppure se egli, per vincoli familiari ed omogeneità culturale, si sia limitato - per così dire - a garantire, all'occorrenza, qualche sostegno economico alla cosca, guadagnandosene il favore per le sue attività d'impresa: condotta, quest'ultima, che - per quanto s'è detto dianzi - potrebbe semmai integrare un concorso esterno in quella consorteria criminale e non una "stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo' di essa.

4. Il compito di individuare il discrimine, dai margini obiettivamente non lineari, tra tali diverse ipotesi - od anche, eventualmente, con l'area della penale irrilevanza - dev'essere affidato al Tribunale del riesame, poiché implica un'indagine tipicamente di fatto, che dev'essere condotta attraverso una più approfondita lettura ed una più dettagliata esplicazione del materiale istruttorio indicato nell'ordinanza, ovvero attingendo a quello ulteriore eventualmente presente negli atti d'indagine a sua disposizione, in applicazione dei princìpi di diritto sopra delineati.

A tal fine, pertanto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1978 avverso l'ordinanza emessa il 15/12/2020 dal Tribunale di Catanzaro letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dello scorso 16 dicembre, che ne ha confermato la sottoposizione a custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con ordinanza del 17 novembre precedente, in relazione al delitto di partecipazione alla cosca "[OSCURATO:PERSONA]" dell'associazione di tipo mafioso denominata "ndrangheta", operante nel territorio del comune di Cutro, in quella provincia. 2. Il ricorso si regge su due motivi. 2.1. Il primo denuncia l'assenza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte di entrambi i provvedimenti di merito. In particolare, si lamenta la non concludenza dell'apporto informativo dei collaboratori di giustizia Liperoti e Giglio, su cui l'accusa si fonda, i quali avrebbero indicato il ricorrente come uno degli imprenditori operanti per conto della consorteria in alcune attività imprenditoriali (demolizioni e smaltimento di tralicci elettrici, produzione e trasporto del cippato alla locale centrale a biomasse, lavori di pulizia di condomìni), tuttavia rendendo dichiarazioni aspecifiche e relative ad isolate collaborazioni, giustificate dai rapporti di parentela tra costui e la famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Inconferenti, inoltre, sarebbero gli addotti "riscontri", costituiti da due dialoghi intercettati e, in realtà, di valenza neutra: l'uno, infatti, attesterebbe soltanto l'interesse della predetta famiglia al trasporto del cippato; l'altro conterrebbe un incerto riferimento a tal "Giuseppe", peraltro indicato come uno che «dice fesserie». Non si rinviene, per contro, alcuna conferma documentale all'affermazione del Liperoti su un sistema di false fatturazioni, apprestato dal Ciampà e funzionale al conseguimento di maggiori profitti per la cosca dall'attività di smaltimento dei tralicci; né viene spiegata, infine, la ragione per cui sia stata ritenuta irrilevante la produzione documentale difensiva, attestante la cessazione della società amministrata dal ricorrente. 2.2. La seconda doglianza deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in tema di esigenze cautelari, censurando come apodittiche le affermazioni del Tribunale sulla perdurante attività del sodalizio, a fronte di addebiti che si fermano al 2014; sulla insufficienza della cancellazione della società gestita dal ricorrente, per dimostrarne comunque l'allontanamento dagli ipotizzati contesti illegali; nonché sulle sue condizioni di salute, ritenute compatibili col regime carcerario, senza tuttavia aver compiuto alcun accertamento. Infine, si lamenta l'assenza di una valutazione individualizzata sulle esigenze cautelari, in ragione delle peculiarità della posizione del ricorrente, invece accomunato dal Tribunale in un giudizio identico, sul punto, per tutti gli indagati. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il primo motivo di ricorso, in tema di gravità indiziaria, con conseguente assorbimento del secondo, afferente alle esigenze cautelari. 2. Vanno ribaditi, anzitutto, alcuni princìpi essenziali - e comunemente noti - elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione mafiosa e, in particolare, nella materia dei rapporti tra associazioni di tal genere ed attività d'impresa. 2.1. La condotta di "partecipazione" ad associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicarne un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi: può trattarsi di qualsiasi tipo di comportamento, purché concludente, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (così, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018 Rv. 274180; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, Rv. 266064). Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512). 2.2. Finitima a quella del partecipe è la figura del c.d. "concorrente esterno" o "eventuale" al sodalizio mafioso. Anche nell'individuazione dei tratti caratterizzanti quest'ultima, la lettura della giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai uniforme: è tale, ossia, la persona che, pur priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181; ribadita da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, nonché, tra le tante, da Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Rv. 266907; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Rv. 260178; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013 Rv. 258028). Dev'essere ben chiaro, peraltro, che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche soltanto per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali. Il concorrente esterno, invece, rimane estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione od al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Da ciò consegue che, specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475). 2.3. In applicazione di tali princìpi allo specifico tema - che qui rileva - dei rapporti tra imprenditoria e fenomeno criminale mafioso, è stato dunque precisato che l'impresa può definirsi "mafiosa", allorché vi sia totale sovrapposizione tra essa e la consorteria criminale, della quale condivide progetti e dinamiche operative, divenendone perciò strumento per la realizzazione del programma criminoso, con una conseguente commistione obiettiva delle rispettive attività, o comunque quando l'intera attività d'impresa sia inquinata dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261588); ovvero, in alternativa, qualora l'impresa sia pur sempre direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Rv. 272640). In presenza di tali presupposti, dunque, non vi può esser dubbio sul fatto che l'imprenditore, quantunque non formalmente fidelizzato al sodalizio, prenda parte allo stesso ed alla sua attività illecita.Integra, invece, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del c.d. "imprenditore colluso", tale essendo colui che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per lui, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità. Tale situazione è stata da questa Corte riconosciuta, ad esempio, nel caso - simile a quello che s'ipotizza con riferimento a Ciampà - di colui che, occupandosi del trasporto dei rifiuti presso un termovalorizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione, mediante la quale veniva occultato il "pizzo", pagato dalla società che gestiva il termovalorizzatore e successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto (Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273390). 3. Così delimitato il modello normativo di comparazione, ritiene il Collegio che non sia possibile stabilire se la condotta del ricorrente, per come delineata nel provvedimento impugnato, rientri o meno nel paradigma normativo dell'art. 416-bis, cod. pen.. L'ordinanza, infatti, è costruita principalmente sulle dichiarazioni del collaborante Liperoti, che ha riferito di un appalto ottenuto da Ciampà, negli anni 2013-2014, per la sostituzione dei tralicci nel territorio di Cutro, con il riversamento di parte degli introiti alla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], ed ha aggiunto che «noi cutresi partecipavamo all'affare del cippato con le aziende di Ciampà». Secondo il Tribunale, poi, costituirebbero elementi di conferma: a) le dichiarazioni di un altro collaborante, [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato quella del Ciampà come una delle imprese operative nel trasporto del cippato, designate dalla cosca in corrispettivo di parte degli utili; b) alcune conversazioni intercettate, attestanti l'interesse della famiglia [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto del cippato, la fiducia riposta dal boss [OSCURATO:PERSONA] nel ricorrente, suo nipote, per la gestione del denaro della propria figlia e, infine, il riferimento ad un furto di tralicci subìto da terze persone, operato dal Ciarnpà nel corso di una conversazione captata nella tavernetta del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, nel suo complesso, di un quadro probatorio che sicuramente conferma l'omogeneità del ricorrente a quella temperie criminale, ma che non esaurisce il tema di prova: il quale, invece, è quello, più specifico, della partecipazione di costui al sodalizio, nei termini dianzi detti, e non soltanto della sua contiguità al medesimo.L'ordinanza, in altri termini, restituisce la figura di un imprenditore che esercita la sua attività in quel contesto socio-economico, fortemente permeato di subcultura mafiosa e, quindi, di tratti illegali. Quel che dal provvedimento impugnato non si coglie con sufficiente nitidezza, invece, è se tale coincidenza d'interessi economici affondasse nel comune sentire mafioso: se, cioè, costui abbia consapevolmente messo le proprie imprese a disposizione del sodalizio, condividendone metodi, obiettivi e/o proventi, al fine di rafforzare il potere economico di quest'ultimo sul territorio di riferimento (nel qual caso, la sua condotta configurerebbe certamente una partecipazione ai sensi dell'art. 416-bis, cod. pen.); oppure se egli, per vincoli familiari ed omogeneità culturale, si sia limitato - per così dire - a garantire, all'occorrenza, qualche sostegno economico alla cosca, guadagnandosene il favore per le sue attività d'impresa: condotta, quest'ultima, che - per quanto s'è detto dianzi - potrebbe semmai integrare un concorso esterno in quella consorteria criminale e non una "stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo' di essa. 4. Il compito di individuare il discrimine, dai margini obiettivamente non lineari, tra tali diverse ipotesi - od anche, eventualmente, con l'area della penale irrilevanza - dev'essere affidato al Tribunale del riesame, poiché implica un'indagine tipicamente di fatto, che dev'essere condotta attraverso una più approfondita lettura ed una più dettagliata esplicazione del materiale istruttorio indicato nell'ordinanza, ovvero attingendo a quello ulteriore eventualmente presente negli atti d'indagine a sua disposizione, in applicazione dei princìpi di diritto sopra delineati. A tal fine, pertanto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att