CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 40828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cattafi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congruamente argomentate alle pag. 3-4 della motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orl oni Angelo stanzo r .F.POS!Tgh [OSCURATO:PERSONA]