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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/09/19E18 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73,, comma 5, d.P.R,309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, trattandosi di coltivazione domestica di stupefacente destinato all'uso personale.

Considerato che laytirgi-i4 doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 5 della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non configurabile l'ipotesi della coltivazione domestica finalizzata all'esclusivo consumo personale delle piante di marijuana coltivate nella mansarda dell' abitazione in ragione delle modalità di coltivazione di tale piccola serra) che richiamano l'applicazione di tecniche agrarie avanzate finalizzate a potenziare la crescita delle piante, certamente non rudimentali.

Le piantagioni erano infatti dotate di lampade fitostimolaniti ad alta efficienza, aeratori forzati, un ventilatore, un lucernario per l'areazione ed un termometro, strumentazione che contraddice la destinazione ad uso esclusivamente personale della coltivazione.

Il giudiceltresì evidenziato che i reperti essiccati sono di peso pari a grammi 434,8 ,, con principio attivo pari a grammi 12,4 da cui è possibile trarre ben 496 dosi, quantitativo non compatibile con una destinazione esclusivamente personale della sostanza tenendo anche conto della sua deperibilità.

Infine, la circostanza che più soggetti erano soliti rivolgersi al ric:orrente per ottenere la consegna dello stupefacente sia pure in modesti quantitativi, contraddice la tesi difensiva ed è indicativa di una ordinaria diffusione della sostanza stupefacente nella cerchia delle conoscenze dell'imputato.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in euro tremila. 11/) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/09/19E18 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73,, comma 5, d.P.R,309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, trattandosi di coltivazione domestica di stupefacente destinato all'uso personale. Considerato che laytirgi-i4 doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 5 della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non configurabile l'ipotesi della coltivazione domestica finalizzata all'esclusivo consumo personale delle piante di marijuana coltivate nella mansarda dell' abitazione in ragione delle modalità di coltivazione di tale piccola serra) che richiamano l'applicazione di tecniche agrarie avanzate finalizzate a potenziare la crescita delle piante, certamente non rudimentali. Le piantagioni erano infatti dotate di lampade fitostimolaniti ad alta efficienza, aeratori forzati, un ventilatore, un lucernario per l'areazione ed un termometro, strumentazione che contraddice la destinazione ad uso esclusivamente personale della coltivazione. Il giudiceltresì evidenziato che i reperti essiccati sono di peso pari a grammi 434,8 ,, con principio attivo pari a grammi 12,4 da cui è possibile trarre ben 496 dosi, quantitativo non compatibile con una destinazione esclusivamente personale della sostanza tenendo anche conto della sua deperibilità. Infine, la circostanza che più soggetti erano soliti rivolgersi al ric:orrente per ottenere la consegna dello stupefacente sia pure in modesti quantitativi, contraddice la tesi difensiva ed è indicativa di una ordinaria diffusione della sostanza stupefacente nella cerchia delle conoscenze dell'imputato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in euro tremila. 11/) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbra
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