CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il 9 agosto 1953 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 marzo 1975 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1952 avverso la sentenza n. 626/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 27 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] sia quale ricorrente sia quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui al capo a) anche nelle statuizioni civili e condannare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza, da liquidarsi come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 gennaio 2020 la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di cui al capo a) con riferimento ai fatti contestati come commessi sino al 25 novembre 2019, perché estinti per prescrizione già in data antecedente alla sentenza di primo grado; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati in relazione ai fatti commessi dal 26 aprile 2011 al 12 dicembre 2011, riqualificati ai sensi dell'art. 610 cod. pen., perché estinti per intervenuta prescrizione; riqualificati i fatti commessi il 15 aprile 2013, il 18 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 610 cod. pen., ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziario. Ha ridotto la provvisionale riconosciuta in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c., e ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile solo ai fini civili dei reati di lesioni personali, a lui ascritti ai capi da d) a i) della rubrica, escluse le contestazioni di cui ai capi j) e k), trattandosi di duplicazioni, e l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rimettendo la liquidazione al competente giudice civile. Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile agli effetti civili dei reati di lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per tre episodi di violenza privata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento di una provvisionale in favore di quest'ultimo mentre sono stati dichiarati estinti per prescrizione altri episodi di violenza privata. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello ribaltato il giudizio assolutorio, senza non solo adottare una motivazione rafforzata ma anche rinnovare le prove dichiarative, necessarie pur in caso di condanna ai soli effetti civili; 2) inosservanza dell'art. 539 cod. proc. pen. e vizi della motivazione per essere stata, a seguito della riqualificazione dei fatti, operata una riduzione della provvisionale, pur rimanendo immutata la ricostruzione materiale delle condotte, attribuite agli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) e 2) inosservanza degli artt. 511 cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione, per essere state utilizzate, al fine dell'affermazione della responsabilità, le querele, pur in difetto del consenso delle parti; 3) vizi della motivazione per entrambi gli imputati in punto di sussistenza dei fatti, quantomeno per gli episodi del 18 e del 21 ottobre 2013, per i quali non vi sarebbero prove testimoniali; 4) carenza di motivazione in punto di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA] in particolare per i fatti del 18 e del 21 ottobre 2013, atteso che per essi non solo non vi sarebbero testimoni ma l'imputata non sarebbe stata menzionata come presente neanche nelle querele di [OSCURATO:PERSONA]; 5) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 610 e 47, comma 3, cod. pen. nonché illogicità della motivazione, non risultando provati atti di violenza o minaccia ed essendo gli imputati convinti di avere diritto ad escludere non solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche la società di [OSCURATO:PERSONA] dal passaggio nella strada privata; 6) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen., sussistente quantomeno sotto il profilo putativo, nonché carenza di motivazione, essendo i coniugi Sgarbossa - come si desumerebbe dalla reiterazione delle querele e dalla possibilità di un accesso alternativo al fondo - convinti di avere diritto di escludere i terzi dalla strada privata e tra essi anche gli acquirenti del terreno venduto all'asta. Inoltre, sull'esistenza della servitù di passaggio si sarebbe espresso il giudice civile solo nel 2016, successivamente ai fatti in esame; 7) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis cod. pen. e 133 cod. pen. nonché vizi della motivazione per avere la Corte territoriale trascurato, al fine della concessione delle attenuanti generiche e di un contenimento della pena, elementi positivi quali l'incensuratezza e l'essersi [OSCURATO:PERSONA] rivolto al giudice civile per dirimere l'incertezza legata al diritto di passaggio; 8) mancanza di motivazione relativamente alla condanna alle provvisionali e alla loro quantificazione, per avere la Corte d'appello ridotto le provvisionali senza motivare su quali basi, mutato il reato per cui è intervenuta condanna, gli importi sono stati computati in relazione al solo danno morale. Sono pervenute due memorie: in una, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti sia l'intervenuta estinzione per prescrizione dei residui tre episodi, ascritti ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Enrico, sia l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al motivo concernente la riduzione della provvisionale, operata dalla Corte d'appello. In una seconda memoria, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si è censurato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo particolare al motivo, in esso formulato, concernente la mancata rinnovazione dibattimentale in appello. All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per estinzione dei reati per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi, in accoglimento del primo motivo, che, a seguito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a fini civili nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria, emessa in primo grado, aveva l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative. Giova ricordare al riguardo che il tema della rinnovazione dibattimentale nel giudizio d'appello è stato già affrontato in linea generale da questa Corte, che ha affermato che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implica che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione con cui il Pubblico ministero adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative da parte del giudice di primo grado, non può riformare la sentenza assolutoria, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487). La Corte della legittimità ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza d'appello che, su impugnazione del Pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio d'appello si sia proceduto all'esame delle persone, che abbiano reso tali dichiarazioni.La linea interpretativa, tracciata con le richiamate pronunce, poggia sul rilievo che mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna, operato dal giudice d'appello pur senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio della presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., diversamente è da dire nell'ipotesi inversa. Si è rimarcato infatti (Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Rv. 251066) che la condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». Nel solco di tale elaborazione si colloca la successiva pronuncia sempre del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 14800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Troise, Rv. 272430), secondo cui il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni, ritenute decisive. Conclusione, questa, confortata anche dal nuovo testo dell'art. 603 cod. proc. pen., che al comma 3 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando"), recita che, «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Il legislatore del 2017 si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, limitando l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio, oggetto del giudizio di appello, sia invece una decisione di condanna. Siffatto onere di rinnovazione delle prove dichiarative decisive si pone anche nel caso di giudizio d'appello che riformi, a seguito di impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria, atteso che le regole di formazione della prova e del convincimento del giudice non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di n1t esclusivamente civilistica (cfr. Sez. 5, n. 32854 del 15.4.2019, Rv 277000) 1.1.1 Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici suindicati. Nel ribaltare l'esito assolutorio, infatti, la menzionata Corte non ha rinnovato le prove testimoniali e l'esame di [OSCURATO:PERSONA], sentito quale imputato di reato collegato, pur essendo tali prove decisive, in quanto poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, e pur essendo state valutate diversamente rispetto al giudice di primo grado.Quest'ultimo, infatti, ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non avessero trovato riscontri nei certificati medici e nelle dichiarazioni dei testi escussi. La Corte territoriale, di contro, ha affermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dal certificato medico relativo alle lesioni personali, patite dal medesimo. I due Giudici del merito hanno, quindi, effettuato una diversa valutazione delle prove dichiarative acquisite, così che la Corte territoriale, nel ribaltare l'esito assolutorio, avrebbe dovuto ottemperare al disposto dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc pen., che impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, dovendosi per tali intendere non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative. Si è infatti evidenziato che il contenuto delle prove - salvo non attenga a un oggetto del tutto definito o a un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (v. Sez. 2, n. 13953 del 21/2/2020, Rv. 279146). 1.2 II secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla provvisionale liquidata in suo favore e a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non è consentito. Già da tempo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Rv. 236068), al quale il Collegio aderisce. 1.3 Alla luce di quanto precede si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, cui deve essere rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.1.4 Passando ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giova ricordare che la Corte territoriale, dopo avere dichiarato l'estinzione per prescrizione dei fatti commessi fino al 12 dicembre 2011, ha confermato la condanna degli imputati per gli episodi del 15 aprile 2013, del 18 ottobre 2013 e del 21 ottobre 2013, ribadita la loro qualificazione ai sensi dell'art. 610 cod. pen.. Agli imputati era stato ascritto di avere, sia opponendo ostacoli sia esponendosi in prima persona con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, impedito a [OSCURATO:PERSONA] il transito al fondo che la società della moglie di quest'ultimo si era aggiudicato in sede di esecuzione forzata contro gli stessi imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, deve rilevarsi che colgono nel segno i primi quattro motivi dei ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente afferendo agli episodi di violenza privata, commessi il 18 ottobre e il 21 ottobre 2013. La Corte d'appello ha ritenuto che i fatti fossero provati sulla base delle querele e delle testimonianze assunte e ha fatto rinvio alla sentenza di primo grado. Da quest'ultima però si evince che gli episodi del 18 e del 21 ottobre 2013 sono stati desunti esclusivamente dalla querela, presentata il 22 ottobre 2013, e, come dedotto dai ricorrenti, dal verbale dell'udienza dell'Il luglio 2016 si trae che la difesa non aveva dato il consenso all'acquisizione delle querele, presentate da [OSCURATO:PERSONA], così che le stesse non potevano essere utilizzate a fini di prova. Entrambi i Giudici del merito hanno errato nel ritenere sussistente il consenso dei coniugi Sgarbossa, che, qualora fosse stato prestato, avrebbe reso le querele di [OSCURATO:PERSONA] utilizzabili ai fini della decisione, in quanto acquisito agli atti confluiti nel fascicolo per il dibattimento, sui quali soltanto, ai sensi dell'art. 526, co. 1, c.p.p., deve fondarsi la decisione del giudice. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli episodi in data 18 ottobre e 21 ottobre 2013, perché il fatto non sussiste. 1.5 Sono infondati il quinto e il sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L'episodio di violenza privata, commesso il 15 aprile 2013 ed ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sentita come teste all'udienza del 29 febbraio 2016. Al riguardo deve premettersi che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si fonde con quella della pronuncia di primo grado, alla quale la Corte d'appello ha fatto espresso richiamo, avendola condivisa, con la conseguenza che al risultato organico delle due motivazioni occorre far riferimento per vagliare le censure sollevate dai ricorrenti. Come già affermato da questa Corte, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250). Nel caso in esame, la Corte d'appello, come detto, ha condiviso la motivazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto accertato che gli imputati avevano volutamente attuato condotte violente e minacciose per impedire o, quantomeno, rendere difficoltoso il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] nella via Almese. Il Tribunale aveva altresì rimarcato che era destituita di ogni fondamento "la tesi secondo cui gli imputati avrebbero agito nella convinzione di esercitare un diritto, ritenendo che l'aggiudicataria degli immobili potesse raggiungere gli stessi attraverso un diverso passaggio. La realtà era che la possibilità di accesso alternativo costituiva solo il pretesto che gli stessi utilizzavano per ammantare di legittimità un loro consapevole comportamento illecito e cioè quello di impedire o comunque rendere difficoltoso l'accesso agli immobili oggetto di aggiudicazione, dopo che tutti i tentativi di opporsi all'immissione nel possesso erano falliti" (v. f. 12 della sentenza di primo grado). Alla luce della motivazione della sentenza impugnata, valutata congiuntamente a quella di primo grado, ne discende che il quinto e sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, essendo le anzidette motivazioni immuni da vizi, sindacabili da questa Corte. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni della parte ricorrente alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).La non manifesta infondatezza di tali motivi impone il rilievo dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato commesso il 15 aprile 2013, essendo decorsi più di 7 anni e mezzo dal fatto. Si impone, inoltre, la rimessione delle parti dinanzi al giudice civile in ordine alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 1.6 Da ultimo deve precisarsi che il settimo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito mentre l'ottavo motivo, concernente la provvisionale disposta a loro carico e in favore di [OSCURATO:PERSONA], non è consentito, per le medesime argomentazioni formulate nel paragrafo 1.2 in ordine alla non impugnabilità in cassazione del provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette la liquidazione delle spese del presente giudizio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli episodi in data 18 ottobre 2013 e 21 ottobre 2013, perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio in data 15 aprile 2013, perché il reato è estinto per prescrizione e rimette le parti davanti al giudice civile competente in grado di appello in ordine alle statuizioni civili e alla liquidaz