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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09198/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/2/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di istigazione alla corruzione, commesso promettendo utilità non dovute a [OSCURATO:PERSONA], agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Torino, ove questo si fosse prestato a consegnare un pacco a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente ivi detenuto.

2. Il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce cumulativamente vizio di motivazione e violazione di legge, evidenziando come la sentenza di condanna si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza che le stesse abbiano trovato alcuna conferma edi anzi, siano state parzialmente smentite dai restanti testi.

Inoltre, sarebbe illogica la ricostruzione in punto di fatto, lì dove si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto un'indebita remunerazione a [OSCURATO:PERSONA], per il compimento di un atto (la consegna di beni ammessi in carcere) che poteva essere agevolmente compiuto senza l'intermediazione di terzi.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 322 cod. pen., sul presupposto che la presunta offerta di utilità in favore di [OSCURATO:PERSONA] non era connotata dai requisiti di serietà ed idoneità a far sorgere il pericolo della commissione del più grave reato di corruzione, sicchè la condotta doveva ritenersi del tutto inoffensiva.

2.3. Con il terzo motivo, deduce cumulativamente vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, non sussistendo concrete ragioni ostative al riconoscimento dei predetti benefici.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Le censure in ordine alla logicità e completezza della motivazione, formulate con il primo motivo di ricorso, sono destituite di fondamento e tendono ad introdurre una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie, concordemente valutate dai giudici di merito.

La sentenza di appello ha compiutamente ricostruito la vicenda partendo dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, conoscendo la sua qualità di agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Torino, gli proponeva di consegnare un pacco, asseritamente contenente tabacco, al fratello detenuto, con la promessa di un "regalo". [OSCURATO:PERSONA] avesse rifiutato l'offerta, alcuni giorni dopo veniva avvicinato all'interno del carcere da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli chiedeva se avesse parlato con il fratello Cataldo in relazione alla consegna di un pacco proveniente dall'esterno.

In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] redarguiva [OSCURATO:PERSONA], spiegandogli che tale genere di condotte era vietata.

A tale ulteriore rifiuto conseguiva una violenta reazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, il giorno 11 agosto 2018, minacciava [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fortuito incontro con quest'ultimo, che si era recato presso il condominio in cui risiedeva [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale era ubicata anche l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

In tale circostanza, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine che documentavano l'accaduto.

Nel giudizio di primo grado veniva escussa [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava in parte l'accaduto, precisando di aver udito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutere animatamente, pur senza aver udito con precisione quanto si dicevano.

Veniva escusso anche un sacerdote operante all'interno della casa circondariale, indicato come presente all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, il quale, tuttavia, riferiva di non ricordare l'episodio.

2.1. A fronte della motivazione fondata sui suddetti elementi probatori, sinteticamente riassunti, il ricorrente deduce la mancata valutazione dell'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione non avrebbe trovato adeguati riscontri e, anzi, sarebbe stata parzialmente smentita.

2.2. Le censure sono infondate, posto che la Corte di appello ha seguito un percorso motivazione pienamente logico ed ampiamente argomentato, senza che vi siano elementi di contraddittorietà.

Deve, in primo luogo, evidenziarsi come correttamente sia stata valorizzata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], destinatario della condotta illecita e soggetto sicuramente disinteressato rispetto all'esito del giudizio, non essendosi neppure costituito parte civile.

La Corte di appello, inoltre, da un lato ha evidenziato i parziali riscontri alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro ha fornito idonea giustificazione in ordine al fatto che il sacerdote, che secondo il denunciante avrebbe assistito all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], non abbia conservato memoria della circostanza, senza che ciò costituisca di per sé una prova della mancata verificazione della stessa.

2.3. Parimenti inidonea ad integrare il vizio di motivazione è l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illogica, posto che questi - a sua volta già detenuto in precedenza - ben sapeva che era del tutto consentito l'invio di generi di conforto ai detenuti, ivi compreso la presunta "scatola di tabacco" di cui avrebbe chiesto la consegna al fratello per il tramite di [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che la formulazione di una simile richiesta risulterebbe illogica e renderebbe inattendibile la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], proprio perché non vi era alcuna necessità di rivolgersi alla sua intermediazione per ottenere un risultato del tutto legittimo e consentito dal regolamento penitenziario.

La deduzione difensiva si traduce nell'introduzione di un elemento di dubbio che, tuttavia, è stato preso in considerazione dai giudici di merito.

Sul punto, le motivazioni delle sentenze di merito si saldano ed integrano a vicenda, assumendo, in particolare, rilievo quanto osservato dal primo giudice, il quale ha ritenuto come fosse inverosimile che il pacco destinato al detenuto dovesse contenere merce consentita, piuttosto che beni vietati.

Analogo ragionamento è stato recepito anche la Corte di appello, lì dove - sia pur con motivazione sintetica - dà atto del fatto che l'avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] e l'offerta di una remunerazione non dovuta si giustificano solo ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di far entrare in carcere beni non consentiti.

In conclusione, non ricorre alcuno dei vizi della motivazione idoneo a supportare l'annullamento della sentenza impugnata, né può darsi ingresso in sede di legittimità ad una ulteriore valutazione di merito in ordine alle risultanze istruttorie, nel tentativo di avvalorare una ricostruzione alternativa del fatto.

3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'idoneità e serietà dell'offerta, risulta infondato nella misura in cui si risolve nel richiamare principi giurisprudenziali consolidati, senza dimostrare la diversità della fattispecie in esame rispetto ai precedenti invocati.

La giurisprudenza ha affermato che l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui ' pisodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1935 del 4/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498).

Nel caso di specie, la promessa di donativi era sicuramente connotata dal carattere della serietà, essendo stata reiterata ed avendo condotto [OSCURATO:PERSONA] ad assumere un atteggiamento minaccioso a fronte del categorico rifiuto del [OSCURATO:PERSONA].

Né è confutabile il fatto che il destinatario dell'offerta ha chiaramente percepito la finalità corruttiva della stessa, posto che solo in tal modo si giustifica la reazione consistita nel redarguire [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che la condotta che gli richiedeva di porre in essere doveva considerarsi vietata.

I plurimi arresti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, lì dove fanno riferimento all'idoneità dell'offerta a determinare un turbamento nel pubblico ufficiale devono essere intesi nel senso che quest'ultimo deve avere percezione della natura illecita dell'offerta, dalla quale consegue anche l'offensività della condotta.

Ove sussista tale elemento, non assume neppure rilevanza il fatto che la promessa di remunerazione non sia stata espressamente quantificata, dovendosi ritenere che il reato di istigazione ex art. 322 cod. pen. è consumato per il fatto stesso che si prospetti, in termini chiari, seri e privi di possibili fraintendimenti, la possibilità per il pubblico agente di ricevere un'utilità in cambio di un atto contrario ai propri doveri.

Tale condotta, infatti, contiene tutti gli elementi propedeutici all'evoluzione nella più grave fattispecie corruttiva, giustificando l'anticipazione della risposta punitiva.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/2/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di istigazione alla corruzione, commesso promettendo utilità non dovute a [OSCURATO:PERSONA], agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Torino, ove questo si fosse prestato a consegnare un pacco a [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente ivi detenuto. 2. Il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce cumulativamente vizio di motivazione e violazione di legge, evidenziando come la sentenza di condanna si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza che le stesse abbiano trovato alcuna conferma edi anzi, siano state parzialmente smentite dai restanti testi. Inoltre, sarebbe illogica la ricostruzione in punto di fatto, lì dove si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto un'indebita remunerazione a [OSCURATO:PERSONA], per il compimento di un atto (la consegna di beni ammessi in carcere) che poteva essere agevolmente compiuto senza l'intermediazione di terzi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 322 cod. pen., sul presupposto che la presunta offerta di utilità in favore di [OSCURATO:PERSONA] non era connotata dai requisiti di serietà ed idoneità a far sorgere il pericolo della commissione del più grave reato di corruzione, sicchè la condotta doveva ritenersi del tutto inoffensiva. 2.3. Con il terzo motivo, deduce cumulativamente vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, non sussistendo concrete ragioni ostative al riconoscimento dei predetti benefici. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le censure in ordine alla logicità e completezza della motivazione, formulate con il primo motivo di ricorso, sono destituite di fondamento e tendono ad introdurre una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie, concordemente valutate dai giudici di merito. La sentenza di appello ha compiutamente ricostruito la vicenda partendo dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, conoscendo la sua qualità di agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Torino, gli proponeva di consegnare un pacco, asseritamente contenente tabacco, al fratello detenuto, con la promessa di un "regalo". [OSCURATO:PERSONA] avesse rifiutato l'offerta, alcuni giorni dopo veniva avvicinato all'interno del carcere da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli chiedeva se avesse parlato con il fratello Cataldo in relazione alla consegna di un pacco proveniente dall'esterno. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] redarguiva [OSCURATO:PERSONA], spiegandogli che tale genere di condotte era vietata. A tale ulteriore rifiuto conseguiva una violenta reazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, il giorno 11 agosto 2018, minacciava [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fortuito incontro con quest'ultimo, che si era recato presso il condominio in cui risiedeva [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale era ubicata anche l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. In tale circostanza, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine che documentavano l'accaduto. Nel giudizio di primo grado veniva escussa [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava in parte l'accaduto, precisando di aver udito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutere animatamente, pur senza aver udito con precisione quanto si dicevano. Veniva escusso anche un sacerdote operante all'interno della casa circondariale, indicato come presente all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, il quale, tuttavia, riferiva di non ricordare l'episodio. 2.1. A fronte della motivazione fondata sui suddetti elementi probatori, sinteticamente riassunti, il ricorrente deduce la mancata valutazione dell'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione non avrebbe trovato adeguati riscontri e, anzi, sarebbe stata parzialmente smentita. 2.2. Le censure sono infondate, posto che la Corte di appello ha seguito un percorso motivazione pienamente logico ed ampiamente argomentato, senza che vi siano elementi di contraddittorietà. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come correttamente sia stata valorizzata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], destinatario della condotta illecita e soggetto sicuramente disinteressato rispetto all'esito del giudizio, non essendosi neppure costituito parte civile. La Corte di appello, inoltre, da un lato ha evidenziato i parziali riscontri alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro ha fornito idonea giustificazione in ordine al fatto che il sacerdote, che secondo il denunciante avrebbe assistito all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], non abbia conservato memoria della circostanza, senza che ciò costituisca di per sé una prova della mancata verificazione della stessa. 2.3. Parimenti inidonea ad integrare il vizio di motivazione è l'osservazione difensiva secondo cui la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illogica, posto che questi - a sua volta già detenuto in precedenza - ben sapeva che era del tutto consentito l'invio di generi di conforto ai detenuti, ivi compreso la presunta "scatola di tabacco" di cui avrebbe chiesto la consegna al fratello per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che la formulazione di una simile richiesta risulterebbe illogica e renderebbe inattendibile la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], proprio perché non vi era alcuna necessità di rivolgersi alla sua intermediazione per ottenere un risultato del tutto legittimo e consentito dal regolamento penitenziario. La deduzione difensiva si traduce nell'introduzione di un elemento di dubbio che, tuttavia, è stato preso in considerazione dai giudici di merito. Sul punto, le motivazioni delle sentenze di merito si saldano ed integrano a vicenda, assumendo, in particolare, rilievo quanto osservato dal primo giudice, il quale ha ritenuto come fosse inverosimile che il pacco destinato al detenuto dovesse contenere merce consentita, piuttosto che beni vietati. Analogo ragionamento è stato recepito anche la Corte di appello, lì dove - sia pur con motivazione sintetica - dà atto del fatto che l'avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] e l'offerta di una remunerazione non dovuta si giustificano solo ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva intenzione di far entrare in carcere beni non consentiti. In conclusione, non ricorre alcuno dei vizi della motivazione idoneo a supportare l'annullamento della sentenza impugnata, né può darsi ingresso in sede di legittimità ad una ulteriore valutazione di merito in ordine alle risultanze istruttorie, nel tentativo di avvalorare una ricostruzione alternativa del fatto. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'idoneità e serietà dell'offerta, risulta infondato nella misura in cui si risolve nel richiamare principi giurisprudenziali consolidati, senza dimostrare la diversità della fattispecie in esame rispetto ai precedenti invocati. La giurisprudenza ha affermato che l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui ' pisodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1935 del 4/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498). Nel caso di specie, la promessa di donativi era sicuramente connotata dal carattere della serietà, essendo stata reiterata ed avendo condotto [OSCURATO:PERSONA] ad assumere un atteggiamento minaccioso a fronte del categorico rifiuto del [OSCURATO:PERSONA]. Né è confutabile il fatto che il destinatario dell'offerta ha chiaramente percepito la finalità corruttiva della stessa, posto che solo in tal modo si giustifica la reazione consistita nel redarguire [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che la condotta che gli richiedeva di porre in essere doveva considerarsi vietata. I plurimi arresti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, lì dove fanno riferimento all'idoneità dell'offerta a determinare un turbamento nel pubblico ufficiale devono essere intesi nel senso che quest'ultimo deve avere percezione della natura illecita dell'offerta, dalla quale consegue anche l'offensività della condotta. Ove sussista tale elemento, non assume neppure rilevanza il fatto che la promessa di remunerazione non sia stata espressamente quantificata, dovendosi ritenere che il reato di istigazione ex art. 322 cod. pen. è consumato per il fatto stesso che si prospetti, in termini chiari, seri e privi di possibili fraintendimenti, la possibilità per il pubblico agente di ricevere un'utilità in cambio di un atto contrario ai propri doveri. Tale condotta, infatti, contiene tutti gli elementi propedeutici all'evoluzione nella più grave fattispecie corruttiva, giustificando l'anticipazione della risposta punitiva. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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