CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 07006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] RonaManuel e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si contesta il giudizio di responsabilità, peraltro in termini apodittici, senza che analogo tema era stato prospettato in appello ( con il quale si rivendicava l'applicazione dell'art. 131 bis cp e si contestava il trattamento sanzionatorio) e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] analogo rilievo viene prospettato in terrnimi di marcata aspecificità rispetto alle valutazioni spese con riguardo alla accertata sussistenza dei costituti fondanti il reato allo stesso contestato ex art. 391 ter cpm rimarcando, peraltro, l'asserita mancata acquisizione di una prova decisiva non indicata con puntualità e neppure sollecitata con l'appello mentre entrambi i ricorsi, sempre genericamente, contestano la valutazione spesa in punto di pena applicata e di mancato riconoscimento delle generiche nella loro massima estensione quando anche sul punto la decisione gravata appare fondata da un argomentare puntuale e non manifestamente illogico; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.