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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 27851/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13574/2020 R.G., proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persone del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Ravenna n. 1211/2019, pubblicata in data 10.10.201929.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ordinanza ingiunzione n. 203/2018/DIS/[OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Ravenna ha disposto la confisca del veicolo di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del verbale redatto in data 30.9.2017, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 193 CDS, ossia la circolazione del mezzo privo di copertura assicurativa.

L'opposizione proposta dall'interessata è stata accolta dal giudice di pace, con pronuncia confermata in appello.

Il tribunale ha rilevato che l'ordinanza di confisca era stata emessa in data 1.2.2018 ed era stata notificata il 19.2.2018, dopo la scadenza del termine di 90 gg. previsto - a pena di decadenza - dall'art. 204 CDS., termine decorrente una volta scaduti 10 gg. entro i quali l'organo accertatore deve trasmettere gli atti alla prefettura.

Per la cassazione della sentenza il Ministero propone ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. L'unico motivo di ricordo denuncia la violazione dell'art. 204 CDS ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, anche a voler ritenere che il provvedimento di confisca deve essere notificato all'interessato nel termine di cui all'art. 204 CDS, occorreva considerare che detto termine era stato elevato a gg. 120 dall'art. 4 D.L. 151/2003.

Il motivo è fondato.

Come ha rilevato il tribunale, questa Corte aveva stabilito - sulla base di un dato normativo diverso da quello applicabile al caso in esame - che, in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza- ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacché anche con riferimento al provvedimento di confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 CDS, come modificato dall'art. 18 L. 340/2000, applicabile "ratione temporis"), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma terzo, CDS, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto (Cass. 21254/2009; Cass. 10214/2005).

Il termine previsto dall'art. 204 CDS, inizialmente fissato in gg. 90 (dalla scadenza del termine di gg. 10 per la trasmissione degli atti al Prefetto) è stato - tuttavia - elevato a gg. 120 dall'art. 4 D.L. 151/2003, sicché, anche a voler ritenere applicabile la disposizione e sommando i due termini (10+120), l'ordinanza sarebbe comunque tempestiva, dovendo essere adottata entro il 7.2.2018 ed essendo stata emanata già in data 1.2.2018.

Ritiene tuttavia il Collegio che - nel caso in esame - non trovava applicazione il termine di cui all'art. 204, comma primo, CDS, potendo la confisca esser disposta entro il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981.

Risulta dalla premessa del provvedimento impugnato che il ricorrente non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 193 CDS, né ha proposto ricorso amministrativo al prefetto avverso il provvedimento di confisca.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 193 CDS (nel testo introdotto dall'art. 3, comma 19, lettera b), D.L. 151/2003, convertito con L. 215/2003, applicabile ratione temporis), quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Se - invece - nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto.

Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell' articolo 213 CDS.Tale ultima disposizione, prevede, al comma terzo (nel testo introdotto dall'art. 38, comma primo, lettera a) n. 3, D.L. 269/2006, convertito con L. 326/2003), che avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo

203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato.

Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.

A differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia di questa Corte n. 10214/2005), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce quindi più l'unica modalità per l'adozione della confisca.

Mentre nel regime anteriore al D.L. 151/2003 era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nel quarto comma dell'art. 193, all'art. 21, comma primo, L. 689/1981 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193, comma quarto, CDS (ove non figura alcun rinvio all'art. 21 citato), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza - ingiunzione, di un termine per la cosiddetta "sanatoria amministrativa", avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto (Cass. 7418/2009).

Il comma terzo dell'art. 213 consente - difatti - che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva quella contemplata dall'art. 204 CDS, senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (Cass. 21881/2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 CDS).Di conseguenza, non avendo la Giancotta proposto ricorso e non avendo effettuato la sanatoria amministrativa della violazione, la confisca poteva esser disposta entro il termine quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, che - alla data del provvedimento sanzionatorio - non era decorso.

E' perciò accolto l'unico motivo di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Ravenna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa la Tribunale di Ravenna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13574/2020 R.G., proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persone del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Ravenna n. 1211/2019, pubblicata in data 10.10.201929.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza ingiunzione n. 203/2018/DIS/[OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Ravenna ha disposto la confisca del veicolo di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del verbale redatto in data 30.9.2017, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 193 CDS, ossia la circolazione del mezzo privo di copertura assicurativa. L'opposizione proposta dall'interessata è stata accolta dal giudice di pace, con pronuncia confermata in appello. Il tribunale ha rilevato che l'ordinanza di confisca era stata emessa in data 1.2.2018 ed era stata notificata il 19.2.2018, dopo la scadenza del termine di 90 gg. previsto - a pena di decadenza - dall'art. 204 CDS., termine decorrente una volta scaduti 10 gg. entro i quali l'organo accertatore deve trasmettere gli atti alla prefettura. Per la cassazione della sentenza il Ministero propone ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. L'unico motivo di ricordo denuncia la violazione dell'art. 204 CDS ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, anche a voler ritenere che il provvedimento di confisca deve essere notificato all'interessato nel termine di cui all'art. 204 CDS, occorreva considerare che detto termine era stato elevato a gg. 120 dall'art. 4 D.L. 151/2003. Il motivo è fondato. Come ha rilevato il tribunale, questa Corte aveva stabilito - sulla base di un dato normativo diverso da quello applicabile al caso in esame - che, in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza- ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacché anche con riferimento al provvedimento di confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 CDS, come modificato dall'art. 18 L. 340/2000, applicabile "ratione temporis"), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma terzo, CDS, trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto (Cass. 21254/2009; Cass. 10214/2005). Il termine previsto dall'art. 204 CDS, inizialmente fissato in gg. 90 (dalla scadenza del termine di gg. 10 per la trasmissione degli atti al Prefetto) è stato - tuttavia - elevato a gg. 120 dall'art. 4 D.L. 151/2003, sicché, anche a voler ritenere applicabile la disposizione e sommando i due termini (10+120), l'ordinanza sarebbe comunque tempestiva, dovendo essere adottata entro il 7.2.2018 ed essendo stata emanata già in data 1.2.2018. Ritiene tuttavia il Collegio che - nel caso in esame - non trovava applicazione il termine di cui all'art. 204, comma primo, CDS, potendo la confisca esser disposta entro il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981. Risulta dalla premessa del provvedimento impugnato che il ricorrente non ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 193 CDS, né ha proposto ricorso amministrativo al prefetto avverso il provvedimento di confisca. Ai sensi del comma 4 dell'art. 193 CDS (nel testo introdotto dall'art. 3, comma 19, lettera b), D.L. 151/2003, convertito con L. 215/2003, applicabile ratione temporis), quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Se - invece - nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell' articolo 213 CDS.Tale ultima disposizione, prevede, al comma terzo (nel testo introdotto dall'art. 38, comma primo, lettera a) n. 3, D.L. 269/2006, convertito con L. 326/2003), che avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. A differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia di questa Corte n. 10214/2005), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce quindi più l'unica modalità per l'adozione della confisca. Mentre nel regime anteriore al D.L. 151/2003 era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nel quarto comma dell'art. 193, all'art. 21, comma primo, L. 689/1981 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193, comma quarto, CDS (ove non figura alcun rinvio all'art. 21 citato), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza - ingiunzione, di un termine per la cosiddetta "sanatoria amministrativa", avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto (Cass. 7418/2009). Il comma terzo dell'art. 213 consente - difatti - che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva quella contemplata dall'art. 204 CDS, senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (Cass. 21881/2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 CDS).Di conseguenza, non avendo la Giancotta proposto ricorso e non avendo effettuato la sanatoria amministrativa della violazione, la confisca poteva esser disposta entro il termine quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, che - alla data del provvedimento sanzionatorio - non era decorso. E' perciò accolto l'unico motivo di ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Ravenna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa la Tribunale di Ravenna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel
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