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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19966/2026

Testo disponibile della fonte

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bre 2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TomasoEpidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diNapoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assoltoconfermandone, tuttavia, la responsabilità in relazione al solo reato di bancarottafraudolenta patrimoniale.2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivid’impugnazione.2.1.

Il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale eviolazione di legge, deduce l’insussistenza di una condotta distrattiva, non avendola Corte territoriale valutato i plurimi e significativi elementi, fattuali e logici,evidenziati dalla difesa e, in particolare, le prove testimoniali assunte nel corsodell’istruttoria, il limitato arco temporale durante il quale è stata assunta la caricadi amministratore, la sostanziale inutilizzabilità dei beni in ipotesi sottratti e, inultimo, la collocazione temporale delle ipotizzate condotte distrattive.2.2.

Il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione offerta asostegno della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Secondol’originaria prospettazione accusatoria, sostiene la difesa, la sottrazione dei libricontabili era funzionale a nascondere le condotte distrattive consumate nel corsodella gestione; intervenuta, però, l’assoluzione - perché il fatto non sussiste - inrelazione alla bancarotta documentale, la sentenza non spiega in che termini sisarebbe prospettata una consapevole volontà predatoria da parte dell’imputato.2.3.

Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto in particolare: a)alla sussistenza del danno di speciale tenuità, negata pur a fronte della modestaentità dei beni in ipotesi sottratti; b) al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, escluse pur in presenza di plurimi elementi significativi; c) alla duratadelle pene accessorie, determinata in misura pari alla pena principale, senza unaspecifica motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, complessivamente, infondato.2.

I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza.Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato edunanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento deibeni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione,da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustificaperché l'amministratore è responsabile della gestione dei beni sociali e rispondenei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con laconseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice dellagestione imprenditoriale, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.Ebbene, la Corte ha dato atto che le indicazioni che l'imputato ha fornito (inmerito all'utilizzo che sarebbe stato fatto degli automezzi o alla loro dispersione ocombustione) risultano mere allegazioni sfornite di idoneo supporto probatorio; eproprio la denuncia di smarrimento (relativa a ben 14 automezzi) e la suatempistica (presentata solo quattro mesi dopo essere stato sollecitato dallacuratrice fallimentare a fornire spiegazioni in ordine alla sparizione dei veicoli) èsignificativa della sostanziale inattendibilità di quanto denunciato.È pur vero che proprio l’esistenza di condotte distrattive può essere validoelemento logico per dedurre l’intenzione fraudolenta sottesa alla sottrazione di libricontabili (nella specie proprio il libro beni ammortizzabili, ove dovevano essereregistrati i beni non rinvenuti), ma tanto rende contraddittoria la motivazione asostegno dell’assoluzione (in relazione al concorrente reato di bancarottadocumentale), non già della condanna (per la bancarotta patrimoniale),autonomamente fondata sulla mancata dimostrazione della sorte di automezziche, per implicita ammissione dell’imputato, erano nella sua disponibilità.3.

Manifestamente infondato anche il terzo motivo d’impugnazione.La difesa censura, per come si è detto, la sussistenza di un danno di specialetenuità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ladeterminazione della durata delle pene accessorie.3.1.

Le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quantoprospettato dalla difesa, sono state già riconosciute, sicché ogni censura, sottotale profilo, rimane logicamente indeducibile.3.2.

Quanto al profilo della determinazione del danno, è pur vero che taleelemento (rilevante non già ai fini della sussistenza del reato, ma in relazione alsolo riconoscimento della diminuente o, simmetricamente, della relativaaggravante) va determinato in relazione alla diminuzione globale causata dalcomportamento del fallito rispetto alla massa attiva disponibile per il riparto(ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), ma è anche vero cheproprio perché rilevante ai soli fini circostanziali, l’eventuale consistenza vaprovata, in un senso (ai fini del riconoscimento della diminuente) o nell’altro (aifini dell’applicazione dell’aggravante).

Cosicché, mancando la concreta possibilitàdi una reale determinazione dello stesso, correttamente la Corte ha escluso lapossibilità di riconoscere l’invocata attenuante, valutando (quale unico elementoa sua disposizione) il solo dato afferente al valore riscontrato per gli altri beni,acquisiti dal curatore ed alienati al prezzo di undicimila euro.

D’altronde, per comesi è detto, il valore dei beni è circostanza del tutto ininfluente ai fini dellarealizzazione del reato, ben potendo il delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione essere integrato attraverso la dismissione di beni strumentali obsoleti,distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi dibeni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, benpuò essere idonea, comunque, a costituire una qualche garanzia per i creditori(Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).3.3.

Quanto, in ultimo, alla determinazione delle pene accessorie, ilprincipio richiamato dalla difesa è corretto, ma l’assunto è infondato.L’imputato è stato condannato alla pena principale di anni due di reclusione(minimo edittale) ed in pari misura è stata determinata la pena accessoria.

È purvero che la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo emassimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sullabase dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessariacorrelazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019,Paternò, Rv. 277972), ma la motivazione ben può rinvenirsi nella stessamotivazione offerta per la pena principale, la cui intensità deve essere valutata inragione della concreta determinazione sanzionatorio, sicché il relativo onere ètanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimoedittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio diadeguatezza (come in concreto avvenuto), nel quale sono impliciti gli elementi dicui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bre 2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TomasoEpidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diNapoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assoltoconfermandone, tuttavia, la responsabilità in relazione al solo reato di bancarottafraudolenta patrimoniale.2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivid’impugnazione.2.1. Il primo, formulato in termini di inosservanza di norma processuale eviolazione di legge, deduce l’insussistenza di una condotta distrattiva, non avendola Corte territoriale valutato i plurimi e significativi elementi, fattuali e logici,evidenziati dalla difesa e, in particolare, le prove testimoniali assunte nel corsodell’istruttoria, il limitato arco temporale durante il quale è stata assunta la caricadi amministratore, la sostanziale inutilizzabilità dei beni in ipotesi sottratti e, inultimo, la collocazione temporale delle ipotizzate condotte distrattive.2.2. Il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione offerta asostegno della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Secondol’originaria prospettazione accusatoria, sostiene la difesa, la sottrazione dei libricontabili era funzionale a nascondere le condotte distrattive consumate nel corsodella gestione; intervenuta, però, l’assoluzione - perché il fatto non sussiste - inrelazione alla bancarotta documentale, la sentenza non spiega in che termini sisarebbe prospettata una consapevole volontà predatoria da parte dell’imputato.2.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto in particolare: a)alla sussistenza del danno di speciale tenuità, negata pur a fronte della modestaentità dei beni in ipotesi sottratti; b) al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, escluse pur in presenza di plurimi elementi significativi; c) alla duratadelle pene accessorie, determinata in misura pari alla pena principale, senza unaspecifica motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.2. I primi due motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza.Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato edunanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento deibeni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione,da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustificaperché l'amministratore è responsabile della gestione dei beni sociali e rispondenei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con laconseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice dellagestione imprenditoriale, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.Ebbene, la Corte ha dato atto che le indicazioni che l'imputato ha fornito (inmerito all'utilizzo che sarebbe stato fatto degli automezzi o alla loro dispersione ocombustione) risultano mere allegazioni sfornite di idoneo supporto probatorio; eproprio la denuncia di smarrimento (relativa a ben 14 automezzi) e la suatempistica (presentata solo quattro mesi dopo essere stato sollecitato dallacuratrice fallimentare a fornire spiegazioni in ordine alla sparizione dei veicoli) èsignificativa della sostanziale inattendibilità di quanto denunciato.È pur vero che proprio l’esistenza di condotte distrattive può essere validoelemento logico per dedurre l’intenzione fraudolenta sottesa alla sottrazione di libricontabili (nella specie proprio il libro beni ammortizzabili, ove dovevano essereregistrati i beni non rinvenuti), ma tanto rende contraddittoria la motivazione asostegno dell’assoluzione (in relazione al concorrente reato di bancarottadocumentale), non già della condanna (per la bancarotta patrimoniale),autonomamente fondata sulla mancata dimostrazione della sorte di automezziche, per implicita ammissione dell’imputato, erano nella sua disponibilità.3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo d’impugnazione.La difesa censura, per come si è detto, la sussistenza di un danno di specialetenuità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ladeterminazione della durata delle pene accessorie.3.1. Le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quantoprospettato dalla difesa, sono state già riconosciute, sicché ogni censura, sottotale profilo, rimane logicamente indeducibile.3.2. Quanto al profilo della determinazione del danno, è pur vero che taleelemento (rilevante non già ai fini della sussistenza del reato, ma in relazione alsolo riconoscimento della diminuente o, simmetricamente, della relativaaggravante) va determinato in relazione alla diminuzione globale causata dalcomportamento del fallito rispetto alla massa attiva disponibile per il riparto(ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541), ma è anche vero cheproprio perché rilevante ai soli fini circostanziali, l’eventuale consistenza vaprovata, in un senso (ai fini del riconoscimento della diminuente) o nell’altro (aifini dell’applicazione dell’aggravante). Cosicché, mancando la concreta possibilitàdi una reale determinazione dello stesso, correttamente la Corte ha escluso lapossibilità di riconoscere l’invocata attenuante, valutando (quale unico elementoa sua disposizione) il solo dato afferente al valore riscontrato per gli altri beni,acquisiti dal curatore ed alienati al prezzo di undicimila euro. D’altronde, per comesi è detto, il valore dei beni è circostanza del tutto ininfluente ai fini dellarealizzazione del reato, ben potendo il delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione essere integrato attraverso la dismissione di beni strumentali obsoleti,distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi dibeni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, benpuò essere idonea, comunque, a costituire una qualche garanzia per i creditori(Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).3.3. Quanto, in ultimo, alla determinazione delle pene accessorie, ilprincipio richiamato dalla difesa è corretto, ma l’assunto è infondato.L’imputato è stato condannato alla pena principale di anni due di reclusione(minimo edittale) ed in pari misura è stata determinata la pena accessoria. È purvero che la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo emassimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sullabase dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessariacorrelazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019,Paternò, Rv. 277972), ma la motivazione ben può rinvenirsi nella stessamotivazione offerta per la pena principale, la cui intensità deve essere valutata inragione della concreta determinazione sanzionatorio, sicché il relativo onere ètanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimoedittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio diadeguatezza (come in concreto avvenuto), nel quale sono impliciti gli elementi dicui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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