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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 01713/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14562/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente dom.to; ricorrente- contro Agenzia d elle Entrate , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale d ello Stato, presso la quale è ex lege dom.to; controricorrente- per la revocazione della sentenza della Corte Suprema d i Cassazione n.7979/2025, depositata i l 26/03/2025 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa: §

1. [OSCURATO:PERSONA] propone un articolato motivo di ricorso per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (segnatamente, del secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il primo ed assorbiti i restanti) ha cassato la sentenza n. 225/1/2022 del 1^ aprile 2022, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto dal Ranalli avverso il diniego 15 luglio 2015 di annullamento in autotutela (richiesto a seguito di giudicato penale assolutorio) di vari avvisi di accertamento (per Iva e redditi) ed atti di contestazione di sanzioni notificatigli tra il 2001 ed il 2002 per emissione di fatture per operazioni inesistenti ed indebito utilizzo di fatture emesse da società terze.

La sentenza di cui si chiede la revocazione ha osservato che: - i giudizi proposti avverso gli atti impositivi in questione si erano conclusi “con sentenze sfavorevoli per il contribuente, poi passate in giudicato a seguito della mancata impugnazione delle decisioni di primo o secondo grado, queste ultime intervenute nel 2007 (sentenze della Commissione tributaria regionale –CTR - della Sardegna n. 108 e 109 del 2007 )”; - il giudizio penale scaturito dai medesimi fatti, come accertati dalla GdF, si era invece concluso “con la sentenza del Tribunale di Sassari n. 79/2006 di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine alla falsità delle fatture contestate”; - il su citato diniego 15 luglio 2015 (reiterativo del rigetto di due precedenti analoghe istanze del 2007 e del 2011) era stato ritenuto legittimo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, ed invece illegittimo, sulla scorta del sopravvenuto giudicato penale assolutorio, dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.225/1/2022; - il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’ Agenzia delle Entrate contro quest’ultima sentenza (ex art. 360 co. 1^ n.3 cod.proc.civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997, nonché degli artt.2697, 2909 cod. civ. e 654 cod. proc. pen.) meritava accoglimento, atteso che: a. come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.SSUU n. 30051/24) l’azione di autoannullamento da parte dell’Amministrazione “pur doverosa a fronte dell’illegittimità dell’atto impositivo, è caratterizzata da discrezionalità quanto all’esercizio concreto del potere di autotutela, dovendo valutare la sussistenza di un interesse generale alla revisione dell’atto alla luce del complesso degli interessi coinvolti”; b. nel valutare il requisito di interesse generale all’esercizio dell’autotutela, essa “può e deve tenere conto, in una valutazione comparativa, anche degli altri eventuali interessi che concorrano nella vicenda, quali, ad esempio, l’interesse alla certezza del diritto e alla stabilità dei rapporti giuridici, in ispecie ove sia decorso un ampio intervallo di tempo e l’attosia oramai inoppugnabile ovvero sulla questione siano intervenute decisioni favorevoli all’Amministrazione”; c. la sussistenza di un giudicato di merito favorevole alla pretesa impositiva opera quale limite esplicito all’autotutela, atteso che “il controllo di merito in sede giurisdizionale nel momento in cui attesta, con efficacia di giudicato, la correttezza dell’esercizio della potestà impositiva, è idoneo a comportare un effetto preclusivo sulla rilevanza dell’asserito vizio e, quindi, ad orientare in termini negativi la possibilità per l’Agenzia fiscale di attivarsi diversamente”; d. la sussistenza di un giudicato favorevole all’Amministrazione esplica effetto preclusivo tanto ex art. 2 co. 2^ d.m. 37/1997, quanto ex art. 10 quater, co 2^ l. 212/00, come recentemente introdotto; e. nel caso di specie, l’esercizio dell’autoannullamento era appunto precluso dal fatto che l’istanza del Ranalli riguardava “atti impositivi definitivi per intervenuto giudicato attesa la mancata impugnazione, da parte del contribuente, delle sentenze sfavorevoli della CTP, emesse nel 2000, e della CTR, emesse nel 2007”. §

2. Con il motivo di ricorso per revocazione si lamentano, ex art. 395 n. 4) cod.proc.civ., vari e convergenti errori percettivi di natura dirimente posto che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza revocanda, gli atti impositivi di cui si chiedeva l’annullamento in autotutela non erano definitivi, dal momento che tanto alla data del 27 gennaio 2006 (di pubblicazione della sentenza penale, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2006) quanto alla data 21.12.2006 di presentazione della prima istanza di autotutela (trasmessa dalla GdF all’Agenzia delle Entrate il 4 gennaio 2007), le due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari nn. 273-274/2000 erano ancora sub judice perché appellate avanti alla [OSCURATO:PERSONA] (ricorsi in appello nn. 326 e 327/2002), e che la [OSCURATO:PERSONA] adita aveva accolto gli appelli principali del Ranalli così proposti, con le sentenze nn. 108-109/2007, proprio in forza dell’insussistenza del fatto contestato (fatture per operazioni inesistenti) come appurato in sede penale.

Si tratterebbe di errori percettivi (insiti in sostanza nell’aver ravvisato la preclusione all’autoannullamento in un giudicato tributario favorevole all’Amm.ne in realtà inesistente) integranti travisamento della prova (Cass.SSUU n. 5792/24), e di natura decisiva e dirimente, atteso che – esclusa la definitività degli atti impositivi e quindi il supposto giudicato tributario ostativo – il giudicato penale assolutorio (antecedente al giudicato tributario perché intercorso in pendenza del giudizio di impugnazione degli atti impositivi in questione) si elevava ad interesse pubblico generale di esercizio dell’autotutela.

Osserva il ricorrente: “La logica utilizzata dalla Suprema Corte per cassare la sentenza della CTR si fonda sull’erroneo presupposto che il 27.01.2006 al momento della pubblicazione della sentenza penale 79/2006, le 4 sentenze tributarie, (assunte come esempio dei 35 ricorsi tributari radicati ed in quel momento sub judice), emesse dalla CTP Sassari n. 273 e 274 nel marzo 2000 fossero già in giudicato insieme alle sentenze della CTR n. 108/2007 e 109/2007, mentre nella realtà fattuale in atti in data 27.01.2006 le decisioni della CTP n. 273-274/2000 erano state appellate alla CTR, la sentenza penale 79/2006 a cui l’Agenzia avrebbe dovuto ottemperare a seguito dell’istanza di autotutela che gli era stata notificata tramite la GdF in data 4.01.2007 e sollecitata il 12.04.2007”.

Nella memoria depositata il 29.12.2025, il ricorrente illustra ulteriormente – anche con ricostruzione sinottica - i contorni dell’errore revocatorio, richiamando i seguenti elementi: -la centralità, rispetto ai fatti di causa, del diniego originario del 15.10.2007 basato sulla ravvisata opportunità di attendere l’esito dei giudizi tributari pendenti, di cui i successivi dinieghi del 2011 e del 2015 costituivano mera reiterazione confermativa; -la circostanza che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 225/22 (cassata dalla sentenza qui oggetto di revoca) avrebbe affermato la posteriorità del giudicato penale rispetto alle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] non impugnate, risultando invece il contrario.

Insta quindi per la conferma, in sede rescissoria, della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata dall’ Agenzia delle Entrate, assumendo che correttamente la Corte regionale aveva individuato nel giudicato penale assolutorio la ragione legittimante l’annullamento in autotutela, considerate le implicazioni costituzionali, Cedu ed Ue (anche quanto a ne bis in idem ) della tutela spettante al contribuente definitivamente prosciolto in sede penale (fatto non sussiste) per gli stessi fatti sanzionati anche in sede tributaria.

Ciò era prescritto anche dall’ art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 (introdotto dal D.Lgs. 87/2024), come norma di interpretazione autentica applicabile ai giudizi in corso (ius superveniens), secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ha efficacia di giudicato nei processi tributari in essere, come nel caso di specie.

In data 30 dicembre 2025 il ricorrente ha inoltre depositato, in via incidentale e condizionata al mancato accoglimento della revocazione, istanza di sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale della questione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 395 n.4) cod.proc.civ.

“nella parte in cui, secondo il diritto vivente, possono essere interpretati nel senso di precludere la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione affette da errore di fatto decisivo consistente nella supposizione di dati cronologici o processuali (quali la definitività o il giudicato o l'anteriorità di una sentenza) la cui inesistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti di causa”, con riguardo agli artt. 3 (irragionevole irretrattabilità di sviste percettive decisive), 24 (impossibilità di ottenere emenda di errori del giudice di legittimità), 111 (contrasto con il principio del ‘giusto processo’) e 113 (difetto di tutela giurisdizionale nei confronti dell’azione amministrativa lesiva) della Costituzione.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del ricorso, per assenza di tutti i requisiti (svista percettiva, decisorietà) dell’asserito errore revocatorio ex art. 395 n. 4) cod.proc.civ..

Ha inoltre dedotto la non decisività in ambito tributario del qui invocato giudicato penale di assoluzione, anche perchè emesso ex art. 530 co. 2^ cpp..

Ragioni della decisione. §

3. Il ricorso è inammissibile.

Per quanto concerne le ipotesi – qui dedotte - di errore di fatto revocatorio ex art.395 n.4) cod.proc.civ., occorre partire dal dato normativo secondo cui “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

L’errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod.proc.civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un ‘fatto’; esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svista’ di natura percettiva e sensoriale.

Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà -che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio: Cass.4456/15, ord. ed altre - deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive (tra le molte: Cass. nn. 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.).

Va ancora considerato che l’esclusione di rilevanza revocatoria per tutto ciò che sia errore non ‘di fatto’ (sostanziale o processuale), ma sulla ‘valutazione’ e sul ‘giudizio’ non implica lesione del diritto di difesa ex art.24 Cost..

Sul punto si è osservato (fin da Cass. n. 3137/94, cit.) che tale diritto va contemperato con l'esigenza, anch'essa di natura costituzionale, di assicurare la definizione della lite mediante la formazione del giudicato; con la conseguenza che l'opzione di accordare l'eccezionale strumento della revocazione soltanto in presenza di errori di fatto, lasciando quindi fuori ogni possibilità di sindacato sulla correttezza dei principi giuridici infine applicati (quand'anche astrattamente suscettibili di essere confutati dal vaglio delle controdeduzioni della parte soccombente) esprime una valutazione discrezionale del legislatore ordinario coerente con detta esigenza.

Affermazione, questa, ritenuta compatibile anche con il diritto dell'Unione Europea, soccorrendo in proposito quanto già stabilito da Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013, secondo cui: “la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione -non viola il diritto dell'Unione Europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti; atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata, e quelle di attuazione del relativo principio, agli ordinamenti giuridici degli stati membri”.

Si è recentemente precisato che: “La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art.395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale” (Cass. ord. n. 22106/25); osservandosi inoltre che “la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di Cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente” (Cass. ord. n. 10341/25).

Tutto quanto finora esposto depone – per le ragioni che si indicheranno – per l’inconsistenza dell’istanza di revocazione presentata dal Ranalli, in una con la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale da lui paventati; dubbi sui quali, del resto, il Giudice delle leggi, come detto, è già più volte intervenuto definendo i contorni di revocabilità delle sentenze di legittimità (v.

Corte Costituzionale n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009).

Non va poi tralasciato di considerare come la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente si riveli finanche del tutto priva del requisito della rilevanza, dal momento che a fare difetto nella specie non è certo la possibilità normativa di sottoporre a revocazione anche le decisioni della Corte di Cassazione (nei limiti indicati), ma proprio, ed in radice, l’errore di fatto revocatorio, come sopra inteso, che tale revocazione dovrebbe giustificare. § 4.Indefettibile punto di partenza è costituito dal fatto che l’oggetto del giudizio nel quale è stata resa la sentenza di cui si chiede la revocazione è specificamente costituito dal diniego di annullamento in autotutela opposto dall’ Agenzia delle Entrate nel luglio 2015.

La natura prettamente impugnatoria del giudizio tributario imponeva alla Corte di esaminare la legittimità della sentenza di appello per come riferita al solo provvedimento del 2015, a nulla rilevando – non potendo ciò ampliare, ex artt. 19 e 21 d.lgs 546/92, il tema decisionale – che il contribuente avesse dichiarato di voler al contempo impugnare, “in via eventuale e residuale” (circostanza di cui la sentenza in revoca dà conto: § 3), anche i dinieghi oppostigli nel 2007 e nel 2011; provvedimenti questi ultimi che, quand’anche di uguale contenuto sostanziale di quello del 2015, potevano e dovevano essere autonomamente e distintamente impugnati a tempo debito.

Né poteva il Ranalli sfuggire ed aggirare, con la mera reiterazione dell’istanza di autotutela già più volte respinta, il regime decadenziale proprio dell’art. 21 cit..

Orbene circoscritto, per petitum e causa petendi , l’esame qui rilevante al provvedimento negatorio del 2015, è gioco-forza osservare come -a quella data - gli avvisi di accertamento di cui si chiedeva l’autoannullamento fossero in effetti portati da sentenze tributarie ormai passate in giudicato (sent.

CTR nn. 108-109/2007 all. nn. 15 e 16 al ricorso, non impugnate).

Si tratta, per vero, di una circostanza fattuale di cui riferisce de plano lo stesso ricorrente, il quale rapporta infatti l’asserito errore revocatorio (erronea affermazione di un giudicato tributario ostativo all’autoannullamento) ad una data (quella dell’istanza di autotutela del 2007) nella quale ad essere passata in giudicato (2006) era soltanto la sentenza penale assolutoria e non anche le sentenze tributarie (la cui definitività era invece consolidata e pacifica nel 2015).

D’altra parte, si trattava di elemento fattuale dedotto nel più ampio contraddittorio processuale tra le parti, e come tale di per sé insuscettibile di errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cit.: “(…) tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Ciò è tanto vero ove si consideri che fu proprio la definitività (si ripete, nel 2015) del giudicato tributario sopravvenuto a costituire il nucleo fondamentale del 2^ motivo del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, quello poi accolto: “le decisioni menzionate, sia quelle pronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] sia quelle della [OSCURATO:PERSONA] non sono mai stati oggetto di impugnazione da parte del contribuente - ciò, si ripete, costituisce circostanza pacifica - con la conseguenza che gli atti impugnati sono ormai divenuti definitivi.

In seguito alla loro definitività sono stati emessi gli atti di irrogazione sanzioni ai quali fanno riferimento le istanze di autotutela presentate dal contribuente.

E’ quindi innegabile che i fatti che hanno formato oggetto della pretesa tributaria sono ormai divenuti incontestabili, con conseguente illegittimità delle successive istanze di annullamento in autotutela presentate negli anni dal contribuente, in assenza della emersione, a cura del contribuente, di un interesse generale che ne potesse giustificare l'annullamento. (…) L’erroneità giuridica della decisione, quindi, si coglie non solo in quanto i giudici della [OSCURATO:PERSONA] , anziché arrestarsi a verificare il ricorrere, ex art. 19 d.lgs. 546/92, della sola, eventuale illegittimità dell'atto di diniego , non impugnato per vizi propri, si sono spinti a negare legittimità all'attività di controllo svolta dall'ufficio, ma anche in quanto i contenuti di questa, come visto, erano stati già oggetto di pronunce giurisdizionali ormai definitive, mai impugnate dal contribuente, circostanza pacifica” (v. ricorso per cassazione, pagg. 12 e 13).

Dalla disamina della sentenza revocanda è del resto chiarissimo che quest’ultima abbia individuato il giudicato, reputato ostativo all’autoannullamento, proprio nell’esito dei giudizi tributari di cui alle citate sentenze CTR nn. 108-109, non già (erroneamente negandolo) in quello assolutorio penale, in effetti già formatosi fin dal 2006.

Sicchè tale sentenza ha ritenuto (non in contrasto con il vero, ma anzi in conformità ad una solare evidenza di lite) che la definitività in sede giurisdizionale tributaria degli atti impositivi ostasse alla configurazione di una causa di interesse generale alla autotutela, pur in presenza della sentenza penale di assoluzione (ritenuta invece erroneamente dirimente dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], per questa ragione infatti cassata). §

5. Altro sarebbe sostenere che la Corte avrebbe errato: vuoi nel ravvisare nelle definitive decisioni della CTR un giudicato ostativo all’autotutela perché ‘favorevole’ (contrariamente al vero) all’Agenzia delle Entrate; vuoi nel non considerare che, quand’anche favorevole all’Amministrazione, tale giudicato doveva in ogni caso recedere rispetto all’assolutoria penale, di per sé asseritamente idonea a fondare l’annullamento in autotutela degli avvisi e relative sanzioni.

Sennonchè, a tacere della circostanza che il giudicato tributario di cui alle citate sentenze nn. 108-109 non aveva affatto comportato la caducazione totale di ogni pretesa fiscale nei confronti del Ranalli (è lo stesso ricorrente a riferire, in proposito, di un annullamento solo parziale della pretesa, per una fattura su un lotto, il che trova riscontro nella disamina diretta delle sentenze in questione), è comunque dirimente osservare come – con riguardo ad entrambi gli aspetti evidenziati - si verterebbe a tutto concedere o di un’errata interpretazione, da parte di questa Corte, della portata oggettiva, (in ipotesi sfavorevole in toto, e non favorevole, all’Amministrazione) del giudicato tributario (primo profilo), oppure di un errore di giudizio sui presupposti normativi dell’esercizio dell’autotutela e sull’affermazione (asseritamente violativa del ne bis in idem) per cui il giudicato assolutorio penale, per quanto anteriore al giudicato tributario, non era di per sé nella specie dirimente nel senso del necessario annullamento d’ufficio degli atti impositivi, ultronea risultando ogni altra considerazione di interesse generale (secondo profilo).

In tutti i casi – ribadito che la sentenza in revoca ha correttamente ricostruito l’evolversi temporale della vicenda processuale in sede sia tributaria sia penale - ci si muoverebbe nell’ambito di errori valutativi e di diritto, dunque come tali estranei ai limiti tipologici (di lampante abbaglio percettivo) dell’errore di fatto revocatorio come sopra delineati (§ 3). §

6. Ne segue l’inammissibilità del ricorso perché proposto al di fuori del modello legale di revocazione; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14562/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente dom.to; ricorrente- contro Agenzia d elle Entrate , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale d ello Stato, presso la quale è ex lege dom.to; controricorrente- per la revocazione della sentenza della Corte Suprema d i Cassazione n.7979/2025, depositata i l 26/03/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone un articolato motivo di ricorso per la revocazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate (segnatamente, del secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il primo ed assorbiti i restanti) ha cassato la sentenza n. 225/1/2022 del 1^ aprile 2022, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto dal Ranalli avverso il diniego 15 luglio 2015 di annullamento in autotutela (richiesto a seguito di giudicato penale assolutorio) di vari avvisi di accertamento (per Iva e redditi) ed atti di contestazione di sanzioni notificatigli tra il 2001 ed il 2002 per emissione di fatture per operazioni inesistenti ed indebito utilizzo di fatture emesse da società terze. La sentenza di cui si chiede la revocazione ha osservato che: - i giudizi proposti avverso gli atti impositivi in questione si erano conclusi “con sentenze sfavorevoli per il contribuente, poi passate in giudicato a seguito della mancata impugnazione delle decisioni di primo o secondo grado, queste ultime intervenute nel 2007 (sentenze della Commissione tributaria regionale –CTR - della Sardegna n. 108 e 109 del 2007 )”; - il giudizio penale scaturito dai medesimi fatti, come accertati dalla GdF, si era invece concluso “con la sentenza del Tribunale di Sassari n. 79/2006 di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine alla falsità delle fatture contestate”; - il su citato diniego 15 luglio 2015 (reiterativo del rigetto di due precedenti analoghe istanze del 2007 e del 2011) era stato ritenuto legittimo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, ed invece illegittimo, sulla scorta del sopravvenuto giudicato penale assolutorio, dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.225/1/2022; - il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’ Agenzia delle Entrate contro quest’ultima sentenza (ex art. 360 co. 1^ n.3 cod.proc.civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997, nonché degli artt.2697, 2909 cod. civ. e 654 cod. proc. pen.) meritava accoglimento, atteso che: a. come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.SSUU n. 30051/24) l’azione di autoannullamento da parte dell’Amministrazione “pur doverosa a fronte dell’illegittimità dell’atto impositivo, è caratterizzata da discrezionalità quanto all’esercizio concreto del potere di autotutela, dovendo valutare la sussistenza di un interesse generale alla revisione dell’atto alla luce del complesso degli interessi coinvolti”; b. nel valutare il requisito di interesse generale all’esercizio dell’autotutela, essa “può e deve tenere conto, in una valutazione comparativa, anche degli altri eventuali interessi che concorrano nella vicenda, quali, ad esempio, l’interesse alla certezza del diritto e alla stabilità dei rapporti giuridici, in ispecie ove sia decorso un ampio intervallo di tempo e l’attosia oramai inoppugnabile ovvero sulla questione siano intervenute decisioni favorevoli all’Amministrazione”; c. la sussistenza di un giudicato di merito favorevole alla pretesa impositiva opera quale limite esplicito all’autotutela, atteso che “il controllo di merito in sede giurisdizionale nel momento in cui attesta, con efficacia di giudicato, la correttezza dell’esercizio della potestà impositiva, è idoneo a comportare un effetto preclusivo sulla rilevanza dell’asserito vizio e, quindi, ad orientare in termini negativi la possibilità per l’Agenzia fiscale di attivarsi diversamente”; d. la sussistenza di un giudicato favorevole all’Amministrazione esplica effetto preclusivo tanto ex art. 2 co. 2^ d.m. 37/1997, quanto ex art. 10 quater, co 2^ l. 212/00, come recentemente introdotto; e. nel caso di specie, l’esercizio dell’autoannullamento era appunto precluso dal fatto che l’istanza del Ranalli riguardava “atti impositivi definitivi per intervenuto giudicato attesa la mancata impugnazione, da parte del contribuente, delle sentenze sfavorevoli della CTP, emesse nel 2000, e della CTR, emesse nel 2007”. § 2. Con il motivo di ricorso per revocazione si lamentano, ex art. 395 n. 4) cod.proc.civ., vari e convergenti errori percettivi di natura dirimente posto che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza revocanda, gli atti impositivi di cui si chiedeva l’annullamento in autotutela non erano definitivi, dal momento che tanto alla data del 27 gennaio 2006 (di pubblicazione della sentenza penale, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2006) quanto alla data 21.12.2006 di presentazione della prima istanza di autotutela (trasmessa dalla GdF all’Agenzia delle Entrate il 4 gennaio 2007), le due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari nn. 273-274/2000 erano ancora sub judice perché appellate avanti alla [OSCURATO:PERSONA] (ricorsi in appello nn. 326 e 327/2002), e che la [OSCURATO:PERSONA] adita aveva accolto gli appelli principali del Ranalli così proposti, con le sentenze nn. 108-109/2007, proprio in forza dell’insussistenza del fatto contestato (fatture per operazioni inesistenti) come appurato in sede penale. Si tratterebbe di errori percettivi (insiti in sostanza nell’aver ravvisato la preclusione all’autoannullamento in un giudicato tributario favorevole all’Amm.ne in realtà inesistente) integranti travisamento della prova (Cass.SSUU n. 5792/24), e di natura decisiva e dirimente, atteso che – esclusa la definitività degli atti impositivi e quindi il supposto giudicato tributario ostativo – il giudicato penale assolutorio (antecedente al giudicato tributario perché intercorso in pendenza del giudizio di impugnazione degli atti impositivi in questione) si elevava ad interesse pubblico generale di esercizio dell’autotutela. Osserva il ricorrente: “La logica utilizzata dalla Suprema Corte per cassare la sentenza della CTR si fonda sull’erroneo presupposto che il 27.01.2006 al momento della pubblicazione della sentenza penale 79/2006, le 4 sentenze tributarie, (assunte come esempio dei 35 ricorsi tributari radicati ed in quel momento sub judice), emesse dalla CTP Sassari n. 273 e 274 nel marzo 2000 fossero già in giudicato insieme alle sentenze della CTR n. 108/2007 e 109/2007, mentre nella realtà fattuale in atti in data 27.01.2006 le decisioni della CTP n. 273-274/2000 erano state appellate alla CTR, la sentenza penale 79/2006 a cui l’Agenzia avrebbe dovuto ottemperare a seguito dell’istanza di autotutela che gli era stata notificata tramite la GdF in data 4.01.2007 e sollecitata il 12.04.2007”. Nella memoria depositata il 29.12.2025, il ricorrente illustra ulteriormente – anche con ricostruzione sinottica - i contorni dell’errore revocatorio, richiamando i seguenti elementi: -la centralità, rispetto ai fatti di causa, del diniego originario del 15.10.2007 basato sulla ravvisata opportunità di attendere l’esito dei giudizi tributari pendenti, di cui i successivi dinieghi del 2011 e del 2015 costituivano mera reiterazione confermativa; -la circostanza che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 225/22 (cassata dalla sentenza qui oggetto di revoca) avrebbe affermato la posteriorità del giudicato penale rispetto alle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] non impugnate, risultando invece il contrario. Insta quindi per la conferma, in sede rescissoria, della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata dall’ Agenzia delle Entrate, assumendo che correttamente la Corte regionale aveva individuato nel giudicato penale assolutorio la ragione legittimante l’annullamento in autotutela, considerate le implicazioni costituzionali, Cedu ed Ue (anche quanto a ne bis in idem ) della tutela spettante al contribuente definitivamente prosciolto in sede penale (fatto non sussiste) per gli stessi fatti sanzionati anche in sede tributaria. Ciò era prescritto anche dall’ art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 (introdotto dal D.Lgs. 87/2024), come norma di interpretazione autentica applicabile ai giudizi in corso (ius superveniens), secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ha efficacia di giudicato nei processi tributari in essere, come nel caso di specie. In data 30 dicembre 2025 il ricorrente ha inoltre depositato, in via incidentale e condizionata al mancato accoglimento della revocazione, istanza di sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale della questione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 395 n.4) cod.proc.civ. “nella parte in cui, secondo il diritto vivente, possono essere interpretati nel senso di precludere la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione affette da errore di fatto decisivo consistente nella supposizione di dati cronologici o processuali (quali la definitività o il giudicato o l'anteriorità di una sentenza) la cui inesistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti di causa”, con riguardo agli artt. 3 (irragionevole irretrattabilità di sviste percettive decisive), 24 (impossibilità di ottenere emenda di errori del giudice di legittimità), 111 (contrasto con il principio del ‘giusto processo’) e 113 (difetto di tutela giurisdizionale nei confronti dell’azione amministrativa lesiva) della Costituzione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del ricorso, per assenza di tutti i requisiti (svista percettiva, decisorietà) dell’asserito errore revocatorio ex art. 395 n. 4) cod.proc.civ.. Ha inoltre dedotto la non decisività in ambito tributario del qui invocato giudicato penale di assoluzione, anche perchè emesso ex art. 530 co. 2^ cpp.. Ragioni della decisione. § 3. Il ricorso è inammissibile. Per quanto concerne le ipotesi – qui dedotte - di errore di fatto revocatorio ex art.395 n.4) cod.proc.civ., occorre partire dal dato normativo secondo cui “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. L’errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod.proc.civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un ‘fatto’; esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svista’ di natura percettiva e sensoriale. Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà -che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio: Cass.4456/15, ord. ed altre - deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive (tra le molte: Cass. nn. 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.). Va ancora considerato che l’esclusione di rilevanza revocatoria per tutto ciò che sia errore non ‘di fatto’ (sostanziale o processuale), ma sulla ‘valutazione’ e sul ‘giudizio’ non implica lesione del diritto di difesa ex art.24 Cost.. Sul punto si è osservato (fin da Cass. n. 3137/94, cit.) che tale diritto va contemperato con l'esigenza, anch'essa di natura costituzionale, di assicurare la definizione della lite mediante la formazione del giudicato; con la conseguenza che l'opzione di accordare l'eccezionale strumento della revocazione soltanto in presenza di errori di fatto, lasciando quindi fuori ogni possibilità di sindacato sulla correttezza dei principi giuridici infine applicati (quand'anche astrattamente suscettibili di essere confutati dal vaglio delle controdeduzioni della parte soccombente) esprime una valutazione discrezionale del legislatore ordinario coerente con detta esigenza. Affermazione, questa, ritenuta compatibile anche con il diritto dell'Unione Europea, soccorrendo in proposito quanto già stabilito da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013, secondo cui: “la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione -non viola il diritto dell'Unione Europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti; atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata, e quelle di attuazione del relativo principio, agli ordinamenti giuridici degli stati membri”. Si è recentemente precisato che: “La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art.395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale” (Cass. ord. n. 22106/25); osservandosi inoltre che “la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di Cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente” (Cass. ord. n. 10341/25). Tutto quanto finora esposto depone – per le ragioni che si indicheranno – per l’inconsistenza dell’istanza di revocazione presentata dal Ranalli, in una con la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale da lui paventati; dubbi sui quali, del resto, il Giudice delle leggi, come detto, è già più volte intervenuto definendo i contorni di revocabilità delle sentenze di legittimità (v. Corte Costituzionale n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009). Non va poi tralasciato di considerare come la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente si riveli finanche del tutto priva del requisito della rilevanza, dal momento che a fare difetto nella specie non è certo la possibilità normativa di sottoporre a revocazione anche le decisioni della Corte di Cassazione (nei limiti indicati), ma proprio, ed in radice, l’errore di fatto revocatorio, come sopra inteso, che tale revocazione dovrebbe giustificare. § 4.Indefettibile punto di partenza è costituito dal fatto che l’oggetto del giudizio nel quale è stata resa la sentenza di cui si chiede la revocazione è specificamente costituito dal diniego di annullamento in autotutela opposto dall’ Agenzia delle Entrate nel luglio 2015. La natura prettamente impugnatoria del giudizio tributario imponeva alla Corte di esaminare la legittimità della sentenza di appello per come riferita al solo provvedimento del 2015, a nulla rilevando – non potendo ciò ampliare, ex artt. 19 e 21 d.lgs 546/92, il tema decisionale – che il contribuente avesse dichiarato di voler al contempo impugnare, “in via eventuale e residuale” (circostanza di cui la sentenza in revoca dà conto: § 3), anche i dinieghi oppostigli nel 2007 e nel 2011; provvedimenti questi ultimi che, quand’anche di uguale contenuto sostanziale di quello del 2015, potevano e dovevano essere autonomamente e distintamente impugnati a tempo debito. Né poteva il Ranalli sfuggire ed aggirare, con la mera reiterazione dell’istanza di autotutela già più volte respinta, il regime decadenziale proprio dell’art. 21 cit.. Orbene circoscritto, per petitum e causa petendi , l’esame qui rilevante al provvedimento negatorio del 2015, è gioco-forza osservare come -a quella data - gli avvisi di accertamento di cui si chiedeva l’autoannullamento fossero in effetti portati da sentenze tributarie ormai passate in giudicato (sent. CTR nn. 108-109/2007 all. nn. 15 e 16 al ricorso, non impugnate). Si tratta, per vero, di una circostanza fattuale di cui riferisce de plano lo stesso ricorrente, il quale rapporta infatti l’asserito errore revocatorio (erronea affermazione di un giudicato tributario ostativo all’autoannullamento) ad una data (quella dell’istanza di autotutela del 2007) nella quale ad essere passata in giudicato (2006) era soltanto la sentenza penale assolutoria e non anche le sentenze tributarie (la cui definitività era invece consolidata e pacifica nel 2015). D’altra parte, si trattava di elemento fattuale dedotto nel più ampio contraddittorio processuale tra le parti, e come tale di per sé insuscettibile di errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cit.: “(…) tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Ciò è tanto vero ove si consideri che fu proprio la definitività (si ripete, nel 2015) del giudicato tributario sopravvenuto a costituire il nucleo fondamentale del 2^ motivo del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, quello poi accolto: “le decisioni menzionate, sia quelle pronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] sia quelle della [OSCURATO:PERSONA] non sono mai stati oggetto di impugnazione da parte del contribuente - ciò, si ripete, costituisce circostanza pacifica - con la conseguenza che gli atti impugnati sono ormai divenuti definitivi. In seguito alla loro definitività sono stati emessi gli atti di irrogazione sanzioni ai quali fanno riferimento le istanze di autotutela presentate dal contribuente. E’ quindi innegabile che i fatti che hanno formato oggetto della pretesa tributaria sono ormai divenuti incontestabili, con conseguente illegittimità delle successive istanze di annullamento in autotutela presentate negli anni dal contribuente, in assenza della emersione, a cura del contribuente, di un interesse generale che ne potesse giustificare l'annullamento. (…) L’erroneità giuridica della decisione, quindi, si coglie non solo in quanto i giudici della [OSCURATO:PERSONA] , anziché arrestarsi a verificare il ricorrere, ex art. 19 d.lgs. 546/92, della sola, eventuale illegittimità dell'atto di diniego , non impugnato per vizi propri, si sono spinti a negare legittimità all'attività di controllo svolta dall'ufficio, ma anche in quanto i contenuti di questa, come visto, erano stati già oggetto di pronunce giurisdizionali ormai definitive, mai impugnate dal contribuente, circostanza pacifica” (v. ricorso per cassazione, pagg. 12 e 13). Dalla disamina della sentenza revocanda è del resto chiarissimo che quest’ultima abbia individuato il giudicato, reputato ostativo all’autoannullamento, proprio nell’esito dei giudizi tributari di cui alle citate sentenze CTR nn. 108-109, non già (erroneamente negandolo) in quello assolutorio penale, in effetti già formatosi fin dal 2006. Sicchè tale sentenza ha ritenuto (non in contrasto con il vero, ma anzi in conformità ad una solare evidenza di lite) che la definitività in sede giurisdizionale tributaria degli atti impositivi ostasse alla configurazione di una causa di interesse generale alla autotutela, pur in presenza della sentenza penale di assoluzione (ritenuta invece erroneamente dirimente dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], per questa ragione infatti cassata). § 5. Altro sarebbe sostenere che la Corte avrebbe errato: vuoi nel ravvisare nelle definitive decisioni della CTR un giudicato ostativo all’autotutela perché ‘favorevole’ (contrariamente al vero) all’Agenzia delle Entrate; vuoi nel non considerare che, quand’anche favorevole all’Amministrazione, tale giudicato doveva in ogni caso recedere rispetto all’assolutoria penale, di per sé asseritamente idonea a fondare l’annullamento in autotutela degli avvisi e relative sanzioni. Sennonchè, a tacere della circostanza che il giudicato tributario di cui alle citate sentenze nn. 108-109 non aveva affatto comportato la caducazione totale di ogni pretesa fiscale nei confronti del Ranalli (è lo stesso ricorrente a riferire, in proposito, di un annullamento solo parziale della pretesa, per una fattura su un lotto, il che trova riscontro nella disamina diretta delle sentenze in questione), è comunque dirimente osservare come – con riguardo ad entrambi gli aspetti evidenziati - si verterebbe a tutto concedere o di un’errata interpretazione, da parte di questa Corte, della portata oggettiva, (in ipotesi sfavorevole in toto, e non favorevole, all’Amministrazione) del giudicato tributario (primo profilo), oppure di un errore di giudizio sui presupposti normativi dell’esercizio dell’autotutela e sull’affermazione (asseritamente violativa del ne bis in idem) per cui il giudicato assolutorio penale, per quanto anteriore al giudicato tributario, non era di per sé nella specie dirimente nel senso del necessario annullamento d’ufficio degli atti impositivi, ultronea risultando ogni altra considerazione di interesse generale (secondo profilo). In tutti i casi – ribadito che la sentenza in revoca ha correttamente ricostruito l’evolversi temporale della vicenda processuale in sede sia tributaria sia penale - ci si muoverebbe nell’ambito di errori valutativi e di diritto, dunque come tali estranei ai limiti tipologici (di lampante abbaglio percettivo) dell’errore di fatto revocatorio come sopra delineati (§ 3). § 6. Ne segue l’inammissibilità del ricorso perché proposto al di fuori del modello legale di revocazione; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 de
Sentenza Cassazione n. 01713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris