CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Messina n.4882/2021depositata il 20/05/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 369/2022Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 13123/2026Data pubblicazione 07/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali in favore della parte controricorrente,che vanno liquidate come in dispositivo;ritenuto che non si deve, viceversa, provvedere sulle spese, in favore dellaparte rimasta intimata P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;nulla sulle spese in favore della parte rimasta intimata.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il consigliere delegatoStefania Billi