CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 45966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, il 24 maggio 2022, dichiararsi li.inammissibilità dei ricorsi, e da [OSCURATO:PERSONA] che, con atto delk1 giugno 2022, ha insistito per li,accoglimento delkimpugnazione da lui presentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 21 febbraio 2017, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi e, applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione tra i reati, li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e due mesi di reclusione e 2.200 euro di multa ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione con separati atti avverso la menzionata decisione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], assistito dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articola un unico motivo, con il quale lamenta — sub specie di carenza di motivazione, anche per omessa valutazione delle censure difensive — che la Corte di appello è venuta meno all'obbligo di spiegare perché il fatto non è stato riqualificato, come già invocato con l'atto di impugnazione, nella meno grave contravvenzione sanzionata dall'art. 678 cod. pen.. Rileva, al riguardo, che la contestazione attiene ad un miscuglio pirotecnico, del peso di circa cinquecento grammi, la cui precisa composizione non è stata accertata — specificamente in ordine all'eventuale presenza, ed in quale quantità, di clorati, perclorati, alluminio o antimonio — ciò che, di fatto, preclude la verifica, imprescindibile in vista dell'inquadramento giuridico della condotta, della micidialità dell'ordigno. Obietta, ulteriormente, che il giudice di secondo grado non ha inteso rispondere ai quesiti posti con riferimento, tra l'altro: al cilindro utilizzato; alla presenza di un dischetto separato tra il settore della polvere da sparo ed il miscuglio pirotecnico; alle modalità di innesco; alla manipolazione operata prima di provocare l'esplosione dell'ordigno, tale da accrescerne l'effetto dirompente. Addebita alla Corte di appello di avere orientato la decisione sulla base di un indirizzo ermeneutico, imperniato sulla nozione della cd. «micidialità in concreto», che si è formato in relazione al diverso caso di contestuale detenzione di una pluralità di ordigni e di avere, per contro, trascurato che in tanto può discorrersi di detenzione di esplosivi in quanto sia acquisita la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le sostanze de quibus agitur siano caratterizzate da elevata potenzialità e, per la loro micidialità, siano idonee a provocare un'esplosione avente un rilevante effetto distruttivo.Aggiunge, a quest'ultimo proposito, che la povertà di informazioni acquisite in merito alla composizione del manufatto osta in radice al conseguimento di tale risultato, in assenza del quale deve pervenirsi, in ossequi al canone in dubio pro reo, alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 678 cod. pen.. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] svolge, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi di ricorso, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo, addebita alla Corte di appello di essere pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità in esito ad un percorso argomentativo meramente apparente, anche perché del tutto silente in ordine alle prospettazioni difensive compendiate nell'atto di impugnazione. Eccepisce, specificamente, che la Corte di appello ha orientato la decisione esclusivamente sulla base dell'esito di una perquisizione domiciliare e del nervosismo — di per sé privo di attitudine probatoria — che egli avrebbe palesato all'atto del controllo delle forze dell'ordine sul veicolo a bordo del quale egli procedeva insieme ad [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, si è assunto in via esclusiva la responsabilità dell'accaduto, rilasciando dichiarazioni liberatorie, quanto alla sua posizione, che i giudici di merito hanno illegittimamente reputato inattendibili. Contesta che il dato inerente alla coabitazione con i genitori dimostri che egli avesse la disponibilità dell'immobile — distante oltre sessanta km dalla sua residenza — all'interno del quale sono stati rinvenuti gli ordigni apparentemente (ma senza il conforto di apposito accertamento tecnico) simili a quello oggetto di addebito ed in- relazione ai quali, nondimeno, non risulta elevata alcuna contestazione a suo carico. Osserva, conclusivamente, che il compendio indiziario è tutt'altro che univoco e che la decisione impugnata si impernia su ragionamenti di natura meramente congetturale, anche laddove gli ascrive un concorso penalmente rilevante nei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] senza enucleare l'efficacia causale del suo apporto, morale o materiale, né spiegare in cosa esso si distingua dalla connivenza non punibile. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] si duole che la Corte di appello abbia condiviso le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, operata tenendo conto delle modalità di custodia dell'ordigno piuttosto che delle sue intrinseche caratteristiche, come indicato da un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Ascrive ulteriormente alla Corte di appello di avere valorizzato la natura deflagrante dell'esplosivo invece che quella detonante, dalla quale discende la capacità dell'ordigno di provocare rilevati effetti distruttivi e dirompenti, con pregiudizio per l'altrui incolumità, ovvero un connotato di micidialità che, in passato, la giurisprudenza di legittimità ha equiparato a quella delle armi da guerra. Sottolinea, da ultimo, che la collocazione dell'ordigno in un luogo non immediatamente accessibile preclude la configurazione del delitto di porto in luogo pubblico, potendosi discorrere, semmai, di semplice trasporto. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia pervenuta a conclusioni illogiche in ordine alla sua consapevolezza della presenza, a bordo del veicolo, di un oggetto occultato alla vista e, quindi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] ascrive alla Corte di appello di non avere adeguatamente considerato la possibilità di applicare la diminuente prevista per i fatti che, per la quantità o per la qualità degli esplosivi, debbano ritenersi di lieve entità. Con il quinto motivo, il ricorrente sottopone a revisione critica il ragionamento seguito dai giudici di primo e secondo grado in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio, avvenuta in modo incoerente, impreciso e, in definitiva, logicamente incongruo. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 24 maggio 2022, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, mentre [OSCURATO:PERSONA], con atto dell'i giugno 2022, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione da lui presentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Preliminarmente all'esame dei motivi, appare opportuno rilevare che l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nel prevedere il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, non abilita il giudice di legittimità ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo la Corte di cassazione limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice di merito per motivare il suo convincimento. La mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, invero, possedere una consistenza tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato al riguardo essere circoscritto a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano concettualmente incompatibili con la decisione adottata; sempre che, ovviamente, siano spiegate in modo razionale ed adeguato, e senza vizi giuridici, le ragioni del convincimento (in tal senso, conservano validità i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Deve, ancora, escludersi per il giudice di legittimità la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atornistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi», ciò che «si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559). 3. Sempre in via di premessa, va precisato che nell'esaminare i motivi di impugnazione si procederà ad una disamina integrata delle sentenze di primo e di secondo grado; scelta metodologica, per altro, che nel casa in esame si rivela oltremodo opportuna, avendo i giudici di appello operato plurimi riferimenti alle motivazioni della sentenza di primo grado, che hanno in tal modo condiviso e fatto proprie. In proposito, non è superfluo rammentare come, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, vada riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha esaminato runditus tutti i temi segnalati dagli imputati con i motivi di impugnazione e fornito risposte complete, coerenti con le evidenze istruttorie, aliene da tangibili fratture razionali ed ossequiose dei canoni ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte delle quali il ricorrente si pone in un'ottica costantemente ispirata alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito ed alla formulazione di letture alternative del compendio istruttorio, del tutto inidonee a mettere in luce profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, tantomeno, violazioni di legge. 5. I giudici di merito hanno, in primo luogo, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a dispetto di quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua estraneità al fatto in contestazione, abbia concorso nel reato. In proposito,, occorre premettere come sia pacifico, nell'esperienza giurisprudenziale (formatasi in relazione alle armi, ma senz'altro estensibile agli esplosivi), che «Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne» (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479 - 01). Ora, dal punto di vista oggettivo, non pare potersi dubitare, alla luce delle emergenze istruttorie, del fatto che [OSCURATO:PERSONA], trovandosi, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], a bordo del veicolo sul quale l'ordigno era celato, peraltro in posizione prossima al sedile che egli occupava, avesse, in quel contesto spazio- temporale, la facoltà di disporre dell'oggetto de quo agitur. Nella fattispecie è dato, d'altro canto, rinvenire, in ipotesi, anche una* --- compartecipazione basata su un apporto morale, costituito dal rafforzamento dell'altrui proposito criminoso assicurato condividendo la responsabilità del trasporto, ovvero da un contegno che, in quanto eziologicamente significativo, travalica la sfera della semplice connivenza. In entrambi i casi, tuttavia, in tanto è possibile disc:orrere di concorso penalmente rilevante in quanto sia accertato che l'agente ([OSCURATO:PERSONA], in questo caso) sia a conoscenza della presenza, sul veicolo, dell'ordigno. I giudici di merito hanno sciolto tale nodo sulla congiunta considerazione del nervosismo palesato da [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA], all'atto del controllo su strada e del rinvenimento, all'interno di un immobile nella disponibilità della sua famiglia, di alcuni ordigni simili, per caratteristiche esteriori, a quello in contestazione. Trattasi, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente con il primo ed il terzo motivo, di circostanze di sicura attitudine indiziaria, per come chiarito dalla Corte di appello nell'osservare, tra l'altro, che l'agitazione palesata dai due giovani discendeva dal timore che l'esecuzione di una accurata perquisizione del veicolo conducesse al rinvenimento dell'ordigno. Quanto al residuo elemento indicato a sostegno dell'impostazione accusatoria, la distanza tra il luogo di residenza dell'imputato e quello di rinvenimento degli ordigni ed il fatto che fu il padre di [OSCURATO:PERSONA] a consentire l'accesso agli operanti non elidono in alcun modo l'attitudine indiziaria del dato, connessa alla coabitazione tra l'imputato ed i genitori ed alla tangibile similitudine tra gli oggetti custoditi in un sito a lui riconducibile e quello occultato sulla Smart condotta da [OSCURATO:PERSONA]. La combinata, sinergica delibazione degli elementi testé evidenziati ha indotto la Corte di appello ad attribuire al nervosismo di [OSCURATO:PERSONA], in forza di un iter motivazionale ineccepibile, l'attitudine ad esprimere, in termini di certezza processuale, la sua piena consapevolezza della presenza, all'interno dell'autovettura, dell'ordigno e ad attestare, per converso, la falsità delle dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] ha inteso scagionarlo. Di poco momento si rivela, dunque, l'eccezione difensiva imperniata sulla valutazione frazionata della confessione del correo, che è stata operata, in ossequio alle indicazioni promananti dalla giurisprudenza di legittimità evocata dal ricorrente (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 7792 del 16/12/2020, dep. 2021, Messina, Rv. 280502 - 01, secondo cui «In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale ... e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione»), con il conforto di ampie e convincenti argomentazioni.In diritto, infine, va osservato che l'agevole ed immediata accessibilità — per entrambi gli imputati — al luogo di occultamento dell'ordigno rende del tutto improprio il riferimento, operato da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del secondo motivo, alla distinzione tra il porto in luogo pubblico dell'esplosivo, condotta correttamente ascritta agli odierni ricorrenti, ed il suo trasporto. 6. Per quanto concerne il tema della qualificazione giuridica della condotta, introdotto, con accenti in larga parte sovrapponibili, da ertrambi i ricorrenti, occorre ricordare, in via preliminare, come «Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo» (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857 - 01; Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Salamone, Rv. 244630 .- 01). Chiamata alla verifica, essenziale al fine dell'inquadramento normativo del fatto, della micidialità delle sostanze detenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha richiamato l'indirizzo ermeneutico, recentemente affermatosi presso la giurisprudenza di legittimità ed al quale il Collegio intende dare continuità, stando al quale «Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, la condotta avente ad oggetto composti chimici, o miscugli di questi, non specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, ma comunque idonei, se tra loro combinati, in determinate condizioni ambientali che possano favorirne l'innesco, di cui il detentore sia consapevole, a cagionare conseguenze devastanti, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità» (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020, Morante, Rv. 279104 - 01; Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01). In punto di fatto, ha integralmente condiviso le considerazioni articolate dal giudice di primo grado, che ha a più riprese sottolineato la necessità di avere riguardo non solo e non tanto alla natura ed alla composizione del manufatto quanto, piuttosto, alle sue potenzialità di impiego. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, dopo avere indicato con sufficiente precisione (cfr. pag. 6) caratteristiche e composizione dell'ordigno — ciò che, va incidentalmente notato, smentisce l'obiezione sviluppata, in proposito, da [OSCURATO:PERSONA] — ha mutuato le conclusioni raggiunte dal perito, il quale, tenuto conto delle caratteristiche chimiche della miscela (originariamente di gr. 500 circa di polvere nera: perclorato di potassio ed alluminio), delle modalità del suo assemblaggio, della concreta collocazione (all'interno del vano portacompressore antistante al sedile passeggero di una Smart. Veicolo di piccole dimensioni ed a struttura monoblocco, con presenza di moquette e fili penzclanti del sistema di aria condizionata asportato) e della distanza, di appena un metro, tra l'ordigno ed il passeggero, ha stimato che il livello minimo di pericolosità sul corpo umano, in caso di esplosione, si attesta sul danno medio con lesioni gravi. Più specificamente, ha affermato che — se è difficile prevedere i danni a cose o persone in transito nel caso di utilizzo del manufatto a scopo intimidatorio — l'attivazione dell'ordigno avrebbe sicuramente generato e convogliato un'onda d'urto all'interno dell'abitacolo della city car, in direzione degli occupanti, e principalmente del passeggero, i quali sarebbero stati investil:i a velocità elevata da una mitraglia di frammenti vitrei e di plastica del compressore. Ha aggiunto che la pericolosità, intesa quale attitudine ad esplodere sotto l'azione di un impulso esterno in funzione della sensibilità agli urti, all'attrito, all'innescamento ed al calore, è accresciuta dalla non trascurabile probabilità di esplosione fortuita, connessa alla tendenza verso il basso dei parametri di sensibilità, fattore di accrescimento delle probabilità di un'esplosione accidentale e dalla elevata sensibilità della miscela di perclorato di potassio ed alluminio a scintille e fiamme libere, ciò che rende concreto il rischio di autoinnescamento per effetto di urti conseguenti ad incidenti stradali, scariche elettrostatiche, fonti di calore. I giudici di merito hanno, inoltre, tratto empirica conferma della correttezza degli esiti dell'indagine peritale dalla visione del filmato raffigurante l'attivazione, mediante brillamento, del congegno, che ha determinato un'esplosione di non trascurabile dirompenza, tale da accreditare ulteriormente la soluzione in senso positivo del dilemma intorno alla micidialità e da escludere, al contempo, che, nel caso in esame, possano rinvenirsi quei tratti di minore offensività nei confronti dei beni tutelati (l'incolumità, la sicurezza, l'ordine pubblico) cui fa pendant l'applicazione dell'attenuante speciale ex art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, evocata da [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso. Al cospetto di un apparato motivazionale ampio ed esaustivo, che abbraccia tutti i profili, in fatto ed in diritto, propedeutici alla pertinente qualificazione giuridica della condotta, prendendo le mosse dall'apporto tecnico ed operandone una lungimirante traduzione sul piano degli istituti giuridici di riferimento, i ricorrenti svolgono contestazioni che, per quanto radicali, non si emancipano da una prospettiva di nuova valutazione di emergenze istruttorie che i giudici di merito hanno convenientemente sceverato, tenendo conto delle obiezioni difensive e disattendendole con argomenti non manifestamente illogici né contraddittori, onde non può che reputarsi l'infondatezza dei motivi (l'unico, per [OSCURATO:PERSONA]; il secondo ed il quarto, per [OSCURATO:PERSONA]) proposti dagli imputati. 7. Prive di pregio si rivelano, del pari, le censure che [OSCURATO:PERSONA] solleva con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, da esaminarsi alla luce, ancora una volta, della congiunta valutazione delle sentenze di merito. La Corte di appello ha, infatti, implicitamente chiarito che, ad onta dell'imprecisa indicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, la pena base è stata parametrata al minimo edittale del più grave reato di porto in luogo pubblico di esplosivi, che, quanto alla sanzione detentiva, è di due anni di reclusione e non di tre, come erroneamente indicato nella decisione di primo grado. Ne discende che la diminuzione per le generiche — che il giudice di merito ha correttamente operato sulla pena base senza, con ciò, commettere l'errore infondatamente denunciato da [OSCURATO:PERSONA] — è stata effettuata nella misura massima consentita di un terzo, passandosi da due anni di reclusione e 4.000 euro di multa a un anno e quattro mesi di reclusione e 2.670 euro di multa. L'aumento per la continuazione è stato, poscia, fissato in cinque (anziché uno, come affermato dalla Corte di appello) mesi di reclusione e 640 euro di multa, ovvero in termini che, anche tenuto conto della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., appaiono in linea con le indicazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, che ha tenuto espressamente conto della oggettiva gravità dell'episodio, da un canto, e della giovane età degli imputati, entrambi formalmente incensurati, dall'altro. I giudici di merito, applicata la riduzione per la scelta del rito, hanno così stabilito una sanzione che è frutto di un procedimento che, epurato dalle imprecisioni di cui si è detto — espressione di mero lapsus calami, che non preclude la nitida ricostruzione di ciascuno dei passaggi finalizzati alla quantificazione della pena — si palesa, in conclusione, esente da vizi rilevabili in sede di legit