CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27407/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, mentre il secondo motivo di ricorso fa leva su un mero errore materiale nella indicazione della data dell'ordinanza violata, il che non elide la condotta antigiuridica ascritta al ricorrente. Quanto alla recidiva, oggetto del terzo motivo di ricorso, adeguatamente motivato risulta in giudizio di accresciuta periciolosità del ricorrente, perché non poggia unicamente sui pur numerosi e gravi precedenti penali (per rapina, furto e resistenza pubblico ufficiale), ma evidenzia anche la loro reiterazione nel medesimo ambito territoriale pur dopo la definitività delle condanne e senza che queste abbiano prodotto un effetto deterrente. 2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] qstanzo D E 5-2 O l TATA ;N I 6