CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0101E36) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a1;5j r2._éli I Pub co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] øe ha concluso chiedendo ti d /9 Ai 7C. 1;2 iv ty I N L, i +; p E,/ ,1 (1,9,JLS4r()(n.if. ,1 Citi frl x z3 All-i2)2,) AUcc- fOn0) ttelito-il-éifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Milano dell'Il gennaio 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 15 marzo 2017 aveva contravvenuto all'ordine del Questore di Milano del 27 gennaio 2017 (notificatogli in pari data) di allontanarsi dal territorio dello Stato nel termine di sette giorni. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 420-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito aveva erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato, senza il previo accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo, anche considerando che la notifica del decreto di citazione a giudizio era stato effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio, quale domiciliatario. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che la sentenza è stata adottata successivamente alla modifica dell'art. 420-quater cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che impone al giudice di merito, in caso di mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, di pronunciare sentenza di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). In sintesi, il giudice di merito è tenuto a verificare che le modalità utilizzate siano in concreto idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iud'icium; circostanza non avvenuta nel caso di specie, posto che la notifica al difensore d'ufficio dorniciliatario non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.2. All'accoglimento del ricorso deve conseguire l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al G.d.P. di Milano, in diversa persona fisica. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, infatti, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa pers