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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 05669/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2317/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33950/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 24/07/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], decidendo sull'istanza di riesame avanzata dall'indagato, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416bis cod. pen. (capo A), 629, 416bis.1 cod. pen. (capo K) e 110, 81 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895/67, 23 legge 110/75, 416bis.1 cod. pen. (capo R). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5669/2026 Roma, lì, 11/02/2026 Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver fatto parte, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2020, dell'associazione di stampo mafioso costituente una costola del clan “Bottaro-Attanasio”; di aver perpetrato, in concorso con altri due indagati, nel luglio del 2021, una estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]; di aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo (pistole) clandestine.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce manifesta erroneità e illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione alle ritenute esigenze cautelari.

In particolare il difensore rileva che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari affermando che il [OSCURATO:PERSONA] era un promotore dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e aveva partecipato ad azioni violente del gruppo criminale, con ciò contraddicendo se stesso posto che in altre parti della motivazione aveva riconosciuto il ruolo gregario e secondario dell'indagato in seno al sodalizio e aveva affermato che nelle vicende estorsive a lui contestate si era limitato a fungere da mediatore tra i vertici del clan e le persone offese. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al punto della decisione relativo alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e alla ritenuta adeguatezza della misura della custodia in carcere.

A detta del difensore i giudici di merito avevano erroneamente interpretato e applicato gli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. ritenendo del tutto irrilevante il considerevole tempo silente decorso dai fatti (circa 4 anni) e avevano altresì omesso di considerare elementi che dovevano, invece, indurre ad escludere il pericolo di recidiva, ed in particolare: il fatto che l'indagato si era trasferito a vivere ad Avola a circa 30 km dal luogo in cui l'associazione operava (il quartiere di Ortigia di Siracusa); la circostanza che lo stesso nel 2025 aveva intrapreso una attività lavorativa lecita (commerciante ambulante); il fatto che gli altri appartenenti al sodalizio erano stati arrestati sicché era del tutto inverosimile che, da solo, il [OSCURATO:PERSONA] potesse proseguire l'attività illecita.

Per le medesime ragioni si censurava l'ordinanza impugnata per aver rigettato la richiesta avanzata, in via subordinata, di applicare gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna del [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Avola e dunque distante dal luogo dei reati (misura immotivatamente ritenuta inadeguata).

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il difensore pretende, infatti, di desumere l'illogicità e contraddittorietà della motivazione: a) da quello che non è altro che un semplice “lapsus calami” in cui è incorso il Tribunale, il quale al punto 3 dell'ordinanza afferma, per quella che appare con tutta evidenza una mera svista, che il [OSCURATO:PERSONA] era promotore del clan, dopo che in tutto il resto del provvedimento lo aveva considerato un semplice partecipe; b) dall’errata interpretazione di altro passaggio motivazionale, in cui il Tribunale evidenzia che l'indagato aveva partecipato “a tipiche azioni violente caratteristiche del metodo mafioso utilizzato”, volendo verosimilmente i giudici affermare che lo stesso, come emerso dagli atti, aveva partecipato alla commissione di reati implicanti l'uso della violenza mafiosa (senza rendersi responsabile di specifici fatti di violenza, come lo stesso Tribunale in altro passaggio aveva rilevato).

Del resto le presunte contraddizioni evidenziate dal difensore, quand'anche esistenti, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della correttezza della decisione assunta dal giudice a quo.

E, infatti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura della custodia in carcere rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] era indiziato anche del reato di associazione di stampo mafioso sicché si doveva fare applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale, come è noto, stabilisce che quando sussistono gravi indizi in ordine al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.

“è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”.

La disposizione non fa alcuna distinzione tra capi, organizzatori, promotori o semplici partecipi, sicché è applicabile all'odierno indagato indipendentemente dal ruolo apicale o meno dallo stesso rivestito in seno al sodalizio.

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il difensore, pur prospettando apparentemente violazione di legge e vizio motivazionale, in realtà chiede a questa Corte di effettuare apprezzamenti in fatto e di sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle del giudice a quo.

Il difensore lamenta, infatti, che il Tribunale avrebbe indebitamente escluso la rilevanza del tempo decorso dai fatti al fine di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Questa Corte ritiene di dover ribadire l'orientamento - opposto a quello invocato dal ricorrente - secondo il quale in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" – come appunto nel caso in esame –, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282131 – 01).

Si è infatti condivisibilmente affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al fine del loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 – 01).

Del resto, la presunzione de qua, quando si procede in relazione a reati associativi di stampo mafioso, e soprattutto alle cd mafie storiche, si fonda sul fatto che si è in presenza di organizzazioni criminali, per loro natura, destinate a durare indefinitamente nel tempo, caratterizzate da particolare stabilità, da un forte radicamento sul territorio e da vincoli di affiliazione particolarmente intensi (anche a causa della forza di intimidazione di cui dispongono e del clima di omertà che tendono ad instaurare all'interno e all'esterno del sodalizio), connotati che rendono improbabile il recesso unilaterale dei singoli associati.

Tutti elementi, quelli sin qui esposti, che, in relazione alle cd mafie storiche, inducono ad escludere che il tempo decorso possa integrare un elemento in grado di neutralizzare la presunzione relativa di esistenza del pericolo cautelare, salva l'ipotesi in cui siano positivamente accertati – sulla base di elementi solidi e concreti – o la definitiva cessazione dell'associazione o il definitivo recesso del singolo associato.

Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, rilevando altresì che, visto il non considerevole lasso di tempo decorso dai fatti, non si potrebbe giungere a ritenere le esigenze cautelari attenuate o cessate neppure ove si volesse aderire al diverso orientamento giurisprudenziale invocato dal difensore.

Quanto poi agli altri elementi dedotti dalla difesa del ricorrente, il Tribunale ha condivisibilmente evidenziato come gli stessi fossero del tutto inidonei a superare sia la presunzione di esistenza delle esigenze sia la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

Con motivazione del tutto logica e non contraddittoria - con la quale peraltro il difensore non si confronta - si è evidenziato che l'attività lavorativa di recente intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2025 si svolge nel Comune di Siracusa – sebbene non nel quartiere di Ortigia in cui operava il sodalizio criminale – e che l'attività ha ad oggetto il commercio ambulante di frutta; si è quindi rilevato che tale attività lavorativa si svolge nel medesimo contesto ambientale in cui operava l'associazione di appartenenza che aveva dimostrato, peraltro, particolare interesse al controllo del settore.

Non si poteva quindi ragionevolmente affermare che l'attività in questione rappresentasse una definitiva e certa presa di distanza dell'indagato dagli ambienti criminali nei quali operava.

Per le medesime ragioni si è escluso che anche il trasferimento dell'indagato in un comune limitrofo a Siracusa (Avola), ma distante appena 30 km, potesse costituire un serio elemento di distacco dall'associazione, tanto più che, come detto, l'attività lavorativa e gli interessi economici del [OSCURATO:PERSONA] continuavano a gravitare su Siracusa.

L’ordinanza impugnata ha inoltre, adeguatamente argomentato l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, tenuto conto della tipologia e della natura dei reati contestati e della contiguità territoriale del luogo di dimora indicato rispetto all’area di consumazione degli illeciti contestati.

Anche l'argomento difensivo secondo il quale le esigenze cautelari in relazione al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero cessate o si sarebbero attenuate in quanto gli altri componenti del gruppo sono stati attinti da analoga misura cautelare è manifestamente infondato.

Ed invero la prospettazione difensiva contrasta col rilievo che non necessariamente l’esecuzione di misure custodiali comporta la disarticolazione del sodalizio criminale.

3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2317/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33950/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 24/07/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], decidendo sull'istanza di riesame avanzata dall'indagato, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416bis cod. pen. (capo A), 629, 416bis.1 cod. pen. (capo K) e 110, 81 cod. pen., 2, 4 e 7 legge 895/67, 23 legge 110/75, 416bis.1 cod. pen. (capo R). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5669/2026 Roma, lì, 11/02/2026 Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver fatto parte, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2020, dell'associazione di stampo mafioso costituente una costola del clan “Bottaro-Attanasio”; di aver perpetrato, in concorso con altri due indagati, nel luglio del 2021, una estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]; di aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo (pistole) clandestine. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce manifesta erroneità e illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione alle ritenute esigenze cautelari. In particolare il difensore rileva che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari affermando che il [OSCURATO:PERSONA] era un promotore dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e aveva partecipato ad azioni violente del gruppo criminale, con ciò contraddicendo se stesso posto che in altre parti della motivazione aveva riconosciuto il ruolo gregario e secondario dell'indagato in seno al sodalizio e aveva affermato che nelle vicende estorsive a lui contestate si era limitato a fungere da mediatore tra i vertici del clan e le persone offese. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al punto della decisione relativo alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e alla ritenuta adeguatezza della misura della custodia in carcere. A detta del difensore i giudici di merito avevano erroneamente interpretato e applicato gli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. ritenendo del tutto irrilevante il considerevole tempo silente decorso dai fatti (circa 4 anni) e avevano altresì omesso di considerare elementi che dovevano, invece, indurre ad escludere il pericolo di recidiva, ed in particolare: il fatto che l'indagato si era trasferito a vivere ad Avola a circa 30 km dal luogo in cui l'associazione operava (il quartiere di Ortigia di Siracusa); la circostanza che lo stesso nel 2025 aveva intrapreso una attività lavorativa lecita (commerciante ambulante); il fatto che gli altri appartenenti al sodalizio erano stati arrestati sicché era del tutto inverosimile che, da solo, il [OSCURATO:PERSONA] potesse proseguire l'attività illecita. Per le medesime ragioni si censurava l'ordinanza impugnata per aver rigettato la richiesta avanzata, in via subordinata, di applicare gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna del [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Avola e dunque distante dal luogo dei reati (misura immotivatamente ritenuta inadeguata). 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il difensore pretende, infatti, di desumere l'illogicità e contraddittorietà della motivazione: a) da quello che non è altro che un semplice “lapsus calami” in cui è incorso il Tribunale, il quale al punto 3 dell'ordinanza afferma, per quella che appare con tutta evidenza una mera svista, che il [OSCURATO:PERSONA] era promotore del clan, dopo che in tutto il resto del provvedimento lo aveva considerato un semplice partecipe; b) dall’errata interpretazione di altro passaggio motivazionale, in cui il Tribunale evidenzia che l'indagato aveva partecipato “a tipiche azioni violente caratteristiche del metodo mafioso utilizzato”, volendo verosimilmente i giudici affermare che lo stesso, come emerso dagli atti, aveva partecipato alla commissione di reati implicanti l'uso della violenza mafiosa (senza rendersi responsabile di specifici fatti di violenza, come lo stesso Tribunale in altro passaggio aveva rilevato). Del resto le presunte contraddizioni evidenziate dal difensore, quand'anche esistenti, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della correttezza della decisione assunta dal giudice a quo. E, infatti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura della custodia in carcere rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] era indiziato anche del reato di associazione di stampo mafioso sicché si doveva fare applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale, come è noto, stabilisce che quando sussistono gravi indizi in ordine al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. “è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”. La disposizione non fa alcuna distinzione tra capi, organizzatori, promotori o semplici partecipi, sicché è applicabile all'odierno indagato indipendentemente dal ruolo apicale o meno dallo stesso rivestito in seno al sodalizio. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il difensore, pur prospettando apparentemente violazione di legge e vizio motivazionale, in realtà chiede a questa Corte di effettuare apprezzamenti in fatto e di sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle del giudice a quo. Il difensore lamenta, infatti, che il Tribunale avrebbe indebitamente escluso la rilevanza del tempo decorso dai fatti al fine di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Questa Corte ritiene di dover ribadire l'orientamento - opposto a quello invocato dal ricorrente - secondo il quale in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" – come appunto nel caso in esame –, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282131 – 01). Si è infatti condivisibilmente affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al fine del loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309 – 01). Del resto, la presunzione de qua, quando si procede in relazione a reati associativi di stampo mafioso, e soprattutto alle cd mafie storiche, si fonda sul fatto che si è in presenza di organizzazioni criminali, per loro natura, destinate a durare indefinitamente nel tempo, caratterizzate da particolare stabilità, da un forte radicamento sul territorio e da vincoli di affiliazione particolarmente intensi (anche a causa della forza di intimidazione di cui dispongono e del clima di omertà che tendono ad instaurare all'interno e all'esterno del sodalizio), connotati che rendono improbabile il recesso unilaterale dei singoli associati. Tutti elementi, quelli sin qui esposti, che, in relazione alle cd mafie storiche, inducono ad escludere che il tempo decorso possa integrare un elemento in grado di neutralizzare la presunzione relativa di esistenza del pericolo cautelare, salva l'ipotesi in cui siano positivamente accertati – sulla base di elementi solidi e concreti – o la definitiva cessazione dell'associazione o il definitivo recesso del singolo associato. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, rilevando altresì che, visto il non considerevole lasso di tempo decorso dai fatti, non si potrebbe giungere a ritenere le esigenze cautelari attenuate o cessate neppure ove si volesse aderire al diverso orientamento giurisprudenziale invocato dal difensore. Quanto poi agli altri elementi dedotti dalla difesa del ricorrente, il Tribunale ha condivisibilmente evidenziato come gli stessi fossero del tutto inidonei a superare sia la presunzione di esistenza delle esigenze sia la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Con motivazione del tutto logica e non contraddittoria - con la quale peraltro il difensore non si confronta - si è evidenziato che l'attività lavorativa di recente intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2025 si svolge nel Comune di Siracusa – sebbene non nel quartiere di Ortigia in cui operava il sodalizio criminale – e che l'attività ha ad oggetto il commercio ambulante di frutta; si è quindi rilevato che tale attività lavorativa si svolge nel medesimo contesto ambientale in cui operava l'associazione di appartenenza che aveva dimostrato, peraltro, particolare interesse al controllo del settore. Non si poteva quindi ragionevolmente affermare che l'attività in questione rappresentasse una definitiva e certa presa di distanza dell'indagato dagli ambienti criminali nei quali operava. Per le medesime ragioni si è escluso che anche il trasferimento dell'indagato in un comune limitrofo a Siracusa (Avola), ma distante appena 30 km, potesse costituire un serio elemento di distacco dall'associazione, tanto più che, come detto, l'attività lavorativa e gli interessi economici del [OSCURATO:PERSONA] continuavano a gravitare su Siracusa. L’ordinanza impugnata ha inoltre, adeguatamente argomentato l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, tenuto conto della tipologia e della natura dei reati contestati e della contiguità territoriale del luogo di dimora indicato rispetto all’area di consumazione degli illeciti contestati. Anche l'argomento difensivo secondo il quale le esigenze cautelari in relazione al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero cessate o si sarebbero attenuate in quanto gli altri componenti del gruppo sono stati attinti da analoga misura cautelare è manifestamente infondato. Ed invero la prospettazione difensiva contrasta col rilievo che non necessariamente l’esecuzione di misure custodiali comporta la disarticolazione del sodalizio criminale. 3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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