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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di mancanza della motivazione circa il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle dosi ricavabili, alle circostanza con le quali era custodita siccome detenuta assieme ad un bilancino, a fogli di conteggi, sostanze da taglio, denaro, mentre il ricorrente propone una personale valorizzazione di asserite circostanze di merito, inammissibile in sede di legittimità, laddove la tesi difensiva viene chiaramente e coerentemente, seppur implicitamente, rigettata, con le argomentazioni sopra esposte.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di mancanza della motivazione circa il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle dosi ricavabili, alle circostanza con le quali era custodita siccome detenuta assieme ad un bilancino, a fogli di conteggi, sostanze da taglio, denaro, mentre il ricorrente propone una personale valorizzazione di asserite circostanze di merito, inammissibile in sede di legittimità, laddove la tesi difensiva viene chiaramente e coerentemente, seppur implicitamente, rigettata, con le argomentazioni sopra esposte. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 35721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris