CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08527/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Bolo gna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi ; uditi i difensori degli imputati, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi i rispettivi ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna annullava, perché emessa da giudice incompetente per materia, la sentenza 21 gennaio 2019 del Tribunale di Piacenza a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di svariati reati, tra cui quello di associazione per delinquere, finalizzato all'immigrazione clandestina. La Corte di appello dichiarava la competenza a giudicare della Corte di assise di Piacenza e disponeva la trasmissione degli atti direttamente a quest'ultima. 2. Al fine di ottenere la rettificazione di tale ultima statuizione, ricorrono per cassazione - mediante due distinti atti, di identico contenuto - gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato, a ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, a ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. A parere dei ricorrenti, che denunciano al riguardo violazione di legge processuale e abnormità di decisione, la trasmissione degli atti andava disposta in favore del pubblico ministero funzionalmente competente ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., vale a dire il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, e non direttamente in favore della Corte di assise. La vicenda processuale in esame, a cospetto della giurisprudenza di legittimità in apparenza orientata in senso conforme alla pronuncia impugnata, sarebbe infatti peculiare. L'incompetenza per materia era stata qui dichiarata in appello, in accoglimento del gravame di imputati già condannati in primo grado, tra cui erano compresi gli odierni ricorrenti. Il Tribunale aveva però contestualmente assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato associativo e dal corrispondente reato fine, altri coimputati, e tale assoluzione era ormai passata in giudicato. Si sarebbe così determinata un'immutazione del fatto ai ricorrenti originariamente contestato, anche in rapporto all'aggravante della transnazionalità, tale da imporre la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, onde consentire loro la piena esplicazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935-01) hanno sancito il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui il giudice del dibattimento declini la propria competenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della Corte di assise e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., quel giudice deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte stessa, se appartenente al medesimo distretto, e non al pubblico ministero operante in sede distrettuale. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa, e in particolare il diritto dell'imputato ad avvalersi del rito abbreviato dinanzi al giudice naturale, non sussiste nelle ipotesi, come quella del giudizio a quo, di procedimenti attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'articolo 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., nelle quali la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto, come uno solo è il giudice territorialnnente competente a celebrare l'udienza preliminare. La ratio decidendi della giurisprudenza costituzionale, cui si deve l'introduzione della regola della regressione del procedimento alle fase delle indagini a fronte di declaratoria dibattimentale di incompetenza, tanto per materia che per territorio, può quindi riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice di altro distretto, mentre nei casi in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale, in quanto il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito della competenza, la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento non comporta la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ma direttamente al giudice competente per il giudizio. 2. I ricorrenti non ignorano, invero, tali insegnamenti, né li contestano. Ritengono, tuttavia, che essi non siano pertinenti al caso di specie, caratterizzato da declaratoria d'incompetenza per materia sì infradistrettuale, ma intervenuta in grado di appello, che si sarebbe inoltre innestata su imputazioni incise da un'immutazione del fatto, avvenuta in primo grado. Il primo rilievo è tuttavia manifestamente inconcludente. La pronuncia delle Sezioni Unite - che, a fronte di incompetenza dichiarata in giudizio, preclude la regressione del procedimento alla fase antecedente l'esercizio dell'azione penale, nel caso in cui quest'ultimo sia avvenuto, e l'udienza preliminare sia stata celebrata, ad opera degli stessi uffici giudiziari che avrebbero proceduto se le regole di competenza fossero. state rispettate - ha una ratio che si presenta identica, sia rispetto al giudice che dichiari la propria incompetenza per materia nel dibattimento di primo grado, sia rispetto al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado perché emessa da giudice incompetente a pari titolo. Entrambi restano onerati del compito di trasmettere gli atti direttamente al giudice competente, anziché al Pubblico ministero presso quest'ultimo. Il secondo rilievo è, invece, del tutto inconsistente. Non può infatti parlarsi di fatto di reato diverso rispetto a quello individualmente contestato, solo perché si è accertato, a seguito dell'intervenuta definizione di un grado di giudizio, che a concorrere nel reato medesimo vi fosse un numero di soggetti inferiore rispetto a quello originariamente supposto (v., in senso opposto e speculare, Sez. 5, n. 17938 del 18/12/2017, dep. 2018, Carducci, Rv. 273716-01), quand'anche si tratti di fattispecie a concorso necessario e quand'anche il ridimensionamento del numero dei concorrenti incida, o possa incidere, sui profili circostanziali del reato; fatta salva, in questi ultimi casi, la verifica giudiziale della persistente configurabilità della figura di reato o della circostanza, che attiene al merito della regiudicanda. Deve in proposito ribadirsi che, per aversi fatto diverso rispetto all'imputazione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dell'accadimento concreto nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione singolarmente elevata, da cui scaturisca un reale pregiudizio nell'orientamento della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare se il fatto sia mutato non va esaurita nel pedissequo e mero confronto fra il tenore della contestazione e l'esito dell'accertamento, che ben può avere contenuto oggettivo e soggettivo più ristretto, e che l'immutazione è del tutto insussistente quando l'imputato sia venuto a trovarsi nella condizione di misurarsi con un'accusa rispetto a lui concretamente definita, dalla quale sia stato anticipatamente posto in grado di compiutamente difendersi (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607-01; Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270044-01), indipendentemente dalle vicende processuali che interessino i concorrenti con lui coimputati. Non si configurava, in conclusione, alcuna modifica del fatto, che potesse autonomamente giustificare la retrocessione del presente procedimento alla fase delle indagini preliminari. 3. Se pure dunque, in tema di incompetenza funzionale dichiarata dal giudice d'appello, l'erronea statuizione della trasmissione diretta degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero, avente natura strumentale, è astrattamente rimediabile da parte della Corte di cassazione, attraverso la procedura di rettifica prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., nel caso di specie i presupposti per l'attivazione del rimedio sono palesemente insussistenti. I ricorsi, manifestamente infondati, devono essere conseguentemente dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de