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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 29348/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13978/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso l’ordinanza n. 2028/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 17/2/2023, depositata il 8/6/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Patrocinio s spese dello Stato.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] presentò ricorso in opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, comunicata in data 11/10/2021 dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sul presupposto che mancasse la documentazione attestante le condizioni di reddito complessivo.

Si costituì in giudizio il Ministero dell'economia e delle Finanze, chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso, spettando essa all'ufficio finanziario, e la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, spettando essa al medesimo e non al suo difensore, e che la domanda venisse rigettata nel merito.

Con ordinanza n. 2029/2023, depositata il 08/06/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto di non ammissione al gratuito patrocinio, per avere l'istante omesso di allegare il documento attestante, secondo le modalità indicate nell'art. 76, le condizioni di reddito previste e complessivamente valutabili ai fini voluti, essendosi limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di €11.493,82 per l'anno di imposta 2021.

2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito confermato il decreto di non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per non essere stato allegato alcun documento attestante le condizioni di reddito ex art. 76, essendosi l’istante limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di euro 11.493,82 per l’anno di imposta 2021 (rectius 2019), senza considerare che non era necessario allegare alcun documento probante il reddito.

2. Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di Roma accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in correlazione col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di Roma accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di Giustizia Tributaria, se avesse rilevato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avrebbe verosimilmente condannato la controparte alle spese, in quanto soccombente.

5. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.

Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13978/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso l’ordinanza n. 2028/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 17/2/2023, depositata il 8/6/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Patrocinio s spese dello Stato. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] presentò ricorso in opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, comunicata in data 11/10/2021 dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sul presupposto che mancasse la documentazione attestante le condizioni di reddito complessivo. Si costituì in giudizio il Ministero dell'economia e delle Finanze, chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso, spettando essa all'ufficio finanziario, e la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, spettando essa al medesimo e non al suo difensore, e che la domanda venisse rigettata nel merito. Con ordinanza n. 2029/2023, depositata il 08/06/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto di non ammissione al gratuito patrocinio, per avere l'istante omesso di allegare il documento attestante, secondo le modalità indicate nell'art. 76, le condizioni di reddito previste e complessivamente valutabili ai fini voluti, essendosi limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di €11.493,82 per l'anno di imposta 2021. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito confermato il decreto di non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per non essere stato allegato alcun documento attestante le condizioni di reddito ex art. 76, essendosi l’istante limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di euro 11.493,82 per l’anno di imposta 2021 (rectius 2019), senza considerare che non era necessario allegare alcun documento probante il reddito. 2. Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di Roma accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in correlazione col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte di Giustizia Tributaria di Roma accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di Giustizia Tributaria, se avesse rilevato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avrebbe verosimilmente condannato la controparte alle spese, in quanto soccombente. 5. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa de
Decreto Cassazione n. 29348/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris