CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NISTICO' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NISTICO' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. NISTICO' GIOVANNI e NISTICO' VINCENZO, per il tramite del difensore, ricorrono, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 10 gennaio 2023, che ha riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, 219, comma 2, n. 1 e 223 L.F. e 11, comma 1, d.lgs. 74/2000, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11, comma 1, d.lgs. 74/2000, per essere lo stesso estinto per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminando la pena principale in anni 1 e mesi 6 di reclusione e la durata delle pene accessorie in anni 2. 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al proposto motivo, perché correttamente evidenzia come la Corte di appello sia incorsa in un errore che costituisce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. pen., con conseguente violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Difatti, la pena finale a cui gli imputati dovevano essere condannati è la seguente: pena-base: anni tre di reclusione; diminuita ad anni 2 di reclusione per la riconosciuta concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante (quella di cui all'art. 219, comma 2, n.1 L.F.), ulteriormente diminuita di un terzo in ragione del rito prescelto: anni 1 e mesi 4 di reclusione in luogo dell'irrogata (nella sentenza impugnata) anni 1 e mesi 6 di reclusione. Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, considerata la possibilità di procedere alla determinazione della pena ex art. 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen.. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena principale, con rideterminazione della stessa in anni uno e mesi quattro di reclusione. P.Q.N11. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena principale, che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione. Così deciso il 22