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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 45101/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 23 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta documentale semplice perché, quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", società dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 21 luglio 2015, durante i tre anni antecedenti il fallimento, non aveva tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge.

Alla condanna è conseguita l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall. in misura pari alla pena principale, individuata in mesi quattro di reclusione.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall.

Assume il ricorrente che, pur convenendo con quanto sostenuto nell'atto di appello a proposito dell'illegittimità della decisione di prime cure laddove aveva collegato, ex art. 37 cod. pen., la durata delle pene accessorie a quella della pena principale, la Corte di merito aveva tuttavia mantenuto inalterata la statuizione, fornendo una motivazione priva di riferimenti al fatto specifico, se non per relationem alla sentenza di primo grado lasciando, così, sfornita di spiegazione la quantificazione attuata.

Peraltro, nel caso di specie, la durata delle pene accessorie meritava di essere ridotta, considerata la vicenda nel suo complesso, la mancanza di un danno alla massa dei creditori e la natura colposa della condotta.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. per l'impossibilità di individuare il danno patito per fatto imputabile al prevenuto.

Ciò costituirebbe un'inversione dell'onere della prova perché, a monte, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare il danno patito dai creditori e tenere conto che l'imputato non aveva potuto partecipare alla procedura fallimentare e che il curatore non aveva svolto alcun approfondimento in ordine alla consistenza della società, pur potendo attingere, ad esempio, ai registri immobiliari, all'agenzia delle entrate e alle fonti bancarie.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall., mentre l'imputato, essendo amministratore di una società, doveva rispondere del reato ex art. 224 legge fall. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la durata delle pene accessorie di cui all'art. 21.21-, ultimo comma, legge fall. — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha giustificato la determinazione della durata operando un rinvio a quanto poco prima osservato, per negare le circostanze attenuanti generiche, a proposito dell'entità del passivo, pari a circa 800.000 euro, rispetto al quale la carenza documentale ha impedito di ricostruire se esso derivasse da mala gestio, da atti illeciti o da una gestione ordinaria.

2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. — è del pari inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte territoriale non è manifestamente illogica quando ha sostenuto che i presupposti per la concessione dell'attenuante non potessero essere accertati proprio a causa della mancata fornitura della documentazione contabile ascrivibile al prevenuto.

Peraltro, come già valorizzato dal Giudice di prime cure, il fallimento si era chiuso per mancanza di attivo ed era stata accertata una massa passiva per oltre 800.000 euro.

Quanto all'inversione dell'onere della prova lamentato dal ricorrente, il dovere dimostrativo della pubblica accusa si limita alla prova del fatto reato ma non già alla dimostrazione della non esistenza dei presupposti di una circostanza attenuante; a questo riguardo, se non un vero e proprio dovere dimostrativo, incombe sulla parte che la invoca l'obbligo quantomeno di indicare gli elementi da cui trarre l'esistenza dei presupposti dell'attenuante, indicazione che nel caso di specie non è stata fornita.

D'altra parte sarebbe paradossale riconoscere detta circostanza attenuante proprio laddove, per condotta imputabile all'imprenditore fallito, non si possa verificare la consistenza del danno, attuando così un'esegesi premiale proprio della condotta bancarottiera.

Né ha pregio l'argomentazione censoria secondo la quale il curatore avrebbe dovuto attingere a fonti diverse dalle scritture contabili per ricostruire la situazione della fallita, considerato che il danno va riguardato in ordine alla condotta di bancarotta che non è esclusa dalla possibilità che la curatela ricostruisca aliunde la situazione economico-patrimoniale della società fallita.

Conforta detta conclusione la giurisprudenza più recente di questa Corte, che ha sancito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto) (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345).

Nella sentenza Bovini si è, infatti, dissentito rispetto all'opinione, frutto di pronunce molto risalenti di questa Corte, secondo cui, qualora il danno non sia dimostrato, l'attenuante va applicata, dal momento che è proprio l'occultamento delle scritture contabili a rendere impossibile la dimostrazione del danno, determinando l'impossibilità di ricostruire i fatti di gestione e di comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa.

In termini la sentenza Tumminelli (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Rv. 255439, in motivazione), secondo la quale il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. deve essere posto in relazione al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla distruzione o dall'occultamento della prescritta contabilità, che determina l'impossibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori.

Solo in caso di palese insussistenza di tale danno, è legittima la concessione dell'attenuante, evidenza che certamente — ritiene il Collegio — non si manifesta nel caso di specie.

3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto — è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che non vi è alcun dubbio che la contestazione abbia raggiunto l'imputato siccome amministratore della società e non imprenditore individuale; ciò si evince dalla descrizione in fatto della condotta — laddove è chiaramente indicata la qualifica soggettiva a cagione della quale il prevenuto è chiamato a rispondere del reato — sicché alcun rilievo ha la circostanza che in rubrica sia stata omessa l'indicazione dell'art. 224 legge fall.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 23 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta documentale semplice perché, quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA].", società dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 21 luglio 2015, durante i tre anni antecedenti il fallimento, non aveva tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge. Alla condanna è conseguita l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall. in misura pari alla pena principale, individuata in mesi quattro di reclusione. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall. Assume il ricorrente che, pur convenendo con quanto sostenuto nell'atto di appello a proposito dell'illegittimità della decisione di prime cure laddove aveva collegato, ex art. 37 cod. pen., la durata delle pene accessorie a quella della pena principale, la Corte di merito aveva tuttavia mantenuto inalterata la statuizione, fornendo una motivazione priva di riferimenti al fatto specifico, se non per relationem alla sentenza di primo grado lasciando, così, sfornita di spiegazione la quantificazione attuata. Peraltro, nel caso di specie, la durata delle pene accessorie meritava di essere ridotta, considerata la vicenda nel suo complesso, la mancanza di un danno alla massa dei creditori e la natura colposa della condotta. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 2, legge fall. per l'impossibilità di individuare il danno patito per fatto imputabile al prevenuto. Ciò costituirebbe un'inversione dell'onere della prova perché, a monte, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare il danno patito dai creditori e tenere conto che l'imputato non aveva potuto partecipare alla procedura fallimentare e che il curatore non aveva svolto alcun approfondimento in ordine alla consistenza della società, pur potendo attingere, ad esempio, ai registri immobiliari, all'agenzia delle entrate e alle fonti bancarie. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall., mentre l'imputato, essendo amministratore di una società, doveva rispondere del reato ex art. 224 legge fall. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la durata delle pene accessorie di cui all'art. 21.21-, ultimo comma, legge fall. — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha giustificato la determinazione della durata operando un rinvio a quanto poco prima osservato, per negare le circostanze attenuanti generiche, a proposito dell'entità del passivo, pari a circa 800.000 euro, rispetto al quale la carenza documentale ha impedito di ricostruire se esso derivasse da mala gestio, da atti illeciti o da una gestione ordinaria. 2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. — è del pari inammissibile siccome manifestamente infondato, giacché la motivazione della Corte territoriale non è manifestamente illogica quando ha sostenuto che i presupposti per la concessione dell'attenuante non potessero essere accertati proprio a causa della mancata fornitura della documentazione contabile ascrivibile al prevenuto. Peraltro, come già valorizzato dal Giudice di prime cure, il fallimento si era chiuso per mancanza di attivo ed era stata accertata una massa passiva per oltre 800.000 euro. Quanto all'inversione dell'onere della prova lamentato dal ricorrente, il dovere dimostrativo della pubblica accusa si limita alla prova del fatto reato ma non già alla dimostrazione della non esistenza dei presupposti di una circostanza attenuante; a questo riguardo, se non un vero e proprio dovere dimostrativo, incombe sulla parte che la invoca l'obbligo quantomeno di indicare gli elementi da cui trarre l'esistenza dei presupposti dell'attenuante, indicazione che nel caso di specie non è stata fornita. D'altra parte sarebbe paradossale riconoscere detta circostanza attenuante proprio laddove, per condotta imputabile all'imprenditore fallito, non si possa verificare la consistenza del danno, attuando così un'esegesi premiale proprio della condotta bancarottiera. Né ha pregio l'argomentazione censoria secondo la quale il curatore avrebbe dovuto attingere a fonti diverse dalle scritture contabili per ricostruire la situazione della fallita, considerato che il danno va riguardato in ordine alla condotta di bancarotta che non è esclusa dalla possibilità che la curatela ricostruisca aliunde la situazione economico-patrimoniale della società fallita. Conforta detta conclusione la giurisprudenza più recente di questa Corte, che ha sancito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto) (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345). Nella sentenza Bovini si è, infatti, dissentito rispetto all'opinione, frutto di pronunce molto risalenti di questa Corte, secondo cui, qualora il danno non sia dimostrato, l'attenuante va applicata, dal momento che è proprio l'occultamento delle scritture contabili a rendere impossibile la dimostrazione del danno, determinando l'impossibilità di ricostruire i fatti di gestione e di comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa. In termini la sentenza Tumminelli (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Rv. 255439, in motivazione), secondo la quale il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. deve essere posto in relazione al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla distruzione o dall'occultamento della prescritta contabilità, che determina l'impossibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori. Solo in caso di palese insussistenza di tale danno, è legittima la concessione dell'attenuante, evidenza che certamente — ritiene il Collegio — non si manifesta nel caso di specie. 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto — è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che non vi è alcun dubbio che la contestazione abbia raggiunto l'imputato siccome amministratore della società e non imprenditore individuale; ciò si evince dalla descrizione in fatto della condotta — laddove è chiaramente indicata la qualifica soggettiva a cagione della quale il prevenuto è chiamato a rispondere del reato — sicché alcun rilievo ha la circostanza che in rubrica sia stata omessa l'indicazione dell'art. 224 legge fall. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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