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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46166/2024

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seg.uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui al capo b) della rubrica (un tentativo di furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] TRANI, in Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avendo lo stesso giudice pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela quanto al furto contestato al capo a) della stessa rubrica; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio di omessa o erronea motivazione in punto applicazione della normativa di cui all'art.385 cod. pen., neppure contestato nella specie, e trattamento sanzionatorio), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seg.uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui al capo b) della rubrica (un tentativo di furto pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] TRANI, in Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avendo lo stesso giudice pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela quanto al furto contestato al capo a) della stessa rubrica; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio di omessa o erronea motivazione in punto applicazione della normativa di cui all'art.385 cod. pen., neppure contestato nella specie, e trattamento sanzionatorio), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] U
Sentenza Cassazione n. 46166/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris