CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1987
Cassazione n. 07393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1987 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 9135/20 emessa in data 10/12/2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Latina del 17/06/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) vizio della motivazione e violazione di legge in merito allo stato di bisogno;2) vizio della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, è stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716). In merito al primo motivo si rileva che la ricostruzione dei fatti è incompatibile con la tesi dello stato di necessità in ragione anche delle pertinenti valutazioni espresse dai giudici di merito sulla riscontrata violazione del divieto di uscire dalla propria abitazione senza ragioni impellenti. Quanto alla determinazione della pena si deve rammentare che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha analiticamente indicato le ragioni poste a base di tale decisione, ed in particolare la gravità del fatto, il comportamento complessivo dell'imputato ed i precedenti penali. A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha ribadito il diverso personale apprezzamento dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che non possono essere ritenute illogiche o contraddittorie. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dte [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI