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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24656/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FWDDC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata preceduta la falsa dichiarazione di identità da interrogazioni rivolte all'imputato dagli agenti - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato essendosi sostanziata la richiesta, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, nell'offerta del modulo da compilare con l'indicazione delle generalità; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento delle esatte generalità dell'imputato, ricavate, secondo la difesa, dalle sole dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti - è manifestamente infondato (essendo stata accertata l'identità dell'imputato alla luce dei rilievi dattiloscopici), ed è comunque genericamente formulato (non avendo il ricorrente esplicitato un'identità differente rispetto a quella prospettata nella sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ele C co Enri ttoriislao Scarlini [OSCURATO:PERSONA] CANCpiLLERI E2 L 9 2026 10 ` 0, i Fuggien."[OSCURATO:PERSONA] di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FWDDC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata preceduta la falsa dichiarazione di identità da interrogazioni rivolte all'imputato dagli agenti - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato essendosi sostanziata la richiesta, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, nell'offerta del modulo da compilare con l'indicazione delle generalità; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento delle esatte generalità dell'imputato, ricavate, secondo la difesa, dalle sole dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti - è manifestamente infondato (essendo stata accertata l'identità dell'imputato alla luce dei rilievi dattiloscopici), ed è comunque genericamente formulato (non avendo il ricorrente esplicitato un'identità differente rispetto a quella prospettata nella sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ele C co Enri ttoriislao Scarlini [OSCURATO:PERSONA] CANCpiLLERI E2 L 9 2026 10 ` 0, i Fuggien."[OSCURATO:PERSONA] di
Sentenza Cassazione n. 24656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris