Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21182/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il proprio indirizzo p.e.c. e presso quello del predettodifensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 71H26 F224O),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: SGNMDL 69E48 F224P) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- resistente -avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (FR) n. 1479/2025,pubblicata in data 24 novembre 2025;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/20261.- L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA],dinanzi al Tribunale di Cassino (FR), quale giudice d’appello, per chiederela riforma della sentenza n. 751/2022, emessa dal Giudice di pace di Gaeta(LT), al fine di far accertare la sua competenza territoriale in merito allacontroversia.A sostegno della domanda ha dedotto: - di aver curato le trattative traPapa Gianni e [OSCURATO:PERSONA], per transigere pregressi rapporticontrattuali e le connesse questioni economiche, che facevano riferimentosia ai contraenti stessi, sia alle società ad essi collegate e che tali trattativenon erano state formalizzate; - che, il giorno 2 settembre 2021, a seguitodi nuove trattative, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, concui si prevedeva l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di pagare una somma didenaro in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - che, a seguito del pagamento, egliaveva richiesto il corrispettivo di quanto dovuto in relazione all’attivitàprofessionale svolta, e solo [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato il pagamentoe non aveva partecipato nemmeno al tentativo di mediazione, svoltosi ingiudizio davanti al Giudice di pace di Gaeta, nel quale il convenuto Di FanteGiovanni aveva eccepito l’incompetenza territoriale, rilevando la diversacompetenza del foro del consumatore, ossia quella del Giudice di pace diCassino (FR), la sussistenza di un precedente inter partes, relativo ad unaltro giudizio estinto e, infine, il mancato conferimento dell’incarico alprofessionista; - il Giudice di pace di Gaeta (LT), con la sentenza di primogrado, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favoredel Giudice di Pace di Cassino (FR).L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello lamentando che il Giudicedi prime cure non abbia tenuto conto dei principi dell’art. 20 c.p.c. inmateria e dei limiti dell’art. 33 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del2005).

Ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe violato gliartt. 3 e 33 del codice del consumo, poiché ha applicato ad un imprenditoreNumero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026una normativa che faceva riferimento ad altri soggetti, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si era mai presentato come consumatore ma come imprenditore.In virtù di tanto, ha chiesto di riformare la sentenza n. 751/2022, delGiudice di Pace di Gaeta (LT) e di dichiarare la sussistenza dellacompetenza per territorio di tale ufficio giudiziario.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigettodell’appello.2.- Il Tribunale di Cassino non ha condiviso l’assunto di parteappellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenereravvisabile nel caso di specie il foro del consumatore, con conseguentedeclaratoria di incompetenza territoriale.Ha osservato, al riguardo, che, nel caso di specie, non era stataprodotta la sentenza n. 225 del 2022 del 1° aprile 2022, emessa dalGiudice di Pace di Gaeta (LT), che aveva deciso la medesima questione inprimo grado fissando il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice diPace di Cassino (FR) e che, in particolare, allo stato non vi sarebbe provache detta sentenza sia passata in giudicato.rilevato che, pur avendo l’attore affermato di aver prestato la propriaqualità di imprenditore ha formato oggetto di contestazione da parte dellostesso convenuto [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, si legge nella sentenza impugnata, che l’attore, in primo grado,avrebbe affidato la prova della sua qualità di imprenditore «nel contestatodella transazione ad una clausola dell’accordo che prevede quanto segue:“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:DATA_NASCITA], si concorda che Diindicata la somma omnia di euro centocinquemila/00, anzi la somma dieuro centomila, a saldo stralcio e transazione di ogni rapporto dare / averetra essi stessi o le società di cui essi sono soci o amministratori.

L’importoa saldo, una volta pagato, sarò ritenuto satisfattivo di ogni dare avere”.».Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il Tribunale ha affermato che tale clausola «si riferisce ad unatransazione intervenuta tra le parti che da una parte sono considerati come“essi”, locuzione che non richiama alcuna qualità di imprenditore;dall’altra, come soci o amministratori di società, nel qual casorivestirebbero la qualità di imprenditori.».

Tuttavia, la transazione nonavrebbe chiarito per quale parte del definito l’accordo si sia riferito airapporti tra imprenditori, valevoli a radicare la competenza in base alleregole generali previste dal codice di rito, e per quale altra parte si siariferito al rapporto tra “essi” valevole a radicare invece la competenza inbase al foro del consumatore.

In ogni caso, secondo il Tribunale di Cassino,sarebbe stato necessario che, a fronte della precisa contestazione sollevatadal convenuto, l’attore fornisse dimostrazione della qualità del predettoquale legale rappresentante di una società coinvolta nella transazione equindi come professionista/imprenditore al fine di escludere il foro delconsumatore.

Tale onere non sarebbe stato assolto dall’attore, rimanendosul punto la deduzione sfornita di qualsivoglia conforto probatorio.Corretta è stata quindi reputata la decisione del giudice di prime cureche in mancanza della prova della qualità di imprenditore del convenuto,ha ritenuto l’attività difensiva professionale fosse prestata in favore del Diimprenditore.Avendo il [OSCURATO:PERSONA] residenza in Minturno (LT), la competenza perterritorio spetterebbe, secondo il giudice d’appello, all’Ufficio del Giudice diPace di Cassino (FR), come ritenuto dal giudice di primo grado.3.- Avverso la sentenza d’appello del Tribunale di Cassino (FR), l’avv.[OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, affidato a un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di competenzaterritoriale in grado di appello del Tribunale di Cassino (FR).Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 c.p.c.e dell’art. 3 del codice di consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), nonché l’erratae falsa applicazione dell’art. 33, comma 2, lettera u), del codice delconsumo, con conseguente errata indicazione del foro del consumatore inluogo del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., premettendo che l’attivitàprofessionale si era svolta nel suo studio di Itri (LT).2.- Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.La transazione conclusa mediante la scrittura privata predisposta dalprofessionista ricorrente – che questa Corte può interpretare e valutare,essendo, in sede di regolamento di competenza, giudice anche del fatto –dimostra chiaramente che, a dispetto della contestazione sollevata inprimo grado e ribadita in appello, il convenuto e odierno resistente DiDi Biase, aveva agito non già quale consumatore, bensì quale socio eamministratore di società e, quindi, quale soggetto esercente un’attivitàimprenditoriale o professionale.In tal senso, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata e secondo la quale non era stata dimostrata la qualità diimprenditore o professionista del [OSCURATO:PERSONA], trascura, con tuttaevidenza, il chiaro contenuto dell’accordo transattivo, dal quale, peraltro,emerge come sia [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], diversamente daquanto affermato dal giudice a quo, si fossero qualificati non già «soci oamministratori» delle compagini societarie coinvolte nella transazione,bensì «soci e amministratori» di queste ultime, così lasciando chiaramenteintendere come la qualifica di socio risultasse senz’altro suscettibile diconsiderarsi strettamente connessa all’attività gestoria di ciascuna dellesocietà di cui si tratta.[OSCURATO:PERSONA] del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), infatti, all’art. 3definisce consumatore o utente «la persona fisica che agisce per scopiestranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale oprofessionale eventualmente svolta» e definisce (sempre nell’art. 3)Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026professionista «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio dellapropria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,ovvero un suo intermediario».Pertanto, come più volte chiarito da questa Corte regolatrice e comericordato, del resto, anche nelle note illustrative depositate dal P.M., laquestione relativa alla sussistenza del requisito soggettivo di applicabilitàdella disciplina legislativa consumeristica deve essere esaminata conriferimento alla giurisprudenza unionale per cui l’amministratore di unasocietà, così come il socio che abbia una partecipazione notevole alcapitale sociale, può essere considerato imprenditore.

Secondo lagiurisprudenza unionale, infatti, la nozione di «consumatore», ai sensidell'art. 2, lett. b), della direttiva n. 93/2013, ha un carattere oggettivo.Essa va determinata alla stregua di un criterio funzionale consistentenel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito diordinanza 19 novembre 2015, nella causa C-74/15, punto 27).

Spetta,quindi, al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a uncontratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva,verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tuttigli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificatocome «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva, attribuendo rilievo- alla stregua della giurisprudenza unionale - all’entità della partecipazioneal capitale sociale e all’eventuale qualità di amministratore della società(cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 1666 del 24 gennaio2020; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 32225 del 13 dicembre 2018).Nella specie, come si è già sopra chiarito, la lettura e disamina dellascrittura privata di tipo transattivo conclusa dal resistente Di FanteGiovanni, avvalendosi dell’opera professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBiase, permette di acclarare come da essa emergesse che la sottoscrizionedel resistente era avvenuta mediante la spendita, da parte di quest’ultimo,della qualità di socio e amministratore della società che ha, poi,effettivamente provveduto al pagamento dell’importo indicato nellaNumero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026scrittura privata di cui si tratta: dunque, nell’esercizio di un’attivitàprofessionale o imprenditoriale e non già al di fuori di queste.Pertanto, poiché il professionista forense odierno ricorrente ha chiestoil pagamento del compenso per avere redatto, nell’interesse delresistente, un accordo conciliativo e poiché tale rapporto è di tipocontrattuale ed è sorto a Itri (LT) (circostanza pacifica tra le parti) e intale luogo si è svolto (circostanza anch’essa incontroversa) e, infine, laprestazione di pagamento va eseguita, giusta il disposto dell’art. 1182,comma 3, c.c., a Itri (LT), dove ha sede lo studio del professionistaricorrente, è evidente che, in applicazione dell’art. 20 c.p.c., del tuttocorrettamente era stato adito, in primo grado, il Giudice di pace di Gaeta(LT).3.- Il ricorso deve essere perciò accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e declaratoria di competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace diGaeta (LT), originariamente adito.

Nondimeno, la causa va rinviata alTribunale di Cassino (FR), in persona di diverso magistrato, per il giudiziod’appello nel merito, il quale provvederà altresì a liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità.Ed invero, l’erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudicedi primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primogiudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché ilcomma 3 dell’art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solocaso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avessedichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal1° gennaio 1993, dall’art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353.

Pertanto,quando il giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenzaemessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e,nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte dicassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice diprimo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusala possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Cass. civ., Sez. 6-3,Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026ordinanza n. 18734 del 22 settembre 2015; Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanzan. 33456 del 17 dicembre 2019).In conclusione, va dichiarata la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] (FR), in diversa composizione personale, per il giudiziod’appello (nel merito) e per la regolamentazione delle spese del presenteprocedimento.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Giudice diPace di Gaeta (LT); cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alTribunale di Cassino (FR), quale giudice d’appello, in persona di diversoMagistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il proprio indirizzo p.e.c. e presso quello del predettodifensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 71H26 F224O),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: SGNMDL 69E48 F224P) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- resistente -avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (FR) n. 1479/2025,pubblicata in data 24 novembre 2025;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/20261.- L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA],dinanzi al Tribunale di Cassino (FR), quale giudice d’appello, per chiederela riforma della sentenza n. 751/2022, emessa dal Giudice di pace di Gaeta(LT), al fine di far accertare la sua competenza territoriale in merito allacontroversia.A sostegno della domanda ha dedotto: - di aver curato le trattative traPapa Gianni e [OSCURATO:PERSONA], per transigere pregressi rapporticontrattuali e le connesse questioni economiche, che facevano riferimentosia ai contraenti stessi, sia alle società ad essi collegate e che tali trattativenon erano state formalizzate; - che, il giorno 2 settembre 2021, a seguitodi nuove trattative, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, concui si prevedeva l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di pagare una somma didenaro in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - che, a seguito del pagamento, egliaveva richiesto il corrispettivo di quanto dovuto in relazione all’attivitàprofessionale svolta, e solo [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato il pagamentoe non aveva partecipato nemmeno al tentativo di mediazione, svoltosi ingiudizio davanti al Giudice di pace di Gaeta, nel quale il convenuto Di FanteGiovanni aveva eccepito l’incompetenza territoriale, rilevando la diversacompetenza del foro del consumatore, ossia quella del Giudice di pace diCassino (FR), la sussistenza di un precedente inter partes, relativo ad unaltro giudizio estinto e, infine, il mancato conferimento dell’incarico alprofessionista; - il Giudice di pace di Gaeta (LT), con la sentenza di primogrado, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favoredel Giudice di Pace di Cassino (FR).L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello lamentando che il Giudicedi prime cure non abbia tenuto conto dei principi dell’art. 20 c.p.c. inmateria e dei limiti dell’art. 33 del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del2005). Ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe violato gliartt. 3 e 33 del codice del consumo, poiché ha applicato ad un imprenditoreNumero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026una normativa che faceva riferimento ad altri soggetti, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] si era mai presentato come consumatore ma come imprenditore.In virtù di tanto, ha chiesto di riformare la sentenza n. 751/2022, delGiudice di Pace di Gaeta (LT) e di dichiarare la sussistenza dellacompetenza per territorio di tale ufficio giudiziario.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigettodell’appello.2.- Il Tribunale di Cassino non ha condiviso l’assunto di parteappellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenereravvisabile nel caso di specie il foro del consumatore, con conseguentedeclaratoria di incompetenza territoriale.Ha osservato, al riguardo, che, nel caso di specie, non era stataprodotta la sentenza n. 225 del 2022 del 1° aprile 2022, emessa dalGiudice di Pace di Gaeta (LT), che aveva deciso la medesima questione inprimo grado fissando il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice diPace di Cassino (FR) e che, in particolare, allo stato non vi sarebbe provache detta sentenza sia passata in giudicato.rilevato che, pur avendo l’attore affermato di aver prestato la propriaqualità di imprenditore ha formato oggetto di contestazione da parte dellostesso convenuto [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, si legge nella sentenza impugnata, che l’attore, in primo grado,avrebbe affidato la prova della sua qualità di imprenditore «nel contestatodella transazione ad una clausola dell’accordo che prevede quanto segue:“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:DATA_NASCITA], si concorda che Diindicata la somma omnia di euro centocinquemila/00, anzi la somma dieuro centomila, a saldo stralcio e transazione di ogni rapporto dare / averetra essi stessi o le società di cui essi sono soci o amministratori. L’importoa saldo, una volta pagato, sarò ritenuto satisfattivo di ogni dare avere”.».Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il Tribunale ha affermato che tale clausola «si riferisce ad unatransazione intervenuta tra le parti che da una parte sono considerati come“essi”, locuzione che non richiama alcuna qualità di imprenditore;dall’altra, come soci o amministratori di società, nel qual casorivestirebbero la qualità di imprenditori.». Tuttavia, la transazione nonavrebbe chiarito per quale parte del definito l’accordo si sia riferito airapporti tra imprenditori, valevoli a radicare la competenza in base alleregole generali previste dal codice di rito, e per quale altra parte si siariferito al rapporto tra “essi” valevole a radicare invece la competenza inbase al foro del consumatore. In ogni caso, secondo il Tribunale di Cassino,sarebbe stato necessario che, a fronte della precisa contestazione sollevatadal convenuto, l’attore fornisse dimostrazione della qualità del predettoquale legale rappresentante di una società coinvolta nella transazione equindi come professionista/imprenditore al fine di escludere il foro delconsumatore. Tale onere non sarebbe stato assolto dall’attore, rimanendosul punto la deduzione sfornita di qualsivoglia conforto probatorio.Corretta è stata quindi reputata la decisione del giudice di prime cureche in mancanza della prova della qualità di imprenditore del convenuto,ha ritenuto l’attività difensiva professionale fosse prestata in favore del Diimprenditore.Avendo il [OSCURATO:PERSONA] residenza in Minturno (LT), la competenza perterritorio spetterebbe, secondo il giudice d’appello, all’Ufficio del Giudice diPace di Cassino (FR), come ritenuto dal giudice di primo grado.3.- Avverso la sentenza d’appello del Tribunale di Cassino (FR), l’avv.[OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza, affidato a un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memorie.Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di competenzaterritoriale in grado di appello del Tribunale di Cassino (FR).Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 c.p.c.e dell’art. 3 del codice di consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), nonché l’erratae falsa applicazione dell’art. 33, comma 2, lettera u), del codice delconsumo, con conseguente errata indicazione del foro del consumatore inluogo del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., premettendo che l’attivitàprofessionale si era svolta nel suo studio di Itri (LT).2.- Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.La transazione conclusa mediante la scrittura privata predisposta dalprofessionista ricorrente – che questa Corte può interpretare e valutare,essendo, in sede di regolamento di competenza, giudice anche del fatto –dimostra chiaramente che, a dispetto della contestazione sollevata inprimo grado e ribadita in appello, il convenuto e odierno resistente DiDi Biase, aveva agito non già quale consumatore, bensì quale socio eamministratore di società e, quindi, quale soggetto esercente un’attivitàimprenditoriale o professionale.In tal senso, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata e secondo la quale non era stata dimostrata la qualità diimprenditore o professionista del [OSCURATO:PERSONA], trascura, con tuttaevidenza, il chiaro contenuto dell’accordo transattivo, dal quale, peraltro,emerge come sia [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], diversamente daquanto affermato dal giudice a quo, si fossero qualificati non già «soci oamministratori» delle compagini societarie coinvolte nella transazione,bensì «soci e amministratori» di queste ultime, così lasciando chiaramenteintendere come la qualifica di socio risultasse senz’altro suscettibile diconsiderarsi strettamente connessa all’attività gestoria di ciascuna dellesocietà di cui si tratta.[OSCURATO:PERSONA] del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), infatti, all’art. 3definisce consumatore o utente «la persona fisica che agisce per scopiestranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale oprofessionale eventualmente svolta» e definisce (sempre nell’art. 3)Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026professionista «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio dellapropria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,ovvero un suo intermediario».Pertanto, come più volte chiarito da questa Corte regolatrice e comericordato, del resto, anche nelle note illustrative depositate dal P.M., laquestione relativa alla sussistenza del requisito soggettivo di applicabilitàdella disciplina legislativa consumeristica deve essere esaminata conriferimento alla giurisprudenza unionale per cui l’amministratore di unasocietà, così come il socio che abbia una partecipazione notevole alcapitale sociale, può essere considerato imprenditore. Secondo lagiurisprudenza unionale, infatti, la nozione di «consumatore», ai sensidell'art. 2, lett. b), della direttiva n. 93/2013, ha un carattere oggettivo.Essa va determinata alla stregua di un criterio funzionale consistentenel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito diordinanza 19 novembre 2015, nella causa C-74/15, punto 27). Spetta,quindi, al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a uncontratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva,verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tuttigli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificatocome «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva, attribuendo rilievo- alla stregua della giurisprudenza unionale - all’entità della partecipazioneal capitale sociale e all’eventuale qualità di amministratore della società(cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 1666 del 24 gennaio2020; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 32225 del 13 dicembre 2018).Nella specie, come si è già sopra chiarito, la lettura e disamina dellascrittura privata di tipo transattivo conclusa dal resistente Di FanteGiovanni, avvalendosi dell’opera professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBiase, permette di acclarare come da essa emergesse che la sottoscrizionedel resistente era avvenuta mediante la spendita, da parte di quest’ultimo,della qualità di socio e amministratore della società che ha, poi,effettivamente provveduto al pagamento dell’importo indicato nellaNumero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026scrittura privata di cui si tratta: dunque, nell’esercizio di un’attivitàprofessionale o imprenditoriale e non già al di fuori di queste.Pertanto, poiché il professionista forense odierno ricorrente ha chiestoil pagamento del compenso per avere redatto, nell’interesse delresistente, un accordo conciliativo e poiché tale rapporto è di tipocontrattuale ed è sorto a Itri (LT) (circostanza pacifica tra le parti) e intale luogo si è svolto (circostanza anch’essa incontroversa) e, infine, laprestazione di pagamento va eseguita, giusta il disposto dell’art. 1182,comma 3, c.c., a Itri (LT), dove ha sede lo studio del professionistaricorrente, è evidente che, in applicazione dell’art. 20 c.p.c., del tuttocorrettamente era stato adito, in primo grado, il Giudice di pace di Gaeta(LT).3.- Il ricorso deve essere perciò accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e declaratoria di competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace diGaeta (LT), originariamente adito. Nondimeno, la causa va rinviata alTribunale di Cassino (FR), in persona di diverso magistrato, per il giudiziod’appello nel merito, il quale provvederà altresì a liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità.Ed invero, l’erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudicedi primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primogiudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché ilcomma 3 dell’art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solocaso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avessedichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal1° gennaio 1993, dall’art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto,quando il giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenzaemessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e,nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte dicassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice diprimo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusala possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Cass. civ., Sez. 6-3,Numero registro generale 25943/2025Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 21182/2026Data pubblicazione 22/06/2026ordinanza n. 18734 del 22 settembre 2015; Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanzan. 33456 del 17 dicembre 2019).In conclusione, va dichiarata la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA] (FR), in diversa composizione personale, per il giudiziod’appello (nel merito) e per la regolamentazione delle spese del presenteprocedimento. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Giudice diPace di Gaeta (LT); cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alTribunale di Cassino (FR), quale giudice d’appello, in persona di diversoMagistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21182/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris