Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0012_IT
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-12/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra :
[OSCURATO:PERSONA], residente in Radolfzell ( RF di Germania ),
e
Bundesanstalt fuer Arbeit di Norimberga ( RF di Germania ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 74, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6, allegato I ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Bundessozialgericht con ordinanza 22 novembre 1988, dichiara e statuisce :
[OSCURATO:PERSONA]
L' art . 74 del regolamento n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, va interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro erogatore di determinati assegni familiari esiga, come presupposto per la loro concessione, che il familiare del lavoratore si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro del territorio in cui si applica detta normativa, il presupposto deve considerarsi soddisfatto qualora il membro della famiglia si tenga a disposizione, come disoccupato, dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui risiede .