CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17715/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1994 - controricorrente -avverso la sentenza n. 23/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 1013/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO che:1. Con sentenza n. 711/2022, non definitivamentepronunciando sul ricorso proposto contro la [OSCURATO:SOCIETA]. daNumero registro generale 20556/2023Daniela [OSCURATO:PERSONA] (che aveva dedotto di aver lavorato anche perN umero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 17715/2026la [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito e a sviluppo degli avvicendamenti societaDrait a pubblicazione 03/06/2026che avevano accompagnato la sua relazione lavorativa,dapprima sorta con la Deram e passata presso [OSCURATO:SOCIETA] grazie aduna cessione di azienda e, poi, nel gennaio 2018 passata daEimifri a [OSCURATO:SOCIETA]. ove il rapporto di lavoro si eraprotratto sino al marzo 2020, prima dell’affermatolicenziamento impartito oralmente nell’aprile 2020 – a iniziativadi quello che era stato prima l’amministratore di fatto di Deram,poi di [OSCURATO:SOCIETA] e infine di [OSCURATO:SOCIETA]), il Tribunale di Milano,disattesa ogni altra domanda, aveva accolto quella sulriconoscimento del regime subordinato del rapportocomportante l’inquadramento nel II livello del CCNL Commercioa decorrere dal novembre 2015, quale epoca in cui la Arcangelipoteva dirsi alle dipendenze e impegnata in attività aziendalipresso la [OSCURATO:SOCIETA], che era stata l’unica ditta ad aver fruito eremunerato le sue prestazioni lavorative dopo che l’attrice erastata nei ranghi della Deram formalmente come lavoratriceautonoma, senza che potesse dirsi realizzata un’assunzione delruolo datoriale da parte della [OSCURATO:SOCIETA] per il periodogennaio 2018/marzo 2020, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] conservato latitolarità di fatto della relazione lavorativa con la [OSCURATO:PERSONA].1.1. In particolare, con tale sentenza non definitiva ilTribunale aveva provveduto come segue: “- DISPONE, come daseparata ordinanza, la separazione della causa riguardante ledifferenze retributive dalle cause definite dal presenteprovvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.104, co. 2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c.; - ACCERTA e DICHIARAl’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parzialedi n. 25 ore settimanali tra l’attrice e la parte convenuta adecorrere dal novembre 2015 al marzo 2020, con dirittoall’inquadramento nel II livello del CCNL Commercio; - rNigumeetrto are gistro generale 20556/2023Numero sezionale 1994/2026l’impugnativa di licenziamento”. Numero di raccolta generale 17715/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3. Con ulteriore sentenza n. 2040/2022 il medesimoTribunale così aveva provveduto: “- dichiara cessata la materiadel contendere”.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano provvedeva come segue: “Dichiara nulle le sentenzeimpugnate n. 711/2022 e n. 2040/2022 del Tribunale di MilanoSezione Lavoro per omessa integrazione del contraddittorioanche nei confronti dell’INPS e rimette la causa al Giudice diprimo grado per la conseguente trattazione del giudizio anchenei confronti dell’INPS. Compensa interamente tra le parti lespese dei due gradi”.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito: a)trascriveva le conclusioni, rispettivamente, rassegnate dallaArcangeli, quale appellante, e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., qualeappellata/appellante incidentale, in entrambi i procedimenti diappello n. 1013/2022 RGL e n. 1309/2022 RGL, poi riuniti (v.pagg. 1-3 dell’impugnata sentenza); b) trascriveva leconclusioni formulate dalla lavoratrice istante nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado (v. pagg. 3-4 dellastessa sentenza); c) dava conto di quanto considerato e decisodal Tribunale nella prima sentenza non definitiva n. 711/2022(v. pagg. 3-6 della sentenza); d) dava conto, altresì, dei motivid’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] contro tale prima decisione e delleragioni dell’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] (v. pagg. 6-8 dellasentenza); e) riferiva, ancora, che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laCorte stessa aveva invitato le parti a prendere posizione inordine alla questione, sollevata d’ufficio, dell’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’INPS, trattandosi di unlitisconsorzio necessario a fronte delle domande aventi adNumero registro generale 20556/2023oggetto la condanna dell’Azienda al pagamento dei contributNi umero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 17715/2026previdenziali, come quella formulata dall’appellante principaDleat a pubblicazione 03/06/2026Daniela [OSCURATO:PERSONA] che, sin dal ricorso introduttivo di primogrado, aveva chiesto la condanna dell’avversaria ad assolveretali obbligazioni verso l’ente di previdenza (v. pag. 9 dellasentenza).4.1. Tutto ciò premesso, la Corte, richiamati i principiespressi in Cass. n. 8956/2020 e in Cass. n. 23142/2020,riteneva che la domanda proposta in primo grado dallalavoratrice appellante implicava necessariamente lapartecipazione dell’INPS al processo.5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.6. Resiste l’intimata con controricorso e successivamemoria.CONSIDERATO che:1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360,primo comma, n. 3) c.p.c.: “violazione degli artt. 102 e 345c.p.c. per avere la Corte d’appello di Milano dichiarato nulle lesentenze n. 711/2022 (All. C) e 2040/2022 (All. D) del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Giudice del Lavoro -GU dott. [OSCURATO:PERSONA],sull’erroneo presupposto della necessità di integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’INPS, non chiamato in causadalla parte attrice in primo grado”.2. Con il secondo motivo denuncia ex art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c.: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. peravere la Corte d’appello di Milano compensato integralmente lespese in giudizio tra le parti, nonostante l’asserita causa diNumero registro generale 20556/2023nullità, vale a dire la mancata integrazione del contraddittorioN umero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 17715/2026nei confronti di un litisconsorte ritenuto necessario, fossDeat a pubblicazione 03/06/2026chiaramente attribuibile alla parte ricorrente in primo grado epoi appellante”.3. Rileva il Collegio che in ordine alle questioni poste con ilprimo motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanzeinterlocutorie n. 33033/2025 e n. 33038/2025, ne ha ritenutola rilevanza nomofilattica ai fini della fissazione di pubblicaudienza. P.Q.MLa Corte rimette la causa sul ruolo per la fissazione dipubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica delle questioni.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]