Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01787/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno evidenziato le ragioni di piena attendibilità del racconto della vittima, enunciandone i plurimi riscontri; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, peraltro correttamente richiamato dalla Corte di Appello, secondo cui tale esimente non si applica al delitto di tentata estorsione qualora nella commissione dello stesso, come nel caso di specie, vi sia stato impiego di violenza alla persona (ex plurímis, Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno evidenziato le ragioni di piena attendibilità del racconto della vittima, enunciandone i plurimi riscontri; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, peraltro correttamente richiamato dalla Corte di Appello, secondo cui tale esimente non si applica al delitto di tentata estorsione qualora nella commissione dello stesso, come nel caso di specie, vi sia stato impiego di violenza alla persona (ex plurímis, Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris