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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1977

Cassazione n. 45705/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1977 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è in questa sede precluso atteso che nessuna sollecitazione era stata avanzata in tal senso dall'imputato o dal difensore ed essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il difensore il quale, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (cfr. così, ad esempio, Sez. 2 - , n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02; cfr., anche, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 17/01/2024, Rv. 285710 - 01, secondo cui il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 4772 del 05/10/2023, dep. 02/02/2024, Rv. 285996 - 02, in cui la Corte ha precisato che è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il difetto motivazione sulla misura della riduzione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato e, prima ancora, non consentito in questa sede, perché di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito nello stabilire l'entità della riduzione conseguente al riconoscimento di un'attenuante non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli) laddove, come è noto, la valutazione concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. deve abbracciare tutti gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 5/11/2024 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1977 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è in questa sede precluso atteso che nessuna sollecitazione era stata avanzata in tal senso dall'imputato o dal difensore ed essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il difensore il quale, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (cfr. così, ad esempio, Sez. 2 - , n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02; cfr., anche, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 17/01/2024, Rv. 285710 - 01, secondo cui il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 4772 del 05/10/2023, dep. 02/02/2024, Rv. 285996 - 02, in cui la Corte ha precisato che è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il difetto motivazione sulla misura della riduzione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato e, prima ancora, non consentito in questa sede, perché di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito nello stabilire l'entità della riduzione conseguente al riconoscimento di un'attenuante non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, Romagnoli) laddove, come è noto, la valutazione concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. deve abbracciare tutti gli effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 5/11/2024 Il consig