CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto dimotivazione in ordine all’aumento di pena a titolo di continuazione con il reato dicui al capo B), è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello haadeguatamente motivato in maniera non illogica sul punto (pag. 5), tenutoanche conto del fatto che secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione soltanto quando l'aumento di pena sia di gran lunga superiore allamisura media consentita e non anche quando, come nel caso in esame, lo stessosia di esigua entità (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005–01);rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente