CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7178-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4377/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Napoli 17 dicembre 2020, n. 4377, che in parziale accoglimento del gravame ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente di risoluzione di un contratto di compravendita di partite di cemento. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] n.v. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt.1490, 1495, 2697 c.c.; erronea interpretazione della Corte d'appello di Napoli, in ordine alla sentenza delle sezioni unite 3 maggio 2019, n. 11748": applicando quanto affermato dalla richiamata pronuncia delle sezioni unite andava confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado, avendo la venditrice consegnato un prodotto inidoneo all'uso e non essendo stata data la prova contraria, così che il contratto doveva essere risolto per responsabilità del venditore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 c.p.c. e pertanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Depcsitata in [OSCURATO:PERSONA] 9g2, ot. °Li:1D ti_ (Lore4o Orilia) .4, t FUN GAJDO4a0 Nj