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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 37058/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso non sussistendo abnormità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 5 aprile 2022, il tribunale monocratico di Torino, in accoglimento dell'istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero di Torino deducendo l'abnormità dell'atto che aveva comportato una indebita regressione del procedimento stante che la nullità riguardava la notificazione e non anche l'atto e che si era proceduto alla notifica al difensore a seguito del rifiuto da parte dell'imputato di dichiarare od eleggere domicilio, circostanza questa che imponeva avvalersi della notifica al difensore ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è avanzato avverso atto privo dei requisiti di abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero in tema di dichiarazione di nullità della notifica del decreto di citazione e dell'avviso di conclusione indagini le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01).

Il principio risulta poi ribadito da altra pronuncia di questa sezione secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Rv. 277085 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi avanzata avverso atto non abnorme e pertanto non ricorribile in cassazione e da ciò consegue l'inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 settembre 2022 IL rONSIGLIERE EST.

Dpt.

I aziR_Pa rdo ji [OSCURATO:PERSONA] Dott.

Gpp no Rago [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso non sussistendo abnormità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 5 aprile 2022, il tribunale monocratico di Torino, in accoglimento dell'istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero di Torino deducendo l'abnormità dell'atto che aveva comportato una indebita regressione del procedimento stante che la nullità riguardava la notificazione e non anche l'atto e che si era proceduto alla notifica al difensore a seguito del rifiuto da parte dell'imputato di dichiarare od eleggere domicilio, circostanza questa che imponeva avvalersi della notifica al difensore ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è avanzato avverso atto privo dei requisiti di abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero in tema di dichiarazione di nullità della notifica del decreto di citazione e dell'avviso di conclusione indagini le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01). Il principio risulta poi ribadito da altra pronuncia di questa sezione secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Rv. 277085 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi avanzata avverso atto non abnorme e pertanto non ricorribile in cassazione e da ciò consegue l'inammissibilità della stessa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 15 settembre 2022 IL rONSIGLIERE EST. Dpt. I aziR_Pa rdo ji [OSCURATO:PERSONA] Dott. Gpp no Rago [OSCURATO:PERSONA]
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