CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto dei ricorsi.udita, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Simeone del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.udita, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o il rigettodei ricorsi.udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che si è riportata alricorso chiedendone l’accoglimento.le parti civili, ammesse al gratuito patrocinio, hanno depositato altresì conclusioni scritte enota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/09/2025, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma dellasentenza del GUP del Tribunale di Roma del 08/10/2024, che – in esito a rito abbreviato -aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 direclusione ciascuno in relazione ai reati di cui agli articoli 110-81, 609-octies, 609-ter, nn. 2)e 5), 600- ter , comma 1, n. 1), cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX, esclusa l’aggravante di cui all’art. 609-ter n. 2) e concesse ad entrambigli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante,rideterminava la pena inflitta agli imputati in anni 7 di reclusione.2. Avverso tale provvedimento insorgono gli imputati, formulando distinti ricorsi percassazione.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.609-octies e 600-ter c.p., nonché l’inosservanza dei criteri di valutazione della prova ex art.192 c.p.p. e la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza aisensi degli artt. 521 e 522 c.p.p..La difesa censura l’iter argomentativo del [OSCURATO:PERSONA] di merito che avrebbe ignorato unamacroscopica discordanza tra le condotte descritte nel capo di imputazione e quantoeffettivamente riferito dalle persone offese durante l’incidente probatorio.In particolare, mentre l’imputazione attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] una penetrazione orale, ledichiarazioni delle vittime invertono le posizioni dei due imputati o negano tale specificacircostanza, evidenziando una frattura logica che i giudici territoriali non hanno sanato.Viene inoltre contestata l’attendibilità intrinseca delle minori, rilevandosi come leversioni fornite siano tra loro contrastanti circa la completezza dei rapporti sessuali subiti,con una delle vittime che ha negato congiunzioni carnali complete in aperto contrasto conquanto riferito dall’altra.La doglianza si estende alla ricostruzione dell’organizzazione della serata, laddove laCorte d’appello, pur escludendo manipolazioni da parte degli imputati sulle persone offese ericonoscendo la volontaria assunzione di alcolici da parte delle giovani, ha comunqueconfermato la responsabilità penale basandosi su una presunta mancanza di consensovalido viziato ab origine, operando così un’indebita inversione cronologica nellamanifestazione della volontà.Infine, si rileva come la condanna per il reato di cui all’art. 600-ter c.p. sia illogica,poiché la sentenza di primo grado attribuiva lo scatto delle foto alla stessa persona offesaXXXXXXXXX e non al [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio della motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riguardo all’affermazione della sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609-octies c.p..La difesa evidenzia come la medesima sentenza impugnata dia atto di una «disarmantee riprovevole incoscienza» in capo agli imputati circa l’illiceità penale delle loro condotte.Tale passaggio motivazionale, secondo il ricorrente, non dovrebbe essere trattato comeun irrilevante errore sul divieto ex art. 5 c.p., bensì come un vero e proprio errore sulconsenso che esclude il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.Le interazioni tra gli imputati il giorno successivo ai fatti dimostrerebbero, infatti, la lorodecisa convinzione di una partecipazione condiscesa delle giovani, rendendo la motivazionedella sentenza insufficiente e in contrasto con l’impianto garantistico del diritto penale delfatto.3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 609-octies, 62-bis e 133 c.p., con riferimento al mancato riconoscimento della diminuente dellaminima importanza nella preparazione o esecuzione del reato, nonché dell’attenuante dellaminore gravità.Si contesta l’esclusione della speciale attenuante di cui all’art. 609-octies, comma 4,c.p., basata sulla qualifica del [OSCURATO:PERSONA] come «organizzatore» della serata, circostanzache la stessa Corte distrettuale aveva precedentemente smentito, escludendo ognimanipolazione nell’invito alle minori.Particolare rilievo assume la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuantedi minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, c.p.; la Corte territoriale ha ritenutotale norma inapplicabile alla violenza sessuale di gruppo, ignorando tuttavia la sopravvenutasentenza n. 202/2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609-octies c.p. proprio nella parte in cui non prevede tale diminuzione di pena.Infine, viene definita incongrua la determinazione della pena base sopra il minimoedittale, giustificata dalle modalità del fatto commesso approfittando dello stato diubriachezza delle giovani, nonostante la stessa Corte avesse escluso l’aggravante specificalegata all’uso di bevande alcoliche.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dilegge e vizio logico di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., inordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 609-octies, 609-ter n. 2) e 5), e 600-ter c.p., con particolare riferimento alla sussistenza del dissenso delle persone offese e altravisamento della prova documentale.La difesa deduce che l’apparato motivazionale dei giudici di merito sia fondato suargomentazioni apodittiche e contraddittorie, frutto di un travisamento dei fatti che ignoramessaggi vocali e di testo decisivi per la ricostruzione del contesto.Si censura, nello specifico, la decisione della Corte territoriale di declassare ad «aspettidi contorno» le prove relative alle originarie intenzioni delle minori e alla loro inizialedisponibilità ad approcci sessuali, circostanza che renderebbe illogica la successivaaffermazione di un dissenso valido in un quadro di libera e volontaria assunzione di alcolici.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio logico dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., con riguardo all’esclusione dellascriminante di cui all’art. 50 c.p. e alla violazione degli artt. 609-octies, 609-ter e 600-ter c.p.in relazione agli artt. 43 e 47 c.p., relativi all’elemento soggettivo. Il ricorrente sostiene che lamedesima sentenza impugnata, dando atto di una «disarmante e riprovevole incoscienza»degli imputati circa l’illiceità delle condotte, avrebbe dovuto escludere il dolo in quantoespressione di un errore sul consenso che vizia la volontà colpevole.Viene inoltre contestata l’illogica deduzione contra legem per cui lo stato di minorazionepsico-fisica delle vittime comporterebbe automaticamente un dissenso implicito che nonnecessita di esternazione, ignorando gli elementi probatori che dimostravano la decisaconvinzione degli imputati circa la natura condivisa del rapporto.4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l’omessamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla sussistenzadel delitto di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p..La doglianza si appunta sulla mancata prova della riconducibilità della condotta alXXXXXXXXXX in termini di consapevolezza al momento del fatto.Si eccepisce in dettaglio che l’imputato fosse del tutto inconsapevole dell’iniziativadell’amico [OSCURATO:PERSONA] di effettuare riprese fotografiche mentre il XXXXXXXXXX era intentoa consumare il rapporto sessuale, con la conseguenza che tale reato non gli potrebbeessere imputato neppure a titolo di concorso morale, data la totale carenza motivazionale sulpunto.4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti ealla scelta della pena base.[OSCURATO:PERSONA] giudica irrazionale la scelta di un giudizio di mera equivalenza, atteso che lastessa Corte territoriale aveva valorizzato elementi quali la giovane età, l’incensuratezza e ilcomportamento processuale dell’imputato.Tali fattori avrebbero dovuto ragionevolmente giustificare un giudizio di prevalenza el’individuazione di una pena base nel minimo edittale, laddove invece la motivazione fornitadalla sentenza appare inadeguata e insoddisfacente.5. In data 17 aprile 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili XXXXXXXXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibili ocomunque rigettarsi i ricorsi.5.1. Quanto al giudizio di attendibilità delle pp.oo., evidenzia come la Suprema Corteabbia in più occasioni chiarito che tale valutazione attiene al merito e non può essereoggetto di sindacato di legittimità, salvo che non vi siano incongruenze logiche intrinsecheevidenti, non sussistenti nel caso in esame.Sottolinea l’esistenza di molteplici profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca che igiudici di merito di primo e secondo grado (le cui motivazioni, sul punto, devono essere lettenel loro complesso, trattandosi di una «doppia conforme») hanno vagliato per pervenire adun giudizio di colpevolezza degli imputati.5.2. Quanto al tema della manifestazione del dissenso, si evidenzia come i difensorilamentino un vizio di motivazione e un’incongruità della sentenza di merito laddove, purriconoscendo un’iniziale ambiguità delle persone offese nella fase organizzativa della serataove, a dire della Corte di secondo grado (ma non del Giudice di Prime cure), non avrebberoescluso approcci sessuali con gli imputati (eppure mai si parla esplicitamente, nelle chatmenzionate in sentenza, di approcci sessuali, ma solo di un’uscita a quattro).La Corte capitolina ha ritenuto dirimente che al momento del fatto le due pp.oo. nonfossero in una condizione tale da esprimere un valido consenso e che si fossero, per comepotevano, opposte alla condotta di violenza sessuale. Secondo la difesa, gli imputati,dunque, non potevano essere in grado di percepire il dissenso delle giovani ai rapportisessuali che, a detta dei difensori, non era stato estrinsecato.Sul punto, la sentenza d’appello ha argomentato in maniera più che esaustiva facendobuon governo dei principi di diritto ormai radicati nella giurisprudenza della Suprema Corte inmateria di interpretazione del reato di violenza sessuale e consenso.In particolare, la sentenza d’appello è partita dal principio di diritto in base al quale ilconsenso va verificato al momento dell’atto sessuale, a nulla rilevando comportamentiprecedenti della persona offesa.A differenza dell’interpretazione proposta dalle difese, la parte civile evidenzia che non èil dissenso a dover essere esplicito, ma è il consenso che deve essere chiaro ed inequivocosia prima, sia durante il rapporto sessuale (cfr. tra le tante Cassazione penale Sez. IIIsentenza n. 39851 del 26 settembre 2014).Occorre, pertanto, accertare le condizioni delle persone offese al momento del fatto, oveassume rilevanza l’assunzione di sostanze alcoliche, ma anche la condizione di particolarevulnerabilità della vittima al momento del fatto.In particolare, sarebbe pacifico il principio in base al quale la capacità diautodeterminazione e, quindi, di esprimere un valido consenso all’atto sessuale è esclusaquando la vittima si trova in una condizione di inferiorità dovuta all’assunzione di sostanzealcoliche, anche se su base volontaria.5.3. In punto di elemento psicologico del reato, la sentenza di merito fa buon governo deiprincipi di diritto in materia di dolo in merito al reato di violenza sessuale in base ai quali«l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico,consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertàsessuale della persona offesa non consenziente» (cfr. tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 4913del 22/10/2014).Non può dirsi, per stessa ammissione degli imputati, che gli stessi non fossero aconoscenza della condizione di menomazione e di inferiorità in cui versavano le personeoffese al momento dei fatti; erano coscienti dell’impossibilità delle pp.oo. di autodeterminarsinella loro sfera sessuale.5.4. Quanto alla partecipazione del XXXXXXXXXX alla commissione del reato di cuiall’art. 600-ter c.p., la sentenza di secondo grado (che si salda a quella di primo gradotrattandosi di una doppia conforme di merito), ha ampiamente motivato sul ruolo dello stessodi «consapevole protagonista» della realizzazione e diffusione del materialepedopornografico inviato agli amici, facendo ampio riferimento al materiale probatorio in atti.6. In data 20 aprile 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, per ilXXXXXXXX, depositava istanza di differimento per la contemporanea necessità ditrattazione di altro procedimento dinanzi alla Quinta Sezione di questa Corte (n. 1161/2026R.G.), in relazione al quale evidenziava la presenza di un maggior numero di imputaticoinvolti, la restrizione in carcere di quasi la totalità degli stessi e la preventiva notificadell’avviso di fissazione dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato, mentre quello diXXXXXXXXXXXXXXX è inammissibile.2. Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover disattendere la richiesta di rinvio perlegittimo impedimento formulata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA].2.1. Va in proposito rammentato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte,«l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimoimpedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter,comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento nonappena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente leragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c)rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamentedifendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede ilrinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01).Ancora le Sezioni Unite, con la precedente sentenza Fogliani (Sez. U, n. 4708,27/03/1992, Rv. 190828), avevano affermato che «perché l’impegno professionale deldifensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dàluogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 486, comma 5, cod. proc. pen. ènecessario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciutala contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentarel’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga leragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolarenatura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altrocodifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di unsostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare siain quello di cui si chiede il rinvio.2.2. Nel caso in esame, l’istanza di rinvio, oltre a non essere stata tempestivamentecomunicata (l’avviso di fissazione dell’altro procedimento è stato notificato in data 18 marzo2026, mentre quello del presente procedimento in data 24 marzo 2026, giorno in cui ildifensore ha formulato richiesta di trattazione orale, senza dare atto del già notoconcomitante impegno professionale), non indica le ragioni per cui il difensore non puòessere sostituito ex art. 102 cod. proc. pen., né specifica se, nell’altro procedimento, l’istanteè unico difensore (circostanza dedotta solo con riferimento al [OSCURATO:PERSONA]).2.3. L’istanza di rinvio deve essere quindi rigettata.3. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, nelcaso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha«riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità -in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).La presenza di una doppia conforme di merito proietta i suoi effetti anche sui limiti dideducibilità del vizio di travisamento della prova.In tal caso, infatti, il vizio in parola può essere dedotto con il ricorso per cassazionenell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quandoentrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanzeprobatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01).Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifestaevidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01;Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile,tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che iltravisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 -01).Ne deriva l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).A ciò consegue l’inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dalXXXXXXXXXX, nella parte in cui deduce il travisamento della prova documentale, postoche, in tutta evidenza, nel caso in esame le prove sono state esaminate da entrambi i giudicidel merito attraverso una lettura complessiva del compendio acquisito, laddove – al contrario- l’asserito travisamento, nella prospettazione difensiva, si sostanzia in null’altro che nella(inammissibile) sollecitazione a rivalutare, in questa sede, il significato attribuito dai giudicialle prove stesse (in merito all’assenza di consenso, all’assenza di lesioni, al contenuto deimessaggi vocali, video e di testo), operazione conformemente svolta nei due gradi digiudizio attraverso un ragionamento scevro da contraddizioni o manifeste illogicità.4. Tanto premesso, le comuni doglianze difensive, volte a censurare la dedotta mancataesplicitazione di un dissenso ovvero la prestazione di consenso prestato ad inizio seratacome giustificazione dei fatti (primo motivo di entrambi i ricorsi), sono inammissibili.4.1. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato come – in punto di fatto – le sentenze dimerito evidenzino che la diagnosi effettuata presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’ospedale diXXXXXXXXXX di «intossicazione acuta da alcol», resa evidente dall’«eloquio rallentato» edall’«alterato stato mentale», non solo non ha trovato smentita - contrariamente a quantodedotto dai ricorrenti - dalle successive analisi di reparto (il fatto che la giovane non abbiaacconsentito al prelievo ematico non appare di certo dirimente in tal senso), ma al contrarioappare confermata: dalle dichiarazioni delle persone offese (la [OSCURATO:PERSONA] nei messaggidice espressamente di avere «rischiato il coma etilico» e di essere stata «riacchiappata per icapelli», mentre la XXXXXXXXX riferisce che l’amica «stava sdraiata là sul letto … non ce lafaceva a stare in piedi»); dalle dichiarazioni della madre della giovane,[OSCURATO:PERSONA] (secondo cui la ragazza, quando è tornata a casa, appariva «incondizioni pietose, non era lucida, non aveva l’equilibrio, era pallida»); dalla visione edall’ascolto diretto da parte dei giudici di appello del video postato su whatsapp dalXXXXXXXX, in cui la Corte dà atto dell’eloquio trascinato della giovane (constatazione difatto certamente non rivalutabile in sede di legittimità), nonché dai commenti degli stessiappartenenti alla chat denominata «XXXXXX, la verità dei fatti», in cui gli interlocutori (v.pag. 41-42 sentenza di primo grado) chiedono se le ragazze fossero ubriache («bevute») oaddirittura fuori combattimento («K.O.») e danno atto che sembrava che i due le stesserouccidendo («pare che le state a ammazzà, santo Dio»).Entrambe le sentenze di merito hanno quindi correttamente ritenuto che lo stato di«totale obnubilazione» della giovane impedisse la formazione ovvero l’espressione di unvalido consenso.Va infatti ribadito che la libertà sessuale dell’individuo è un diritto inviolabile dell’uomotutelato dall’articolo 2 della Costituzione (v. Corte costituzionale, sentenza n. 561 del 1987:«essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, ildiritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che varicompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadratotra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire»).Tale libertà, che in senso «positivo» si esplica nel diritto di svolgere tutte le pratichesessuali che si desiderano, con il solo limite del rispetto dell’analogo diritto altrui, in senso«negativo» va inteso come diritto a che nessuno possa essere sottoposto ad atti sessualisenza previo consenso (Sez. 3, n. 37173 del 21/10/2025; Sez. 3, n. 31975 del 10/07/2024).Il consenso al compimento di atti sessuali, sia pure non espressamente menzionatodalla attuale norma incriminatrice di cui all’articolo 609-bis del codice penale, costituisceelemento «negativo» della fattispecie, nel senso che un consenso validamente espressoesclude la tipicità del fatto. Corollario di tale impostazione sistematica è che, laddove l’atto sessuale sia compiutonei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione(anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi diespressione di libero consenso, sussiste il reato di violenza sessuale per costrizione.È stato in proposito affermato (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 – 02) che«l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantitàtali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile,nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, commaprimo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all’art. 609-bis,comma secondo, cod. pen.».Con la citata sentenza n. 37173 del 2025, questa Corte ha ribadito che, nel caso di attosessuale compiuto in danno soggetto in stato di incoscienza da assunzione di alcolici estupefacenti, è inammissibile il motivo di ricorso che non si cura di dedurre «se» e «come»sarebbe stato raccolto il consenso della persona offesa, limitandosi ad eccepire, per unverso, l’assenza di prova del «reale stato di incoscienza» della medesima al momento delfatto e, per altro verso, la possibilità che l’imputato non fosse in grado di percepire lo stato diincoscienza della vittima, posto che, come visto, la struttura dei reati contro la libertàsessuale è costruita, sia pure implicitamente, proprio attorno all’assenza di consenso.Inoltre, pacificamente, il consenso deve investire non solo l’an dell’atto sessuale maanche il «tipo» di atto sessuale da compiere e deve perdurare nel corso dell’intero rapportosenza soluzione di continuità (Sez. 3, n. 15334 del 20/11/2012, n.m.; Sez. 3, n. 27252 del05/06/2007, Rv. 237204 – 01), potendosi la revoca del consenso intervenuta «in itinere»desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sez. 3, n. 15010del 11/12/2018, Rv. 275393 – 01).È, inoltre, necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell’atto compie(Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01), elemento di particolare rilevanzasoprattutto quando si discetti – come nel caso in esame - di violenza sessuale «di gruppo».[OSCURATO:PERSONA] evidenzia peraltro - ad colorandum -che, dalla messaggistica scambiata neigiorni che hanno preceduto il fatto, in cui veniva pianificata la serata, la prima sentenza, apagina 28, riporta conversazioni in cui XXXXX e XXXXX parlano delle preferenze diciascuna ragazza per uno dei due ragazzi, elemento che escluderebbe l’intenzione dellegiovani di intrattenere rapporti «di gruppo», ossia con entrambi i giovani; mentre, nellastessa pagina della sentenza di prima cura, a fronte di una non troppo velata avance diXXXXX («te vojo bella carica stasera»), la ragazza, seccamente, rispondeva «Oddio, mache m’hai pijato pe’ nescort?», a smentita di una sicura e preventiva disponibilità delleragazze ad intrattenere rapporti sessuali.4.2. Quanto alla XXXXXXXXX, la stessa giovane (che si è dichiarata «abbastanza»ubriaca, e quindi in grado di proporre una - sia pur confusa - reazione, ma meno dell’amica)riferisce di essere riuscita ad evitare i repentini tentativi di penetrazione sia orale chevaginale posti in essere da entrambi gli imputati (da qualificarsi certamente, posta la naturaerogena degli organi, come «atti sessuali consumati») grazie alla sua residua lucidità.Esemplificativo è il messaggio riportato a pagina 36 della prima sentenza, in cui lagiovane, scrivendo a [OSCURATO:PERSONA], la sorella di XXXXX, precisa che, pur essendo «mezza‘mbriaca», per cui non ricordava tutti i dettagli, ma il «succo» era che aveva tentato dispostare entrambi gli imputati da sopra l’amica e poi [OSCURATO:PERSONA] aveva provato a inserirle ilmembro in bocca e il XXXXXXXXXX in sede vaginale, operazioni cui lei si era opposta.Sul punto va ricordato chela giurisprudenza della Corte è granitica (v. Sez. 3, n. 1559del 19/11/2021, dep. 2022, Pavin, non massimata; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, LaContana, Rv. 277615) nell’affermare che è «sufficiente che l’azione si compia in modoinsidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo(Sez.3,n.6340 del 01/02/2006, Rv.233315) … Deve, quindi, ribadirsi che, in tema di violenzasessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nellaintimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gliaccertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone lamanifestazione di dissenso (Sez.3, n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del18/07/2014, Rv.260985)».La censura proposta dagli imputati è quindi inammissibile.5. Del pari inammissibile è la comune doglianza relativa alla inattendibilità delle personeoffese.In primo luogo, la totale assenza di lucidità della giovane [OSCURATO:PERSONA] induce aritenere sostanzialmente irrilevanti eventuali (e marginali) discordanze nella deposizioni delledue giovani, peraltro ritenute ininfluenti dai giudici di entrambi i gradi del merito, posto che lasostanziale incapacità naturale della [OSCURATO:PERSONA] non può che influire sui suoi ricordi, che laragazza conferma essere assolutamente vaghi, come dei flash.In secondo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha da subito mandato unlungo messaggio alla sorella dell’amica raccontandole i fatti in modo sovrapponibile alla suasuccessiva e reiterata narrazione, sono riscontrate dalla esistenza di lividi nell’interno coscia(la cui origine la ragazza ha detto comunque di non ricordare), dalla diagnosi di ProntoSoccorso dell’amica e dalla fotografia scattata in quei terribili momenti, di cui parla, semprecon [OSCURATO:PERSONA], nel messaggio riportato a pagina 36 della prima sentenza.Né può certo avere efficacia «disarticolante» del materiale probatorio l’«interpretazione»proposta dai ricorrenti di una fotografia, che nelle intenzioni difensive immortalerebbe lagiovane XXXX intenta a praticare una volontaria fellatio a uno degli imputati, posto che lasentenza impugnata (pag. 30), non irragionevolmente - e comunque con una valutazionefattuale - evidenzia come la medesima scena, fotografata da differenti angoli di visuale,restituisse invece la differente interpretazione della ragazza che si china sull’amica pertentare di impedire al XXXXXXXXXX di costringerla a tale pratica (come dalla stessa riferito).Manifestamente infondata è poi la doglianza contenuta a pagina 10 del ricorsoXXXXXXXX, in cui si contesta, quale contraddizione tra le versioni delle due giovani in gradodi inficiarne l’attendibilità complessiva, l’affermazione fatta dalla XXXXXXXXX allaXXXXXXXX di avere subito la «medesima sorte» dell’amica.In primo luogo, in quanto entrambe hanno patito, sia pure in forma differenza, unaviolenza sessuale consumata, non essendo più normativamente distinguibile un rapportopenetrativo da uno non penetrativo (lo stesso ricorrente riferisce, alle pagine 10-11 delricorso, del contenuto di una chat di gruppo in cui la giovane ebbe ad affermare di «esserestata abusata», mentre XXXXX era stata «stuprata»); in secondo luogo in quanto, purammettendosi, in ipotesi, che la XXXXXXXXX abbia inizialmente riferito il falso all’amica,non appare tacciabile di illogicità la motivazione addotta dalla sentenza impugnata a pagina39, secondo cui sarebbe ben possibile che tale decisione sia stata presa nell’immediatezzaper «empatica condivisione» con l’amica che aveva subito un trauma così profondo, salvopoi riferire il vero agli inquirenti e al giudice, ridimensionando la portata della violenza patita.Analogamente, la circostanza del mancato rinvenimento di tracce genetichericonducibili al [OSCURATO:PERSONA] nei campioni di liquidi biologici prelevati in ospedale dalle zoneintime della [OSCURATO:PERSONA], non appare in alcun modo idonea ad inficiare l’attendibilità delnarrato delle giovani, posto che, come evidenziato a pagina 28 della sentenza gravata, laragazza ha riferito ai sanitari dell’ospedale che la violenza sessuale ripetuta, medianterapporti orali e vaginali, era stata compiuta «sia con presidio contraccettivo (condom) chesenza», mentre, sotto altro profilo, la prima sentenza a pagina 37 riporta il contenuto delmessaggio inviato da XXXX a [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto alle ore 4,50, in cui la ragazza,rispondendo alla esplicita richiesta della sorella gemella di XXXXX, rispondeva che all’iniziol’avevano ma a un certo punto XXXXX non lo aveva più.La deduzione difensiva secondo cui le ragazze avrebbero inventato una storiacalunniosa per giustificare, con le rispettive famiglie, la decisione di trascorrere una «nottebrava», è, poi, manifestamente infondata.Essa, infatti, trova smentita nella pacifica circostanza che le due giovanissime (unadelle quali, come detto, in stato di intossicazione acuta da alcol) durante lo svolgimento deifatti sono state sempre in compagnia degli imputati e poi sono state riaccompagnate a casa(rectius: in strade vicine alle loro rispettive abitazioni) separatamente e in momenti diversidai due giovani, e ciononostante hanno reso, sin dall’inizio, dichiarazioni sovrapponibili inmerito allo svolgimento dei fatti, circostanza che esclude in radice ogni possibilità di previoconcerto tra le due.6. Il secondo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, relativo all’elemento psicologicodel reato, è manifestamente infondato.6.1. Quanto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], appare ineccepibile la motivazionedella sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che la persona in stato di incapacitàpsicofisica di esprimere un valido consenso, anche in caso di assunzione volontaria disostanze alcoliche, con conseguente correttezza della motivazione secondo cui il dolo noninclude la coscienza e volontà dell’illiceità penale del fatto, ma solo la volizione del suo fattotipico, e pertanto, non può certo scusare una eventuale ignorantia legis, posto che entrambigli imputati sono soggetti adulti, scolarizzati e inseriti nella società civile, certamente in gradodi comprendere il disvalore delle loro azioni.A tale considerazione va aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto dichiarato dallaXXXXXXXXX, pur versando in condizioni tali da non consentirle di opporre resistenza,avrebbe reiteratamente chiesto ai due giovani di non toglierle le mutandine, così esprimendoun chiaro dissenso, restato, tuttavia, inascoltato.6.2. Analoghe consideraz ioni va lgono in re laz ione a l la g iovaniss imaXXXXXXXXXXXXX, della cui attendibilità si è detto, la quale ha lucidamente ripercorso glieventi e ricostruito in modo chiaro le condotte dei due imputati.6.3. In punto di diritto, va evidenziato come, secondo l’orientamento assolutamentemaggioritario in giurisprudenza, l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non èconfigurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consensocostituisce requisito, ancorché implicito, della fattispecie, e l’errore si sostanzia, pertanto, inun errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 7873/2022, cit.; Sez. 3, Sentenza n.20780 del 19/03/2019, Santana, n.m.; Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074 – 01; Sez.3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 - 01).In senso analogo, Sez. 3, Sentenza n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 – 01, haprecisato che «è irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ovequesto non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di unvalido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenutoespressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promanantidalla parte offesa».Altro orientamento, invero decisamente minoritario, sostiene invece che l’errore sul«dissenso» rileva come errore di fatto, sicché sarebbe, teoricamente, configurabile, maincombe sull’imputato l’onere fornire la prova del relativo assunto (Sez. 3, n. 3326 del25/11/2021, dep. 2022, P., Rv. 282715 - 01), onere cui – in ogni caso - gli odierni ricorrentinon si sono attenuti, con conseguente inammissibilità della doglianza.7. Esaurito il vaglio dei motivi comuni di censura, il [OSCURATO:PERSONA] può ora passare all’esamedei motivi di ricorso formulati dai singoli ricorrenti.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte infondato e in parte inammissibile.8.1. La doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante delcontributo di minima importanza alla violenza sessuale di gruppo è inammissibilmentereiterativa di analoga doglianza, motivamente disattesa dalla sentenza impugnata.Per costante giurisprudenza, la circostanza in parola può essere riconosciuta nel solocaso in cui l’apporto del concorrente, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, siastato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tuttotrascurabile nell’economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a talfine, la minore efficienza causale della condotta dell’agente rispetto a quelle degli altriconcorrenti (Sez. 4, n. 10649 del 24/01/2024, G., Rv. 285972 – 01; Sez. 3, n. 38616 del10/04/2017, P., Rv. 270993 – 01; Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, M., Rv. 259939 – 01).La Corte territoriale ha escluso, in fatto, tale circostanza con motivazione immune dacensure, avendo ritenuto che lo stesso abbia avuto un ruolo egemone nell’organizzazionedella serata, sia stato pervicace sostenitore dell’incontro con le minori, abbia messo adisposizione la sua abitazione e sia stato egli stesso autore materiale delle condotte diviolenza sessuale contestate.8.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento della diminuente del fatto di minoregravità è infondato.Come noto, sia nell’ipotesi della violenza sessuale quanto in quella degli atti sessualicon minorenne, è necessaria, invece, una valutazione globale del fatto in cui assumonorilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e lecondizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre, ai fini delsuo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (tra letante, Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022. dep. 2023, B., Rv. 284203 01 e Sez. 3, n. 50336 del10/10/2019, L., Rv. 277615-01).La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui nonprevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura noneccedente i due terzi, contraddicendo la sedimentata giurisprudenza della Corte dicassazione, che aveva sempre affermato che la circostanza di cui all’art. 609-bis, terzocomma cod. pen., non fosse analogicamente applicabile, perché ontologicamenteincompatibile, alla violenza sessuale di gruppo (si veda per tutte, Sez. 3, n. 4913 del22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262471 – 01).Tuttavia, si è recentemente osservato (Sez. 3, n. 8013 del 12/02/2026, R., nonmassimata) che «la latitudine normativa della disposizione censurata, idonea a coinvolgereuna vasta gamma di condotte dal disvalore diversificato, e l’eccessiva asprezza del minimoedittale, passato a otto anni di reclusione, in seguito alla novella della legge n. 69 del 2019,hanno indotto i Giudici delle leggi a introdurre un temperamento al trattamento sanzionatorio,sia pure con la cautela dovuta alla particolare gravità della lesione e al maggiore trauma cheuna violenza sessuale di gruppo può cagionare nella sfera di autodeterminazione dellalibertà sessuale della vittima».La Corte costituzionale ha quindi precisato che il parametro di valutazione del fatto diminore gravità è pur sempre quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per gli art.609-bis e 609-quater cod. pen., con la particolarità, però, che l’applicazione in concreto ditale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvaloresignificativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fattoconforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sullalibertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la qualesubisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto alcaso di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen.8.3. Ciò posto, va tuttavia evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3,n. 34588 del 23/05/2024, B., Rv. 286901 – 02, relativa all’applicazione della sentenza dellaCorte costituzionale n. 91 del 2024, che ha esteso tale circostanza attenuante in parola alreato di pedopornografia) ritenga che l’attenuante in parola possa essere riconosciuta acondizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, ictuoculi, la configurabilità stessa della diminuente speciale laddove dalla sentenza impugnata;al contrario, laddove emergano elementi schiaccianti di gravità del fatto, essi precludono larivalutazione del merito di tale sopravvenienza favorevole all’imputato.In sostanza, la motivazione sulla gravità del fatto potrebbe contenere, in concreto, unamotivazione implicita sulla non minore gravità del fatto.Tale è il caso in esame.A pagina 46 della sentenza impugnata, i giudici di appello escludono la concedibilitàdelle circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione della incensuratezza degliimputati) in giudizio di prevalenza con l’aggravante dell’abuso delle condizioni di inferioritàdella vittima, le modalità del fatto, «la particolare invasività degli atti compiuti (consistiti nellacontemporanea e reiterata penetrazione orale e vaginale da parte dei predetti), l’intensità deldolo la deprecabile violazione dell’intimità cui, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] fu ulteriormentesottoposta (ripresa con il telefono dal [OSCURATO:PERSONA] mentre il XXXXXXXXXX la stuprava) conconseguente sottoposizione al ludibrio dei partecipanti alla chat con i quali il XXXXXXXXcondivideva il video pedopornografico, il danno esistenziale e morale cagionato alle partilese, l’assenza di sincera resipiscenza da parte degli imputati, tesi, di contro, a giustificare leproprie condotte in ragione dell’assoluta “disinvoltura” con cui le due ragazze, minorenni ecertamente immature, ebbero ad approcciarsi a quella serata, deliberatamente ignorandoneil successivo rifiuto ovvero il consenso “viziato” a fronte della ritenuta iniziale “disponibilità”irragionevolmente ma pervicacemente desunta dal sol fatto per cui le predette avesseroacconsentito, quella sera, a una uscita “a quattro”».Trattasi di motivazione che, evidenziando la particolare gravità del fatto commesso, sipone in termini decisamente incompatibili con la susssistenza dell'attenuante della minoregravità.8.4. La doglianza relativa alla responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 600-ter cod.pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativa di analoga censura motivatamentedisattesa a pagina 43 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea come dalle chatintercorse tra gli imputati e da quelle intercorse tra loro e gli appartenenti al gruppo«XXXXXX, la verità dei fatti», emerga chiaramente come sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a realizzaree caricare in chat il materiale pedopornografico, per cui la doglianza è meramenteesplorativa e generica.8.5. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamenteinfondato.8.5.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inregime di prevalenza sulla residua aggravante, va in primis rammentato che, secondoquesta Corte (Sez. 4, n. 46217 del 05/11/2019, Fonseca, n.m.; Sez. 1, n. 44528 del25/09/2018, dep. 2019, Abulaiha, Rv. 277148 – 03; Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014,Cavicchi, 260627 – 01; Sez. 3, n. 4956 del 17/12/1999, dep. 2000, Della Vecchia, Rv.216587 - 01) le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdottecon la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesidi concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modificadel giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsiefficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimoedittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con laconseguenza che, ove questa situazione non ricorra (come nel caso in esame), perché ilgiudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza dellegeneriche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione dellasanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto dimotivazione.In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema dibilanciamento di circostanze eterogenee, le statuizioni relative al giudizio di comparazionetra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio dimerito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersiquella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idoneaa realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024,Petricone, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenzan. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale giustifica (non certo illogicamente) il mancatoriconoscimento delle generiche in regime di prevalenza alla luce della particolare gravità delfatto, come visto al par. 7.1, cui si rimanda.8.5.2. Quanto alla dosimetria della pena, il motivo è inammissibile.La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agliaumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen..Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua»,«pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).Nel caso di specie, applicare – ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuantigeneriche alla contestata aggravante - una pena base di anni 8 di reclusione, a fronte di unacornice edittale compresa tra 8 e 14 anni di reclusione, ritenuta «congrua e proporzionata»alla suddetta gravità dei fatti, non presenta di certo alcun profilo di manifesta illogicità.8.5.3. Analogamente, i contenuti aumenti per la continuazione (pari ad anni 1 per laviolenza commessa in danno della XXXXXXXXX e di 6 mesi per la produzione di materialepedopornografico) non appaiono in alcun modo viziati.In proposito, il [OSCURATO:PERSONA] non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del24/06/2021, Pizzone (Rv. 282269 - 01), secondo cui «ove riconosca la continuazione trareati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare emotivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visionemultifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poirichiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, che una volta ancorahanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite).Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di penaprevisti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di«proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che,in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questoe il principio di proporzione).Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena,che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantumnecessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo ilquale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che almassimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersimotivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n.6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.256464).E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelliritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza delcalcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base equelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, nonmassimata sul punto).Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n.8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Pizzone), secondo cuiè necessario che:1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.;2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflessoanche della relazione interna agli illeciti accertati.Parametri di valutazione, tutti, rispettati nella sentenza in scrutinio.Gli aumenti operati hanno rispettato il perimetro segnato dalla giurisprudenza e nonappaiono pertanto censurabili in quanto costituiscono non irragionevole esercizio del poterediscrezionale conferito al giudice dagli articoli 132 e 133 cod. pen...9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.9.1. Il motivo di ricorso relativo alla dedotta insussistenza del concorso nel reato diproduzione di materiale pedopornografico è inammissibile per genericità.Come correttamente rilevato a pagina 43 della sentenza impugnata, dai contenuti dellachat denominata «XXXXXX la realtà dei fatti» (il cui nome stesso sembra richiamare il nomedi battesimo dell’imputato) e dalle dichiarazioni degli stessi appartenenti alla stessa, emergecome i due imputati fossero adusi a esaltare le proprie gesta erotiche con gli amici; daicommenti profferiti dai giovani, poi, emergerebbe – secondo una valutazione nonmanifestamente illogica - la piena consapevolezza del XXXXXXXXXX di essere ripreso.[OSCURATO:PERSONA] non può non evidenziare in proposito come dagli atti emerga la curacertosina nella organizzazione della serata da parte dei due imputati, che, dapprima,convincono le due giovanissime a disertare la serata in discoteca; poi, escludono dallaserata gli amici delle ragazze per organizzare una serata «a quattro» (v. pag. 33 della primasentenza, nonché il messaggio riportato a pag. 30 della stessa, in cui XXXXX invita XXXXXa chiamare l’amica XXXXXXX e tutti gli altri per dire loro «che stai a casa»); quindi, dirottanola serata dalla discoteca affollata a casa di [OSCURATO:PERSONA], assicurandosi che le ragazzebevessero alcolici (v. i messaggi riportati a pag. 26 della prima sentenza); ancora,commentano le difficoltà organizzative in modo da lasciare chiaramente intendere che sitrattasse di una vera e propria ragnatela, intessuta per portare le due giovani prede aconsumare una notte a contenuto sessuale (si vedano i messaggi scambiati tra i dueimputati, contenuti a pagina 20 della sentenza impugnata - ove si ricapitolano i motivi diappello del [OSCURATO:PERSONA] - in cui, in primo luogo, le due ragazze vengono ridotte a una mera«pratica»; poi, si dice chiaramente che tutto verteva attorno a una «scopata, che poi nun sesa manco se la famo», per cui forse sarebbe stato preferibile utilizzare una prostituta presa avia XXXXXXXXXXXXXXXXX); infine, postano in chat i loro trofei.Del resto, il [OSCURATO:PERSONA], resosi evidentemente conto della gravità del fatto, invita (il 15agosto 2023, ore 4,12) il XXXXXXXXXX a «cancellare tutto» dalla chat (v. pag. 40 dellasentenza GUP).Il ricorrente non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, destinando così ilmotivo di ricorso all’inammissibilità.9.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichein prevalenza sulla contestata aggravante è manifestamente infondato per le ragioni indicateal par. 7.3.1, cui si rimanda.10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece dichiarato inammissibile. Alla declaratoriadell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese delprocedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello stato.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.