CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20956/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la casa del [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente e del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tacito n.- ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche dísgiuntamente dall'Avv, [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ivrea e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5 - controrícorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 667/17 depositata il 18 aprile 2017 Udita la relazione svolta nella udienza del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia Territoriale per la casa del [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso dell'Imu per l'anno 2012; - il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modifiche in I. n. 214 del 2011, con l'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modifiche in I. n. 27 del 2012 e con il d.m. n. 200 del 2012; contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la spettanza dell'esenzione dal pagamento dell'Imu in capo alla ricorrente, ritenendo ostativo il mancato utilizzo diretto da parte della stessa degli immobili. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modifiche in I. n. 214 del 2011, con l'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modifiche in I. n. 27 del 2012 e con il d.m. n. 200 del 2012; contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la spettanza dell'esenzione dal pagamento dell'Imu in capo alla ricorrente, ritenendo il riconoscimento della piena esenzione dall'imposta incompatibile con la previsione di una semplice detrazione di imposta di C 200,00, contenuta nell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modifiche in I. n. 214 del 2011. Nel medesimo motivo lamenta la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di quello di capacità contributiva fissato nell'art. 53 Cost. da parte della normativa regolatrice dell'Imu 2012, nella misura in cui fosse riconosciuto alla stessa ricorrente solo il diritto alla detrazione, in luogo dell'esenzione. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. del d.l. n. 102 del 2013, conv. in I. 124 del 2013, dellidell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 1 e 3 della I. n. 212 del 2000, nella parte in cui è stata applicata alla fattispecie con effetto retroattivo la disciplina di imposta successiva al 2012, ai fini dell'imponibilità Imu. 4. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con conseguente rinuncia al rimborso del credito oggetto del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il comune, si è costituito con controricorso e ha depositato memoria chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. 5. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. L'avvocato della ricorrente, munito di ordinanza emessa del presidente della ricorrente (n. 35 del 12 luglio 2021), in corso di causa, ha presentato un'istanza con cui ha dichiarato di volere rinunciare al giudizio. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo e non richiede l'accettazione delle controparti, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità l'art. 306, comma 1, c.p.c. Tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina, inoltre, il venire meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 10140/2020, Rv. 657723 - 01, Sez. 5, n. 11033/2019, Rv. 653545 - 01). A norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass. n. 3876/2010, Rv. 611473 - 01, n. 2259/2013, Rv. 625136 - 01, n. 14782/2018, Rv. 649019 - 01).Nel caso di specie l'atto di rinuncia è stato correttamente notificato al controricorrente, il quale ha chiesto con memoria in ogni caso la condanna alle spese. 5.1. Deve essere applicato al caso in esame il principio di legittimità, secondo cui, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 22/05/2020, Rv. 657640 - 01). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio in ragione di recenti pronunce di legittimità, secondo cui ai fini dell'esenzione dell'imposta sugli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'anno di imposta 2012 e alla relativa normativa sull'IMU sperimentale, oltre alla natura non commerciale dell'ente permane, .quale requisito insuperabile, ai fini dell'esenzione, l'utilizzo dell'immobile da parte dell'ente. La recente formazione dell'indirizzo di legittimità ora richiamato giustifica la compensazione delle spese del giudizio. p.q.m. La Corte dichiara l'estinzione del giud