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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 32051/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Salerno, adito ex art.309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.I.P. del locale Tribunale, che aveva disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di concorso in estorsione pluriaggravata - capo 49 delle imputazioni provvisorie) deducendo plurimi vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale, dopo aver delineato, fino a pag. 15 dell'ordinanza impugnata, il contesto associativo di tipo mafioso di riferimento come emergente dall'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p., e sintetizzato i motivi di riesame, ha ritenuto (pagg. 16 e seguenti dell'ordinanza impugnata) che sussistessero gravi indizi di commissione dell'estorsione in contestazione, ma non anche del fatto che il Falanga ne fosse l'esattore.

1.1. Il P.M. ricorrente lamenta omessa valutazione degli elementi offerti a fondamento della richiesta di emissione della misura coercitiva in danno dell'indagato e travisamento di elementi indiziari decisivi, valorizzando il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli, secondo i quali il Falanga avrebbe provveduto a riscuotere, per conto del sodalizio di riferimento, la somme richieste alle vittime delle estorsioni, e ciò avrebbe, quindi, fatto anche in riferimento alla estorsione de qua.

1.1.1. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli, anche all'indirizzo del Falanga, non è stata messa in dubbio dal Tribunale: da tale valutazione potrebbe conseguire l'affermazione che il Falanga, in quanto soggetto cui il sodalizio di tipo mafioso di riferimento aveva affidato la riscossione delle somme richieste ai titolari degli esercizi commerciali operanti nel territorio assoggettati ad estorsione, avesse riscosso anche quanto richiesto alla vittima di quella di cui al capo 49 delle imputazioni provvisorie.

Trattasi, peraltro, di attività fungibile che ben potrebbe esser stata occasionalmente essere stata affidata dal sodalizio a soggetto diverso dal Falanga.

1.2. Nondimeno, una conferma specifica dell'assunto del P.M. sembrerebbe potersi trarre anche da una conversazione intercettata in data 31/03/2018.

1.2.1. Quest'ultimo elemento sembra essere stato immotivatamente non considerato dal Tribunale: invero, la conversazione valorizzata dal P.M. ricorrente sembrerebbe lasciar intendere che il Falanga avesse svolto il suo compito di esattore anche specificamente in riferimento alla estorsione de qua.

2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà l'evidenziata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Salerno, adito ex art.309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.I.P. del locale Tribunale, che aveva disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di concorso in estorsione pluriaggravata - capo 49 delle imputazioni provvisorie) deducendo plurimi vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale, dopo aver delineato, fino a pag. 15 dell'ordinanza impugnata, il contesto associativo di tipo mafioso di riferimento come emergente dall'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p., e sintetizzato i motivi di riesame, ha ritenuto (pagg. 16 e seguenti dell'ordinanza impugnata) che sussistessero gravi indizi di commissione dell'estorsione in contestazione, ma non anche del fatto che il Falanga ne fosse l'esattore. 1.1. Il P.M. ricorrente lamenta omessa valutazione degli elementi offerti a fondamento della richiesta di emissione della misura coercitiva in danno dell'indagato e travisamento di elementi indiziari decisivi, valorizzando il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli, secondo i quali il Falanga avrebbe provveduto a riscuotere, per conto del sodalizio di riferimento, la somme richieste alle vittime delle estorsioni, e ciò avrebbe, quindi, fatto anche in riferimento alla estorsione de qua. 1.1.1. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli, anche all'indirizzo del Falanga, non è stata messa in dubbio dal Tribunale: da tale valutazione potrebbe conseguire l'affermazione che il Falanga, in quanto soggetto cui il sodalizio di tipo mafioso di riferimento aveva affidato la riscossione delle somme richieste ai titolari degli esercizi commerciali operanti nel territorio assoggettati ad estorsione, avesse riscosso anche quanto richiesto alla vittima di quella di cui al capo 49 delle imputazioni provvisorie. Trattasi, peraltro, di attività fungibile che ben potrebbe esser stata occasionalmente essere stata affidata dal sodalizio a soggetto diverso dal Falanga. 1.2. Nondimeno, una conferma specifica dell'assunto del P.M. sembrerebbe potersi trarre anche da una conversazione intercettata in data 31/03/2018. 1.2.1. Quest'ultimo elemento sembra essere stato immotivatamente non considerato dal Tribunale: invero, la conversazione valorizzata dal P.M. ricorrente sembrerebbe lasciar intendere che il Falanga avesse svolto il suo compito di esattore anche specificamente in riferimento alla estorsione de qua. 2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà l'evidenziata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att
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