Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 12652/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3872-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 312/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’acquisto per usucapione, in loro favore, di un appartamento sito in Massafra (TA).

Esponevano di esser stati immessi nel possesso del bene per effetto di scrittura privata del 2.9.1988, intercorsa con il convenuto, con la quale era stato convenuto il trasferimento dell’immobile, con impegno delle parti di stipulare l’atto pubblico di compravendita entro i trenta giorni successivi; di aver integralmente saldato il prezzo pattuito; che nonostante il decorso del termine non era mai stato rogato l’atto notarile.

Si costituiva il convenuto, non opponendosi alla domanda e confermando la ricostruzione in fatto proposta dagli odierni ricorrenti.

Con ordinanza n. 906 del 26.2.2005 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Con la sentenza impugnata, n. 312/2018, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1146 c.c. ed 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda, senza esaminarne nel merito la fondatezza.

I ricorrenti evidenziano che il convenuto, nel costituirsi, non aveva contestato la fondatezza della domanda, onde il giudice di merito avrebbe dovuto accoglierla, essendo stato dimostrato che i primi avevano posseduto l’immobile per oltre vent’anni, precisamente dal 2.9.1988.

La Corte di Appello, al contrario, ha rigettato il gravame avverso la decisione di prime cure, argomentando che il convenuto, non essendosi opposto all’accertamento dell’acquisto per usucapione del bene de quo, non si sarebbe certamente opposto neppure alla stipula del rogito notarile (cfr. pag. 6 della sentenza).

Pertanto, ha escluso l’interesse dell’odierno ricorrente ad agire, relativamente alla domanda di usucapione ordinaria, escludendo altresì la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione abbreviata, sul presupposto che il contratto non costituisse titolo idoneo al trasferimento della proprietà del bene che ne costituiva oggetto.

La censura non tiene conto del fatto che sia la sentenza impugnata, che gli stessi ricorrenti, ricostruiscono la vicenda negoziale di cui è causa in termini di trasferimento “definitivo ” della proprietà di un immobile.

La Corte distrettuale ha pertanto escluso la ricorrenza del requisito dell’altruità della res ed ha di conseguenza dichiarato il difetto di interesse degli odierni ricorrenti ad ottenere una pronuncia di accertamento dell’usucapione in relazione ad una cosa già di loro proprietà.

Ha poi esaminato la domanda anche in riferimento all’art. 1159 c.c., escludendone i presupposti per difetto di un titolo idoneo debitamente trascritto.

La domanda di accertamento dell’usucapione, dunque, è stata esaminata, e disattesa, sia con riferimento all’art. 1158 c.c., che con riguardo all’ipotesi di cui all’art.1159 c.c.

Soltanto nell’esposizione in fatto del ricorso per cassazione, i ricorrenti propongono la lettura della convenzione del 2.9.1988 –in precedenza interpretata, come emerge anche dalla sentenza impugnata, sub specie di contratto definitivo di compravendita – i n termini di contratto preliminare, senza tuttavia dedurre tale ricostruzione nell’ambito della censura.

Quest’ultima, peraltro, difetta anche del necessario grado di specificità, poiché i ricorrenti non trascrivono neppure la scrittura in esame, neanche nei suoi punti salienti.

Il ricorso, di conseguenza, va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3872-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 312/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’acquisto per usucapione, in loro favore, di un appartamento sito in Massafra (TA). Esponevano di esser stati immessi nel possesso del bene per effetto di scrittura privata del 2.9.1988, intercorsa con il convenuto, con la quale era stato convenuto il trasferimento dell’immobile, con impegno delle parti di stipulare l’atto pubblico di compravendita entro i trenta giorni successivi; di aver integralmente saldato il prezzo pattuito; che nonostante il decorso del termine non era mai stato rogato l’atto notarile. Si costituiva il convenuto, non opponendosi alla domanda e confermando la ricostruzione in fatto proposta dagli odierni ricorrenti. Con ordinanza n. 906 del 26.2.2005 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Con la sentenza impugnata, n. 312/2018, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1146 c.c. ed 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda, senza esaminarne nel merito la fondatezza. I ricorrenti evidenziano che il convenuto, nel costituirsi, non aveva contestato la fondatezza della domanda, onde il giudice di merito avrebbe dovuto accoglierla, essendo stato dimostrato che i primi avevano posseduto l’immobile per oltre vent’anni, precisamente dal 2.9.1988. La Corte di Appello, al contrario, ha rigettato il gravame avverso la decisione di prime cure, argomentando che il convenuto, non essendosi opposto all’accertamento dell’acquisto per usucapione del bene de quo, non si sarebbe certamente opposto neppure alla stipula del rogito notarile (cfr. pag. 6 della sentenza). Pertanto, ha escluso l’interesse dell’odierno ricorrente ad agire, relativamente alla domanda di usucapione ordinaria, escludendo altresì la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione abbreviata, sul presupposto che il contratto non costituisse titolo idoneo al trasferimento della proprietà del bene che ne costituiva oggetto. La censura non tiene conto del fatto che sia la sentenza impugnata, che gli stessi ricorrenti, ricostruiscono la vicenda negoziale di cui è causa in termini di trasferimento “definitivo ” della proprietà di un immobile. La Corte distrettuale ha pertanto escluso la ricorrenza del requisito dell’altruità della res ed ha di conseguenza dichiarato il difetto di interesse degli odierni ricorrenti ad ottenere una pronuncia di accertamento dell’usucapione in relazione ad una cosa già di loro proprietà. Ha poi esaminato la domanda anche in riferimento all’art. 1159 c.c., escludendone i presupposti per difetto di un titolo idoneo debitamente trascritto. La domanda di accertamento dell’usucapione, dunque, è stata esaminata, e disattesa, sia con riferimento all’art. 1158 c.c., che con riguardo all’ipotesi di cui all’art.1159 c.c. Soltanto nell’esposizione in fatto del ricorso per cassazione, i ricorrenti propongono la lettura della convenzione del 2.9.1988 –in precedenza interpretata, come emerge anche dalla sentenza impugnata, sub specie di contratto definitivo di compravendita – i n termini di contratto preliminare, senza tuttavia dedurre tale ricostruzione nell’ambito della censura. Quest’ultima, peraltro, difetta anche del necessario grado di specificità, poiché i ricorrenti non trascrivono neppure la scrittura in esame, neanche nei suoi punti salienti. Il ricorso, di conseguenza, va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 12652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris