CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1959
Cassazione n. 21215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1959 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA€1-ate-awiso-a4-1-e-pert i; C----41-17 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nell'ambito del procedimento n. 12605/23/44 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 328 cod. peri., impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Genova, competente ex art. 11 cod. proc. pen. ha disposto l'archiviazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen.. 2. Il ricorrente censura il contenuto del provvedimento deducendo vizi di motivazione e plurime violazioni di legge. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano sia perché proposto personalmente sia perché formulato avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. 4. ertsi. che,4 sensi dell'art. 613 cod. proc. peri., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esseré sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di C Agi" Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen. 5. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum prevede, inoltre, che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del40 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d