CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1992
Cassazione n. 34282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 30 marzo 2023, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione in executivis non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA] e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2017 e il 2020, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Mouadine, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 lug