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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 23734/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteksentitc le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 4he ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza resa il 16 gennaio 2025 dal Tribunale di L'Aquila che ha rigettato la richiesta di riesame, avanzata nell'interesse dell'indagato, ed ha confermato il provvedimento con cui, in data/19 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto la custodia in carcere.

2. Con un unico motivo si deduce violazione di legge per nullità dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Pescara che non aveva effettuato alcuna valutazione in ordine agli elementi forniti dalla difesa e specificamente di quanto esposto dall'indagato nel corso del suo interrogatorio, affermandosi che il Tribunale del riesame non può sanare detta omessa valutazione del Gip.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di "elementi forniti dalla difesa", da valutare nell'ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287275).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha rilevato come la mancanza invocata dalla difesa non sussista: l'indagato, infatti, non aveva esposto elementi a proprio favore che ne facessero venire meno la responsabilità, ma al contrario si era limitato a rendere confessione accompagnata da dichiarazione accusatoria verso terzi.

Del tutto congrua appare pertanto la motivazione del Tribunale, secondo cui, sotto il profilo della gravità indiziaria, non è stato omesso alcun elemento a favore relativo alla posizione dell'indagato.

Non si tratta, pertanto, di un'integrazione sanante dell'omessa valutazione da parte del Gip, ma della ragione per la quale non vi è stata alcuna omessa valutazione nel senso invocato dalla difesa.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteksentitc le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 4he ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza resa il 16 gennaio 2025 dal Tribunale di L'Aquila che ha rigettato la richiesta di riesame, avanzata nell'interesse dell'indagato, ed ha confermato il provvedimento con cui, in data/19 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disposto la custodia in carcere. 2. Con un unico motivo si deduce violazione di legge per nullità dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Pescara che non aveva effettuato alcuna valutazione in ordine agli elementi forniti dalla difesa e specificamente di quanto esposto dall'indagato nel corso del suo interrogatorio, affermandosi che il Tribunale del riesame non può sanare detta omessa valutazione del Gip. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di "elementi forniti dalla difesa", da valutare nell'ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 47593 del 15/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287275). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha rilevato come la mancanza invocata dalla difesa non sussista: l'indagato, infatti, non aveva esposto elementi a proprio favore che ne facessero venire meno la responsabilità, ma al contrario si era limitato a rendere confessione accompagnata da dichiarazione accusatoria verso terzi. Del tutto congrua appare pertanto la motivazione del Tribunale, secondo cui, sotto il profilo della gravità indiziaria, non è stato omesso alcun elemento a favore relativo alla posizione dell'indagato. Non si tratta, pertanto, di un'integrazione sanante dell'omessa valutazione da parte del Gip, ma della ragione per la quale non vi è stata alcuna omessa valutazione nel senso invocato dalla difesa.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
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