CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzo pe c per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 27 ottobre 2022, n. 4667/1/2022; [OSCURATO:PERSONA] P.R.G. ART. 36 D.L. N. 223/2006 CONV., [OSCURATO:PERSONA].,DA L. 248/2006 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di erede legittimo della defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 27 ottobre 2022, n. 4667/1/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto la revocazione straordinaria della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 564/32/1999 – quest’ultima, in relazione al l’impugnazione dell’avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale , nonché della maggiore INVIM , portante il n. 28519 , per l’importo complessivo di £ 458.459.000 (con i relativi accessori), da parte dell’Ufficio del Registro di Roma sulla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Roma il 19 giugno 1996, n. 2288, per l’accertamento dell’usucapione di un terreno sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] e censito in catasto con la particella 32 del folio 759 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rettificandosi il valore del predetto immobile da £ 10.000,00 (in base alla dichiarazione fattane dagli usucapienti l’11 dicembre 1996) a £ 2.117.000.000, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo il valore imponibile a £ 1.000.000.000 e rideterminando le imposte nella misura complessiva di £ 159.000.000 (con i relativi accessori) - , dopo la cassazione con rinvio , prima, della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 12 febbraio 2009, n. 35/4/2009, da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 27 novembre 2015, n. 24260,e, poi, della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 21 dicembre 2016, n. 8958/2016, da parte dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 9 novembre 2021, n. 32623, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittimo della defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con l’acquiescenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ) nei confronti d e ll’Agenzia delle Entrate nei confronti di avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’8 febbraio 2007, n. 427/28/2006, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Quest’ultima sentenza, che medio tempore era passata in giudicato, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3), cod. proc. civ. e 64, n. 2), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, adducendo –sulla base di certificato di destinazione urbanistica e di perizia stragiudiziale da parte di tecnico di loro fiducia -la conoscenza postuma della inclusione del terreno in un’area naturale protetta (in forza di delibera adottata dal Consiglio Comunale di Roma il 29 maggio 1997, n. 92, sul c.d. “ piano delle certezze”, che non era stato ancora approvato dalla Regione Lazio) e la sopravvenienza della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 623/5/2003 in senso favorevole al coobbligato [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo. 3. Il giudice di appello ha conferma to l’inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria – che era stata rilevata dal giudice di prime cure, ritenendo che il valore venale del terreno fosse stato correttamente rideterminato dall’amministrazione finanziaria in relazione all’anno 1996, essendo irrilevante la successiva variazione del piano regolatore generale - sul rilievo che i l mutamento di destinazione urbanistica del terreno fosse successivo alla pronuncia della sentenza accertativa dell’usucapione e non potesse influire sulla liquidazione delle imposte sull’atto giudiziario. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia: «1. (Art. 360 cpc nn. 3 e 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 384 2◦ co., 395 n. 3 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, DL n. 223 del 04/07/2006 nonché, quanto alla stessa norma, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; per avere ritenuto, disapplicando totalmente il principio di diritto affermato nella sentenza di rinvio, che la delibera delle certezze del 29/05/1997, giàprima della emanazione della predetta legge interpretativa (fatto a sua volta ignorato), possedesse il carattere di “decisività”di cui al n. 3 dell’art. 395 cpc e che, pertanto, questo carattere fosse facilmente conoscibile dalle ricorrenti; da ciò è stata erroneamente desunta la tardività colposa della ricerca effettuata dalle ricorrenti circa lo stato giuridico dei terreni di cui trattasi, mentre, al contrario, la effettiva immutazione di tale stato e la correlativa cessazione dell’ignoranza delle ricorrenti sono intervenute, con effetto retroattivo, solo all’esito dell’emanazione della legge interpretativa e successivamente alla domanda di revocazione». 2.1Il predetto motivo è infondato. 2.2 Secondo il giudice di legittimità ( Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32623): «Questa Corte, con la ricordata sentenza 24260/2015 aveva demandato alla CTR di rispondere motivatamente alla tesi delle ricorrenti «che la variante di piano adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 29-5-1997, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza di usucapione ma prima della sentenza della cui revocazione si discuteva ... fosse o meno evento rilevante nell'ottica di cui all'art.395, n.3, cod. proc. civ.»; La CTR ha implicitamente risposto in senso negativo dicendo che l'evento rilevante era (un evento) successivo alla sentenza impugnata («...l'attribuzione dell'area a naturale protetta può farsi risalire in epoca successiva rispetto alla decisione di cui si discute»), con parimenti implicito ma inequivoco riferimento alla approvazione della variante da parte della Regione. Questa affermazione è errata posto che secondo l'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 stabilisce (per quanto interessa) che ai fini dell'imposta di registro l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi e che, come questa Corte ha più volte precisato la disposizione «è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore» (tra altre, Cass.n.27077 del 19/12/2014 anche sulla scia di Corte Costituzionale ordinanza 41/2008 confermata da Corte Costituzionale 266/2008)». Alla luce di tale responso, secondo i ricorrenti, «tutti gli effetti della legge di interpretazione autentica vengono ad esistenza nel diritto positivo nel 2006, epoca successiva alla notifica del ricorso per revocazione (10/08/2005), e anteriore a quella della sentenza revocanda (08/02/2007). Grazie alla retroattività, in pari data gli stessi effetti acquistano però decorrenza da quella molto anteriore della approvazione della delibera del Comune di Roma sul PRG, nel 2007». A loro dire: «Pertanto in tutto il tempo precedente (dall’approvazione della delibera comunale il 29/05/1997 alla legge del 04/08/2006, n. 248) le ricorrenti in revocazione non potevano avere alcuna contezza del carattere “decisivo” del documento in questione alla stregua della definizione contenuta nel n. 3 dell’art. 395 cpc, essendo ciò escluso dalla chiara formulazione della legge in vigore a quel tempo (art. 10 della L. 17/08/1942, n. 1150) nonché da una consolidata quanto autorevole giurisprudenza (ex multis: Cass., Sez., I, 03/12/1994, n. 10406, CT centrale, sezione II, 19/01/1996, n. 141; Cass. Sez. trib. 12/11/2001, n. 13969; Cass. Sez. trib. 27/12/ 2001, n. 16202 ; Cass. 15/01/2003, n. 467; Cass.18/02/ 2003, n. 2416; Cass. 26/03/ 2003, n. 4426, Cass.08/08/2003, n. 11997)». 2.3 Diversamente, s econdo l ’assunto della controricorrente, l’imposta di registro (al pari di quelle ipotecaria, catastale e INVIM) si determina con riguardo allo stato di fatto del bene al momento della registrazione, per cui sono irrilevanti sia i suoi successivi mutamenti sia, a maggior ragione, l'aspettativa di tali mutamenti in cui le parti abbiano confidato in base ad una variante al piano regolatore generale non ancora definitivamente approvata alla data della stipula della compravendita, rilevando l'errore del contribuente, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, esclusivamente sotto il diverso profilo della comminatoria delle sanzioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 8136; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014, n. 22427;Cass., Sez. Trib., 27 settembre 2022, n. 28170). 2.4 Nella specie, la deliberazione consiliare di adozione della variante al piano regolatore generale è stata emanata il 9 maggio 1997. Pertanto, essa è stata di gran lunga successiva alla registrazione (con la liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e INVIM ) della sentenza ricognitiva dell’acquisto per usucapione , che è stata eseguita dall’amministrazione finanziaria sulla base delvalore dichiarato dai contribuenti l’11 dicembre 1996. 2.5 Con la sua prima pronuncia di cassazione con rinvio, il giudice di legittimità (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2015, n. 24260) aveva demandato al giudice del rinvio di rinnovare l’accertamento se la variante di piano adottata con la deliberazione consiliare del 29 maggio 1997, n. 92, cioè dopo la pronuncia della sentenza accertativa d ell’ usucapione, ma prima della sentenza revocanda, «fosse o meno rilevante nell'ottica di cui all'art. 395, n. 3, cod. proc. civ.». 2.6 Come è noto, l'art. 395, n. 3), cod. proc. civ. individua come presupposto della revocazione il ritrovamento, dopo la sentenza, di «uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario». La lettera della norma è chiara nel richiedere che si tratti di documenti che preesistevano alla sentenza della cui revocazione si tratta e che soltanto il loro ritrovamento sia successivo ad essa; d'altronde, lo stesso impedimento alla produzione nel giudizio concluso con la sentenza della cui revocazione si tratta, individuato dal legislatore nella forza maggiore o nel fatto dell'avversario, in tanto si spiega, in quanto i documenti presi in considerazione fossero già venuti ad esistenza prima o nel corso di quel giudizio, ma essi non fossero nella disponibilità della parte per le ragioni appena dette (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2016, n. 5393; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15456; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13331; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2022, n. 20945; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2023, n. 1914; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26718; Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2026, n. 477). Ciò che rileva è il documento, considerato nella sua materialità, non il fatto da esso rappresentato: pertanto, non consente la revocazione ai sensi della norma in questione l'esistenza di documenti formatisi dopo la sentenza, anche se il fatto in esso rappresentato fosse preesistente e, in sé, decisivo; l'interpretazione fornita dalla Corte della norma è stata, d'altronde, sempre improntata al principio per il quale il presupposto della domanda di revocazione di cui all'art. 395, n. 3), cod. proc. civ. è che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata (tra le tante: Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16402; Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2010, n. 10232; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2011, n. 29385; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2016, n. 8144; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2017, n. 3591; Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2017, n. 15509; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13331; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2022, n. 4491; Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2023, n. 31500;Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26718), e ciò tenendo conto dell'uso dell'espressione «sono stati trovati» contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine «recupero» adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., ed essendo affatto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato nel documento (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1.8 maggio 1996, n. 4610; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2011, n. 4067; Cass., Sez. 2^, 8 giugno 2011, n. 12530; Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7925; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2019, nn. 32845, 32846, 32848 e 32849; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 1914; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26718). 2.7 Con specifico riguardo alla natura decisiva del documento, è qui sufficiente ricordare che, oltre a fornire la prova di un determinato fatto, il documento deve anche essere tale per cui, se fosse stato preso in considerazione dal giudice, la decisione avrebbe potuto essere diversa (Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2000, n. 11007; Cass., Sez. 1^, 22 luglio 2004, n. 13650; Cass., Sez. Lav., 22 aprile 2014, n. 9088; Cass., Sez. Lav., 24 aprile 2014, n. 9293; Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 201.5, n. 3362; Cass., Sez. 3^, 31 ottobre 2019, n. 28025; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 1914; Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 28389; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26718), potendo, peraltro, quest'ultima essere anche confermata dal giudice della revocazione dopo l'esame del merito; di conseguenza, tra motivo revocatorio e sentenza sussiste un nesso di causalità, e il documento è da considerare effettivamente decisivo, solo quando la sua considerazione da parte del giudice porta ad una riforma della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda la revocazione; dunque, il documento rinvenuto deve essere idoneo a fornire nuovi elementi probatori, tali che se il giudice ne avesse avuto tempestiva conoscenza, avrebbe risolto la lite in favore della parte istante la revocazione (Cass., Sez. 2^, 15 maggio 1996, n. 4508); 2.8 Il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395, n. 3), cod. proc. civ., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito (Cass., Sez. 1^, 29 aprile 2004, n. 13650; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2006, n. 11056; Cass., Sez. 6^-1, 20 dicembre 2011, n. 27832; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2012, n. 23815; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 2013, n. 3466); 2.9 Comunque, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria e del carattere di decisività del nuovo documento, prodotto a sostegno dell'istanza di revocazione, rientra nei poteri del giudice di merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da sufficiente e coerente motivazione (Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2006, n. 9369; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 2013, n. 3466); Secondo l’interpretazione di questa Corte, la revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3), cod. proc. civ., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito undocumento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risultidecisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda; conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento deldocumento (Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2023, n. 29122); 2.10 Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3), cod. proc. civ., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti -che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (Cass., Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22159; Cass., Sez. 2^, 25 ottobre 2018, n. 27059; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22246; Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2023, n. 28389; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2023, n. 29122; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2025, n. 1908). 2.11 In tema di revocazione, l'ipotesi prevista dall'art. 395, n. 3), cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte (Cass., Sez. 5^, 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2014, n. 12162; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22663) e postula che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario (Cass., Sez. 6^-5, 10 aprile 2015, n. 7337; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2016, n. 21595; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2019, n. 4211; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24536; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22663); in particolare, dovendosi, dunque, escludere detta forza maggiore laddove gli stessi strumenti del processo (quale l'esibizione) avrebbero permesso alla parte di conseguire la disponibilità dei documenti (Cass., Sez. 1^, 15 febbraio 1992, n. 1879; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2009, n. 6821; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2011, n. 26175; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2024, n. 22663). 2.12 Ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395, n. 3), cod. proc. civ., il requisito della decisività deldocumento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fattodecisivo, prima ignorato e del quale l'interessato poteva procurarsi aliundela conoscenza stessa; mentre è sufficiente, ad integrare l'assenza di colpa nella mancata produzione, il fatto di non aver potuto chiedere nemmeno l'esibizione deldocumento, per avere incolpevolmente ignorato la sua esistenza e la persona che lo deteneva (Cass., Sez. 6^-1, 20 dicembre 2011, n. 27832); 2.13 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, « il ricorso per revocazione è palesemente inammissibile sotto duplice prospettazione e, cioè, sia con riferimento all’omessa indicazione della data di scoperta del nuovo documento, sia in relazione al difetto di prova sulla pretesa causa di forza maggiore». In verità, una volta individuato il “documento decisivo” nella delibera consiliare del 29 maggio 1997, n. 92, che aveva adottato la variante al piano regolatore generale, a ben vedere, i ricorrenti hanno prospettato la data della relativa scoperta nel 16 giugno 2005, cioè in concomitanza con la prestazione del giuramento asseverativo della perizia di parte. Tuttavia, come è stato rilevato dal giudice di appello, non è ravvisabile alcuna forza maggiore in grado di impedire la produzione in giudizio del documento, sul quale verrebbe a fondarsi, in via ipotetica, l’operatività dello ius superveniens rappresentato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, allo stato preclusa dalla formazione antecedente del giudicato tributario. 2.14 In proposito, il giudice del rinvio ha ritenuto che, «nel caso in esame il tardivo recupero dei documenti risulta imputabile a negligenza dei ricorrenti perché detti documenti potevano essere acquisiti tempestivamente con l’ordinaria diligenza». Ciò non di meno, quel che deve escludersi è proprio la decisività del documento al momento della definizione della controversia tributaria con la sentenza depositata d a lla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 564/32/1999. Infatti, anche se i contribuenti avessero prodotto in quella sede la delibera adottata dal Consiglio Comunale di Roma il 29 maggio 1997, n. 92, l’esito della lite non sarebbe potuto mutare, giacché la variante al piano regolatore generale del Comune di Roma non era stata ancora approvata dalla Regione Lazio e, perciò, non poteva ancora incidere sull’edificabilità del terreno. Tanto si è verificato soltanto dopo l’entrata in vigore del citato d.l. 4 luglio 2006, n. 223, che è stata però successiva alla formazione del giudicato tributario. 2.15Dunque, la retroattività dello ius superveniens, che aveva retrodatato (“ora per allora”) l’efficacia della delibera consiliare del 29 maggio 1997, n. 92, trovava un limite invalicabile nell’antecedente passaggio in giudicato (art. 2909 cod. civ.) della sentenza resa dal giudice tributario. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod. civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo iussuperveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore (Cass., Sez. Lav., 1 dicembre 2003, n. 18339; Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2018, n. 31904; Cass., Sez. Lav., 10 luglio 2019, n. 18568; Cass., Sez. lav., 22 ottobre 2021, n. 29638; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31060; Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2025, n.20209). Ne discende che la sentenza impugnata aveva correttamente confermato l’inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria, in palese difetto dei presupposti prescritti dall’art. 395, n. 3), cod. proc. civ.; 3. Con il secondo motivo, si denuncia:«2. (Art. 360 cpc n. 3 e 5) violazione degli artt. 115, 116 e 398 c.p.c., 24 1°co. e 65 2◦co., del Dlgs. 31/12/1992 n.546, per avere erroneamente rifiutato di porre a fondamento della decisione le prove prodotte dalle parti che ne avevano illustrato la rilevanza chiedendone l’ammissione con argomenti specifici e diretti nonchéomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed illustrato, tempestivamente documentato e corredato di apposite istanze negli atti introduttivi della causa; violazioni commesse mediante la mera affermazione che i ricorrenti avrebbero a loro volta omesso nel ricorso per revocazione “ la data del documento ritenuto decisivo”». 4. Con il terzo motivo, si denuncia: «3. (Art. 360 cpc nn. 3 e 5) violazione degli artt. 115, 116 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 398 c.p.c., 24 1°co, 32 e 65 2◦co., del Dlgs. 31/12/1992 n.546, per avere erroneamente rifiutato di porre a fondamento della decisione le prove prodotte dalle parti nonchéomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed illustrato, tempestivamente documentato e corredato di apposite istanze negli atti introduttivi della causa; violazioni condotte mediante il ricorso alla mera affermazione che le ricorrenti nonavrebbero allegato al ricorso introduttivo il certificato comunale di destinazione urbanistica dei terreni in questione». 5. I predetti motivi sono complessivamente assorbiti dal rigetto del precedente motivo, con la confermata inammissibilità della revocazione straordinaria, essendosi cristallizzata la pretesa impositivaal momento della registrazione della sentenza civile, allorquando la norma di interpretazione autentica che ha ridefinito la nozione di “edificabilità” dei suoli non era stata ancora varata dal legislatore. Si tratta, invero, di un’ipotesi tipica di “assorbimento improprio”, il quale presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., Sez. 6^-1, 3 febbraio 2020, n. 2334; Cass., Sez. 6^-3, 2 luglio 2021, n. 18832; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34494; Cass., Sez. Trib., 6 ottobre 2022, n. 29068; Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2023, n. 26507; Cass., Sez. Trib., 1 aprile 2025, n. 8500). 6. Pertanto, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spesegiudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna in solido i ricorrenti alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole