CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 02080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.587/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 2338 /2024 depositato i l 21/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, adito a seguito di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 157 del 3 gennaio 2024, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il lavoratore, per quanto qui ancora rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al23 giugno 2003, in virtù di contratto a termine, più volte prorogato, e successivamente stabilizzato a seguito di pronuncia giudiziale con decorrenza dal 31 maggio 2008), mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1. 2. Il decreto oggi impugnato , dopo aver precisato che il pregresso provvedimento era stato cassato per non avere il Tribunale adeguatamente svolto il cd. giudizio trifasico nell’accertamento in ordine al dedotto svolgimento d i m ansioni superiori, ha motivato il reiterato rigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorso argomentativo: -ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento , sia quella vigente all’atto dell’assunzione – c.c.n.l. quadriennio normativo 1998 - 2001 – sia quella successiva –c.c.n.l. 2006-2009 - e riportato le declaratorie delle aree A e B, ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono compiti di supporto ad attività altrui, senza rispondere dei risultati, mentre quelli dell’area B assumono una specifica posizione di autonomia con riferimento alle incombenze di loro spettanza, assumendone le relative responsabilità; - ha richiama to la descrizione delle mansioni svolte contenuta nell’atto di opposizione; - ha concluso , richiamando propri precedenti, che le mansioni svolte non erano riconducibili all’area B, in quanto le attività descritte erano di mero supporto a quelle del personale sanitario, avevano carattere materiale o comunque richiedevano una competenza tecnica adeguata a quella richiesta per l’area A; si trattava, quindi, di attività rispetto alle quali non solo era «totalmente assente qualsiasi margine di autonomia ( intesa come autonoma assunzione di decisioni discrezionali all’esito d i un proprio apprezzamento della situazione fattuale) avendo il ricorrente operato “ a supporto”del personale sanitario, ma anche di connessa responsabilità», elementi invececaratterizzanti gli appartenenti all’area B . 3. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia testualmente la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002 - 2005 - sottoscritto il 09 ottobre 2003; all’art. 13 del CCNL -quadriennio normativo 1998-2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 -sottoscritto il 14 novembre 2001; all’art. 6 del CCNL -quadriennio normativo 2006- 2009 - sottoscri tto il 01 ottobre 2007; all’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998; all’art. 36 della Costituzione, per non essere stato riconosciuto il diritto a percepire da CRI le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica economica A2) e l’Area B (posizione giuridica economica B1)». Il motivo censura, in particolare , il fatto che il Tribunale non abbia osservato il vincolo conformativo ai principi stabiliti nell’ordinanza di rinvio, omettendo di individuare i contratti collettivi di categoria, sia di svolgere correttamente il giudizio “trifasico” con comparazione dei profili professionali dell’area A e dell’area B della contrattazione collettiva integrativa tempo per tempo applicabile, senza peraltro considerare i precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, con la sentenza n. 20915 del 2019)in ordine al profilo di autista soccorritore di cui al CCNI 2006-2009, attribuendo erroneamente al lavoratore appartenente all’area B autonomia e responsabilità proprie della declaratoria dell’area C. La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato. Infine, non sarebbe stata considerata la qualificazione del ricorrente quale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso in conformità alledeliberazioni della Regione Lombardia . 3.Il motivo non è fondato. In primo luogo, la censura riferito alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis non coglie nel segno, avendo il Tribunale esaminato le declaratorie del c.c.n.l. quadriennio normativo 1998- 2001 sia del successivo c.c.n.l. 2006-2009, mentre non assume rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato la mancata specifica disamina della contrattazione collettiva integrativa , che non potrebbe comunque discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazione collettiva di riferimento(in termini, Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765). Non si apprezza, dunque, la denunciata erronea applicazione dei principi enunciati da questa Corte, considerato che nel richiamato precedente (in particolare, sentenza n. 20915 del 2019)era stato già chiarito che l’art. 12 del c.c.n.i. della [OSCURATO:PERSONA] del 20febbraio 2009, seppure non affetto da nullità (ritenuta, in quel caso, dalla Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale inerente all’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive, mentre la domanda formulata exart. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 , implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori. 4.Q uanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza d el pregresso provvedimento, in cui l’apprezzamento era limitato al generico riferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 1.1., il Tribunale ha: ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo;richiamato le attività che il ricorrente ha dedotto di aver svolto; ritenuto che le mansioni svolte non fossero complessivamente riconducibili al livello B, in quanto incentrate su attività di mero supporto e prive di autonomia decisionale e di conseguente assunzione di responsabilità del risultato. In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto alla ratio decidendi complessivamente adottata circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori che si assume di aver svolto, oltre che sullo specificoprofilo relativo a l l’assunzione di responsabilità de l risultat o , elemento che caratterizza, secondo un livello crescente, anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non è presente, invece, nell’area A, risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 5. Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse – non avendo capacità giuridica di farlo - non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibile sulla base della contrattazione collettiva. 6. In definitiva il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva dell’ESACRI. 7. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors