CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 delta Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del 17/12/2019 del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza del 'art. 191 cod.proc.pen. e relativa inutilizzabilità dei risultati probatori di cui al processo verbale di constatazione, acquisiti senza le garanzie previste dall'art. 220 disp.att. cod.proc.pen. Argomenta che la sentenza impugnata si basa su prove inutilizzabili ai fini della decisione, in particolare, il processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza, nel quale erano confluiti i risultati dell'attività investigativa acquisiti, in sede di verifica fiscale, senza il rispetto delle garanzie di cui all'art. 220 disp.att. cod.proc.pen.; durante la verifica fiscale del 12.01.2015, i militari reperivano ed acquisivano documentazione fiscale relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, nella quale era presenta anche la fattura n. 4 del 02.04.2012, emessa dalla predetta società, per un imponibile pari ad euro 580.000,00 ed Iva pari ad euro 121.800,00; a seguito di tale acquisizione sussistevano a carico del Porcella precisi indizi di reato in ordine alla violazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000 con la conseguenza che gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova, avrebbero dovuto essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di rito. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 191 cod.proc.pen. e relativa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, in sede di verifica fiscale, senza le garanzie di cui agli artt. 61 e 63, comma 2, cod.proc.pen. e della testimonianza indiretta sul contenuto di quanto dichiarato dall'imputato, ex art. 195, comma 4, cod.proc.pen. dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'individuazione del momento in cui sarebbe stato accertato il superamento della soglia di punibilità. Espone che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che al momento dell'apertura della verifica fiscale presso lo studio Zambello non erano ancora emersi precisi indizi di reato in quanto non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità; al contrario, l'acquisizione della fattura n. 4 del 02.04.2012, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un imponibile pari ad euro 580.000,00 ed Iva pari ad euro 121.800,00 rendeva evidente la sussistenza di precisi indizi di reato in ordine alla violazione dell'art. 5 d.lgs 74/200. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. È indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. alt. cod.proc.pen., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbano essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di rito. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aponte, Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod.proc.pen., come affermato in epoca più recente da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacche altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez.3, n.54379 del 23/10/2018, Rv.274131; Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. c.p.p., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, Raineri, Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330).Quanto al momento a partire dal quale sorge l'obbligo di osservare le norme del codice di procedura penale e, dunque, diviene operativo l'art. 220 disp att. cod.proc.pen., da parte di chi svolge attività ispettiva, occorre muovere dalle citate Sezioni Unite Ranieri che hanno chiarito che il presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta, quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Corollario è che la rilevanza penale del fatto, pur nei limiti indicati dal citato arresto, deve emergere in tutti i suoi elementi costituitivi tra cui, avuto riguardo alla fattispecie contestata di omessa denuncia, ex art. 5 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità che costituisce elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Rv. 276679 - 01; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, Rv. 272578 - 01; Sez. 3, n. 35611 del 16/06/2016, Rv. 268007 - 01). Nondimeno, la violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299). Occorre, in altri termini, che nell'inchiesta amministrativa sia già delineato, in termini indicati dalle citate Sezioni Unite, un fatto di rilievo penale inteso questo nella sua completezza come descritto nella fattispecie normativa. Nella specie, la Corte di appello ha, pertanto, correttamente escluso la violazione del disposto dell'art. 220 disp. att. cod.proc.pen. evidenziando che nel momento in cui il commercialista dr. Zambello e l'imputato resero le dichiarazioni alla Guardia di Finanza non era ancora stato accertato nè il superamento della soglia di punibilità in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 nè l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile. Al momento dell'assunzione delle dichiarazioni in questione, dunque, l'attività svolta dalla Guardia di Finanza di assunzione di informazioni nell'ambito dell'indagine amministrativa, era legittima e non posta in violazione dell'art. 220 disp. att. cod.proc.pen. e degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. Del tutto generica è, poi, la dedotta violazione del disposto dell'art. 195, comma 4, con conseguente inammissibilità della doglianza proposta. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello, come già evidenziato al paragrafo che precede, ha spiegato, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche le ragioni in base alle quali al momento di apertura della verifica fiscale non si era ancora delineato, un fatto di rilievo penale inteso questo nella sua completezza. Nel motivo in esame si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il