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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24144/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 13940 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e Oggetto:Tributi art. 41-bisdella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72- dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 67/01/2021, depositata in data 1° febbraio 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l., gestrice di residenze sanitarie assistite (RSA) nei Comuni di Capoterra, [OSCURATO:PERSONA], in consorzio con le cooperative di servizi a.r.l.

“Polis” e “Insieme si può” e con la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]Antonio, avverso la sentenza 1175/05/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari che aveva accolto il ricorso proposto avverso: 1) gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f. di Cagliari, aveva recuperato, per il 2009-2011, maggiore Iva in relazione a fatture emesse per prestazioni rese da due cooperative consorziate (servizio mensa, reception, pulizia, manutenzione) che secondo l’Ufficio non avevano natura socio-sanitaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% ex art. 41bisdella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72; 2) l’atto di irrogazione sanzioni per il 2008 per omessa regolarizzazione delle fatture; -in punto di diritto, la CTR- condividendo la decisione di primo grado - posto la non vincolatività delle interpretazioni delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (n. 275 del 2007 e n. 151 del 2007) ha affermato che l’intervento di cui all’art. 1, comma 331, della legge n. 296/06 (finanziaria del 2007) aveva previsto che l’art. 41-bis della tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72 si dovesse interpretare nel senso che nelle prestazioni socio-sanitarie- assistenziali erano ricomprese anche le prestazioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell’art. 10 del predetto decreto (consistenti in somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie) rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo art. 41-bis; pertanto, i servizi contestati, quali prestazioni accessorie e strumentali, rientravano nel complesso dell’operazione componendo la prestazione globale e complessa socio-sanitaria assistenziale oggetto dell’agevolazione fiscale; -la società resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo e sospende il processo ex art. 1, comma 197, della legge n. 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 13940 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e Oggetto:Tributi art. 41-bisdella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72- dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 67/01/2021, depositata in data 1° febbraio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l., gestrice di residenze sanitarie assistite (RSA) nei Comuni di Capoterra, [OSCURATO:PERSONA], in consorzio con le cooperative di servizi a.r.l. “Polis” e “Insieme si può” e con la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]Antonio, avverso la sentenza 1175/05/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari che aveva accolto il ricorso proposto avverso: 1) gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.f. di Cagliari, aveva recuperato, per il 2009-2011, maggiore Iva in relazione a fatture emesse per prestazioni rese da due cooperative consorziate (servizio mensa, reception, pulizia, manutenzione) che secondo l’Ufficio non avevano natura socio-sanitaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% ex art. 41bisdella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72; 2) l’atto di irrogazione sanzioni per il 2008 per omessa regolarizzazione delle fatture; -in punto di diritto, la CTR- condividendo la decisione di primo grado - posto la non vincolatività delle interpretazioni delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (n. 275 del 2007 e n. 151 del 2007) ha affermato che l’intervento di cui all’art. 1, comma 331, della legge n. 296/06 (finanziaria del 2007) aveva previsto che l’art. 41-bis della tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/72 si dovesse interpretare nel senso che nelle prestazioni socio-sanitarie- assistenziali erano ricomprese anche le prestazioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell’art. 10 del predetto decreto (consistenti in somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie) rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo art. 41-bis; pertanto, i servizi contestati, quali prestazioni accessorie e strumentali, rientravano nel complesso dell’operazione componendo la prestazione globale e complessa socio-sanitaria assistenziale oggetto dell’agevolazione fiscale; -la società resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo e sospende il processo ex art. 1, comma 197, della legge n. 19
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