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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1988

Cassazione n. 19979/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche il mancato esito positivo della messa alla prova dalla quale è emersa la negativa personalità del ricorrente, al contempo ritenendo non rilevante l'ammissione dei fatti attesa la evidenza delle emergenze processuali; ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo o s &TATA egt.N FI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche il mancato esito positivo della messa alla prova dalla quale è emersa la negativa personalità del ricorrente, al contempo ritenendo non rilevante l'ammissione dei fatti attesa la evidenza delle emergenze processuali; ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo o s &TATA egt.N FI
Sentenza Cassazione n. 19979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris