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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11439/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. 2.

Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione alla riferibilità della condotta quale occupante abusiva proprio dell'appartamento n. 3, servito attraverso il filo volante collegato abusivamente al misuratore dei consumi di energia elettrica, deducendo, altresì, assenza di motivazione da parte della Corte d'appello circa il motivo sul punto devoluto con il gravame. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze in punto di fatto e, comunque, riproduttive in parte delle censure proposte con l'atto di appello, cui, comunque, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 e 3), ha fornito congrua risposta.

3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] alla I l I.Drrri,-Fr: ír....1Av,.,,• ,'.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 4 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. 2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione alla riferibilità della condotta quale occupante abusiva proprio dell'appartamento n. 3, servito attraverso il filo volante collegato abusivamente al misuratore dei consumi di energia elettrica, deducendo, altresì, assenza di motivazione da parte della Corte d'appello circa il motivo sul punto devoluto con il gravame. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze in punto di fatto e, comunque, riproduttive in parte delle censure proposte con l'atto di appello, cui, comunque, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 2 e 3), ha fornito congrua risposta. 3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] alla I l I.Drrri,-Fr: ír....1Av,.,,• ,'.